Recupero transfrontaliero dei crediti

Se voi o la vostra impresa vantate un credito nei confronti di una società con sede in un altro paese dell'UE, il giudice può ordinare che i fondi presenti nel conto bancario della società in questione siano congelati.

Quando si può utilizzare?

È possibile avvalersi di tale norma per tutti i casi transfrontalieri, ossia quando il giudice che emette l'ordinanza, oppure la vostra impresa (in questo caso, il creditore) hanno sede in un paese dell'UE diverso da quello in cui si trova il conto bancario del debitore.

La procedura, nota come ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC), ha lo scopo di rendere più rapido e semplice il recupero dei crediti all'interno dell'UE.

Non siete tenuti a informare il debitore in anticipo: in questo modo eviterete che i fondi presenti sul suo conto siano spostati, nascosti o spesi prima che possiate recuperare le somme dovute.

In quali paesi è applicabile?

Potete richiedere un'OESC in tutti i paesi dell'UE a eccezione della Danimarca.

Come fare domanda?

Potete fare domanda attraverso il modulo online. Il modulo di domanda deve essere corredato di tutta la documentazione giustificativa pertinente.

Contestare un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Se siete il debitore e non siete d'accordo con l'OESC emessa contro di voi, potete contestare la decisione compilando il modulo di domanda di ricorso bg en (modulo VII).

Entrambe le parti possono impugnare la decisione relativa a un ricorso tramite il modulo di impugnazione di ricorso el en pt (modulo IX).

Legislazione dell'UE

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Ultima verifica: 26/01/2024
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