Lavoro tramite agenzia interinale

Condizioni di lavoro paritarie

Quando si assume personale tramite agenzia interinale, di norma è obbligatorio garantire almeno le stesse condizioni di lavoro e di occupazione rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'azienda, tra cui retribuzione, orario di lavoro, straordinari, pause, periodi di riposo, lavoro notturno e ferie. Occorre inoltre garantire il medesimo accesso alle strutture collettive disponibili per il personale permanente, come mense, servizi di assistenza all'infanzia e trasporti, a meno che non vi siano motivi oggettivi per un trattamento diverso.

Il personale assunto tramite agenzia interinale deve essere informato di eventuali posti vacanti. Una volta che l'incarico temporaneo è terminato, è possibile assumere il lavoratore direttamente, se lo si desidera.

Deroghe

Sono consentite alcune deroghe limitate, in circostanze particolari:

  • quando i lavoratori assunti tramite agenzia hanno un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia e continuano a essere pagati nel periodo che intercorre tra due incarichi (la deroga si applica solo a Irlanda, Ungheria e Malta ed è limitata alla retribuzione)
  • quando la legislazione nazionale consente ai sindacati o ad altre parti sociali di concludere contratti collettivi che derogano alla parità di trattamento, a condizione che tali contratti rispettino la tutela generale dei lavoratori assunti tramite agenzia interinale.

Salute e sicurezza

Prima che inizino la loro attività, occorre informare i lavoratori assunti tramite agenzia interinale di eventuali rischi insiti nelle mansioni che svolgeranno, tra cui particolari qualifiche, competenze e sorveglianza medica richieste.

Attenzione

In Belgio, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna non è possibile avvalersi di questi lavoratori per determinate mansioni considerate particolarmente pericolose per la salute e sicurezza, come attività che comportano la rimozione di amianto, l'uso di fumiganti, oppure l'esposizione a radiazioni o sostanze cancerogene, mutagene o tossiche.

Legislazione dell'UE

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Ultima verifica: 22/11/2023
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