FAQ - Copertura previdenziale all'estero

Se vieni distaccato in un altro paese dell'UE, sarai coperto dal regime previdenziale in cui lavori solitamente fino a un massimo di 2 anni.

Prima del trasferimento, il tuo datore di lavoro dovrebbe chiedere a nome tuo un modulo A1, per certificare che sei coperto dal regime francese.

Ciò serve a evitare continui cambiamenti nella tua situazione previdenziale quando lavori all'estero per brevi periodi.

— Se vuoi lavorare in un altro paese dell'UE per qualche mese, la soluzione migliore consiste nel "distacco" all'estero. In questo modo puoi lavorare in un altro paese rimanendo iscritto al regime previdenziale del paese in cui lavori abitualmente, per un massimo di 2 anni.

Prima di trasferirti, chiedi un modulo A1, per certificare che sei coperto dal regime del tuo paese d'appartenenza.

Puoi anche rimanere iscritto al regime previdenziale del tuo paese per più di 2 anni se chiedi un'esenzione a copertura del periodo specifico del tuo distacco.

Ci sono 2 possibilità:

Se l'altro genitore dei tuoi figli lavora nel tuo paese d'origine, deve versare i contributi di assicurazione malattia per i tuoi familiari a carico in tale paese.

Se non lavora o se lavora nello stesso paese in cui lavori tu, spetta a te versare tali contributi nel paese in cui lavori. A tal fine devi richiedere un modulo S1 (ex modulo E 106 ) all'ente assicurativo del paese in cui lavori. Dopo averlo ottenuto, presentalo all'ente assicurativo del tuo paese di origine.

Solitamente si è assicurati nel paese in cui si lavora. Pertanto, spetta a tale paese garantirti la copertura previdenziale. A ciascuno si applica una normativa previdenziale nazionale alla volta. Pertanto, cesserai di essere coperto dal regime previdenziale del tuo paese di origine e passerai sotto quello del tuo nuovo paese di impiego. Tuttavia, non perderai i diritti già maturati nel tuo paese di origine (ad esempio quelli pensionistici).

Di norma sei assicurato nel paese in cui lavori e, di conseguenza, hai diritto all'assistenza sanitaria in tale paese. Per iscriverti al sistema sanitario del paese in cui vivi, devi procurarti un modulo S1 (ex modulo E 106 ) presso l'ente di assicurazione sanitaria del paese in cui lavori.

Il modulo S1 consente a te e ai tuoi familiari a carico di iscriverti presso l'assicurazione sanitaria del paese in cui vivi. Avrete due tessere sanitarie, una per ciascun paese. Potrai quindi ricevere le cure mediche nel tuo paese di appartenenza come se fossi assicurato in tale paese.

— Se vivi e lavori in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Francia, Grecia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia o Slovenia.

NO — Se vivi o lavori in Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia o Ungheria. I tuoi familiari non possono avere due tessere sanitarie. Possono ottenere le cure nel paese in cui lavori solo:

  • se le cure diventano necessarie per motivi medici durante il loro soggiorno nel paese in cui lavori, tenendo conto del tipo di cure e della durata prevista del soggiorno

oppure

  • se esiste un accordo tra i paesi/le autorità in questione

oppure

  • se è stata concessa un'autorizzazione preventiva utilizzando il modulo S2 (ex modulo E 112 ) rilasciato dall'autorità competente del paese in cui vivi.

Come primo passo devi iscriverti nel paese in cui lavori e ottenere un modulo S1 (ex modulo E 106 ) dall'ente competente per la tua assicurazione sanitaria. Il modulo S1 consente a te e ai tuoi familiari a carico di iscriverti presso l'assicurazione sanitaria del paese in cui vivi. Avrete quindi due tessere sanitarie, una per ciascun paese.

