Personale ferroviario
Riposo giornaliero
Il datore di lavoro è tenuto a garantire ai dipendenti un riposo giornaliero minimo nel luogo di residenza di almeno 12 ore consecutive nell'arco di 24 ore. Una volta ogni 7 giorni, il riposo giornaliero in residenza può essere ridotto a un minimo di 9 ore. In questo caso, le ore di differenza tra il riposo ridotto e le 12 ore vanno aggiunte al periodo di riposo giornaliero in residenza successivo.
Il periodo minimo di riposo giornaliero fuori residenza è di 8 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore e deve essere seguito da un periodo di riposo giornaliero in residenza.
Tempi di guida e di riposo per i macchinisti
I turni dei macchinisti non possono superare le 9 ore per le prestazioni diurne e le 8 ore per le prestazioni notturne tra 2 riposi giornalieri. Il tempo di guida dei macchinisti per ogni periodo di 2 settimane deve essere limitato a 80 ore.
In funzione del loro orario di lavoro, il datore di lavoro deve garantire ai macchinisti le seguenti pause obbligatorie:
- se lavorano tra le 6 e le 8 ore, devono prendere una pausa di almeno 30 minuti
- se lavorano più di 8 ore, devono prendere una pausa di almeno 45 minuti
se è presente un secondo macchinista, si applicano le norme nazionali sulle pause.
Pause per il resto del personale di bordo
Il resto del personale che presta servizio per più di 6 ore ha diritto a una pausa di almeno 30 minuti.
Riposo settimanale
Il datore di lavoro è tenuto a garantire ai dipendenti un periodo di riposo settimanale minimo ininterrotto di 24 ore, più 12 ore di riposo giornaliero per ogni periodo di 7 giorni. Ogni anno i dipendenti devono disporre di 104 periodi di riposo di 24 ore, inclusi i periodi di 24 ore dei 52 riposi settimanali, così distribuiti:
- 12 periodi di riposo doppi (48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) che includano il sabato e la domenica
- 12 periodi di riposo doppi (48 ore più il riposo giornaliero di 12 ore) per i quali non sono garantiti un sabato o una domenica