Adozione
Il diritto dell'UE non disciplina i requisiti e le procedure per procedere a un'adozione nazionale o internazionale in un paese dell'UE. Tuttavia, l'adozione di un minore è possibile in tutti i paesi dell'UE secondo le rispettive legislazioni nazionali. Ogni paese applica i propri requisiti e le proprie procedure in materia di adozione, che può essere nazionale, internazionale (adozione di un figlio proveniente da un altro paese dell'UE o da un paese extra UE), oppure riguardare il figlio del coniuge o partner. In quest'ultimo caso, viene adottato il figlio del coniuge o partner (con il quale non esistono legami biologici), che di conseguenza avrà due genitori legali.
Tutti i paesi dell'UE condividono alcuni principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sull'adozione:
- i genitori biologici del minore, se viventi, devono aver dato il loro libero consenso all’adozione
- l'adozione deve essere decisa nell'interesse superiore del minore
- l'adozione deve essere autorizzata da un tribunale o da un'autorità amministrativa.
In tutti i paesi dell'UE il minore adottato ha gli stessi diritti di un figlio biologico, come il diritto di acquisire il cognome dei genitori adottivi e i diritti di successione. I genitori adottivi hanno nei confronti del figlio adottato gli stessi diritti e gli stessi doveri che avrebbero nei confronti di un minore biologico.
Per saperne di più sull'adozione, consulta il sito Internet del paese dell'UE interessato.