Seprima di andare in pensione lavoravi come pendolare transfrontaliero:

  • puoi continuare a ricevere cure mediche a lungo termine iniziate nel paese in cui lavoravi. Questa possibilità esiste anche per i tuoi familiari a carico se le cure mediche sono iniziate in Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia o Slovenia (dal 1° maggio 2014 ciò sarà possibile anche per le cure iniziate in Estonia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Ungheria).
  • Se hai lavorato per almeno 2 anni come pendolare transfrontaliero nei 5 anni precedenti al pensionamento, hai diritto all'assistenza sanitaria sia nel tuo paese di residenza che nel paese in cui lavoravi. In linea di principio, questo vale anche per i tuoi familiari a carico. Tuttavia, tale possibilità esiste soltanto se il paese in cui vivi attualmente e il paese in cui lavoravi rientrano entrambi in questo gruppo di paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna.

Se desideri avere una tessera di assicurazione malattia sia nel tuo paese di residenza che nel paese in cui lavoravi, devi iscriverti con un modulo S3 nel paese in cui lavoravi.

Se non percepisci alcuna pensione dal tuo paese di residenza, devi chiedere un modulo S1 alle autorità del paese che ti paga la pensione (se sono coinvolti più paesi, rivolgiti al paese nel quale hai lavorato più a lungo). Con il modulo S1 potrai iscriverti presso il servizio sanitario del tuo luogo di residenza. Avrai inoltre diritto all'assistenza sanitaria nel paese che ti versa la pensione se appartiene a questo gruppo: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Per i lavoratori pendolari transfrontalieri spetta sempre al paese di residenza versare l'indennità di disoccupazione. In ogni caso, sei coperto dal regime previdenziale del paese che ti paga l'indennità.

Se, a seguito della nuova normativa europea sul coordinamento dei regimi previdenziali, sei soggetto alla legislazione di un altro paese rispetto a quando era in vigore la normativa precedente, quest'ultima continerà ad applicarsi se la tua situazione è rimasta invariata, ma per una durata massima di 10 anni. Se lo desideri, puoi anche chiedere che ti venga applicata la nuova normativa.

Se perdi il lavoro devi chiedere l'indennità di disoccupazione nel paese in cui vivi.

Il tuo diritto all'indennità e il relativo importo saranno valutati in base alle norme del tuo paese di appartenenza, tenendo conto dei periodi di lavoro trascorsi all'estero.

Per dimostrare i periodi di lavoro all'estero, chiedi un modulo U1 al servizio nazionale per l'impiego nel paese in cui lavori e consegnalo all'ente competente nel paese in cui vivi.

Se cerchi un impiego nel paese in cui hai perso il lavoro, puoi iscriverti ai servizi per l'impiego locali, ma dovrai adempiere gli obblighi e le procedure di verifica in entrambi i paesi. Tuttavia, poiché le prestazioni sono sempre erogate dal tuo paese di residenza, gli obblighi previsti da tale paese e le attività di ricerca di lavoro che vi svolgi risultano prioritari. Potresti altrimenti chiedere il trasferimento delle tue prestazioni nel paese in cui lavoravi precedentemente, se ritieni di avere una maggiore possibilità di trovarvi un lavoro.

Il concetto di lavoratore pendolare transfrontaliero (o lavoratore transfrontaliero o frontaliero) cambia a seconda se si parla di diritti di previdenza sociale o di tasse. Puoi essere considerato un lavoratore pendolare transfrontaliero ai fini della previdenza sociale, ma residente ai fini fiscali.

Ai fini della previdenza sociale — sei considerato lavoratore pendolare transfrontaliero se lavori in un paese, ma vivi in un altro e torni a casa ogni giorno, o almeno una volta a settimana.

Ai fini fiscali — dipende dai termini dell'accordo fiscale bilaterale tra il paese in cui vivi e quello in cui lavori.

La maggior parte degli accordi fiscali non si occupano in maniera specifica di questa categoria di lavoratori, sebbene alcuni di essi contemplino la figura del "lavoratore frontaliero", ossia una persona che vive e lavora in una regione di confine (ad esempio a 10, 20 o 30 km dalla frontiera, a seconda dell'accordo).

Per scoprire quali tasse devi pagare e in quale/i paese/i, contatta il partenariato transfrontaliero dei servizi europei per l'impiego nella tua regione.

Principali informazioni su questo argomento

Legislazione dell'UE

Ultima verifica: 18/12/2023
Condividi questa pagina