Prestare servizi all'estero

I prestatori di servizi (ad esempio architetti, guide turistiche) registrati nel paese in cui vivono possono offrire i propri servizi in un altro paese dell'UE senza dovervi costituire una società o una succursale.

Questa possibilità può essere utile se si deve:

  • prestare il servizio in tale paese in maniera temporanea
  • prestare il servizio a un cliente residente nel paese
  • testare il mercato prima di espandere la propria attività all'estero.

In linea di massima, è possibile prestare servizi in un altro paese dell'UE senza avere l'obbligo di sottostare a tutte le norme e procedure amministrative locali (come la richiesta di un'autorizzazione preventiva per esercitare l'attività). Occorre però informare le autorità pubbliche della propria intenzione di prestare servizi nel paese in questione. Quest'ultimo deve avere validi motivi per imporre i propri requisiti.

In caso di difficoltà con una pubblica amministrazione, è possibile rivolgersi ai nostri servizi di assistenza e consulenza Apre un link esterno .

N.B.: se si offrono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, questi verranno sempre tassati de en fr nel paese di appartenenza del cliente o, per le persone che non sono soggetti passivi, nel luogo in cui sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o in cui risiedono abitualmente. Per un cliente commerciale è il paese in cui l'impresa è stabilita o dispone di una sede fissa in cui riceve il servizio.

Ciò non significa però che sia comunque possibile prestare servizi senza costituire una società a livello locale. Tutto dipende dalla frequenza, durata e regolarità dei servizi che si intendono prestare.

Regole diverse possono inoltre applicarsi a determinati settori, come:

  • i servizi finanziari
  • i servizi di assistenza sanitaria, che possono essere prestati soltanto da coloro che esercitano una professione regolamentata
  • i servizi privati di sicurezza
  • i servizi connessi al gioco d'azzardo
  • i servizi notarili
  • i servizi prestati dalle agenzie di lavoro interinale
  • i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici.

Chi decide di registrare una società in un altro paese dell'UE deve conformarsi alle norme nazionali relative alla costituzione/iscrizione di una società controllata, una filale o un'agenzia e a grande parte delle norme di tale paese riguardanti la creazione di un'impresa (compresi il riconoscimento delle qualifiche professionali en e la richiesta delle relative licenze). Può essere richiesta anche la conformità alle norme nazionali, europee o internazionali.

Per sapere come comportarsi nel proprio caso specifico, è consigliabile rivolgersi allo sportello unico Apre un link esterno del paese in cui si desiderano prestare i servizi.

Gli sportelli unici forniscono informazioni nella lingua nazionale, ma molti anche in altre lingue. Il livello delle informazioni e dei servizi offerti può variare da uno sportello all'altro.

Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici

Se si offrono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, questi verranno sempre tassati de en fr nel paese di appartenenza del cliente.

Clienti commerciali

Per un cliente commerciale, è il paese in cui l'impresa è stabilita o dispone di una sede fissa in cui riceve il servizio.

Clienti non soggetti passivi

Per le persone che non sono soggetti passivi, è il luogo in cui sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o in cui risiedono abitualmente.

Norme speciali per fatturati annui contenuti

Esistono alcune eccezioni, con norme semplificate che consentono di scegliere di applicare la normativa IVA del proprio paese dell'UE (vale a dire quello in cui l'impresa è stabilita, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale) se si soddisfano i seguenti criteri:

  • l'impresa è stabilita, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo paese dell'UE
  • l'impresa fornisce servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a consumatori che non sono soggetti passivi e che sono stabiliti, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un altro paese dell'UE
  • il valore totale delle forniture di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici non eccede 10 000 euro (IVA esclusa) nell'esercizio in corso, né in quello precedente.

In questo caso non occorre registrarsi, presentare dichiarazioni IVA ed effettuare pagamenti in ciascuno dei paesi dell'UE in cui i clienti risiedono (né iscriversi al sistema MOSS). Occorre invece addebitare l'IVA al cliente all'aliquota del proprio paese e pagare e dichiarare l'IVA alle autorità fiscali del proprio paese.

Se si beneficia di un regime speciale per le piccole imprese nel proprio paese che consente di avere un'esenzione IVA per le forniture che non superano una determinata soglia, tale regime si applica anche alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione o elettronici.

Non discriminazione

Anche se un'impresa è libera di definire le proprie condizioni generali di vendita, tutti i clienti con sede nell'UE devono avere lo stesso accesso ai servizi (forniti nei locali dell'impresa o per via elettronica) dei clienti nazionali. Se un'impresa offre un prezzo speciale, una promozione o condizioni speciali di vendita, questi devono essere accessibili a tutti i clienti, indipendentemente dal paese dell'UE di appartenenza, dalla loro cittadinanza, residenza o sede.

Le norme si applicano a operazioni online e off-line, a condizione che le vendite siano indirizzate a utenti finali (singoli o imprese che non hanno intenzione di rivendere, trasformare, lavorare, affittare o subappaltare i loro acquisti). Le norme non si applicano ai servizi audiovisivi. Per altri contenuti online protetti dal diritto d'autore potrebbero ancora applicarsi limitazioni territoriali.

Accesso alle interfacce online

I clienti devono essere in grado di accedere alla versione del sito dell'impresa che desiderano utilizzare: ad esempio, se scrivono l'URL spagnolo del sito quando si collegano dall'Italia, non dovrebbero essere reindirizzati automaticamente alla versione italiana. Devono poter dare il loro consenso prima di essere reindirizzati e avere il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Vendite di servizi prestati tramite mezzi elettronici

Se il cliente ha sede in un altro paese dell'UE e vuole acquistare servizi forniti per via elettronica (come i servizi di cloud computing, di archiviazione di dati o di hosting di siti web) deve avere la possibilità di accedere e registrarsi alle stesse condizioni dei clienti locali.

Attraversare una frontiera per offrire un servizio ad un cliente all'estero può comportare dei costi aggiuntivi (ad esempio per il deposito in magazzino o per rispettare determinate procedure amministrative). Tali costi possono giustificare la richiesta di un prezzo più elevato alla clientela estera.

In caso di possibile discriminazione

Per sapere se si è oggetto di un'effettiva discriminazione da parte di un commerciante o se, viceversa, si stanno applicando condizioni discriminatorie nei confronti della propria clientela, è opportuno rivolgersi all'apposito sportello en del proprio paese.

Legislazione dell'UE

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Ultima verifica: 02/02/2024
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