FAQ - Pensioni statali all'estero

— Le norme europee in materia di coordinamento garantiscono che i contributi versati in altri paesi prima della loro adesione all'UE non vadano persi.

Se hai lavorato in diversi paesi dell'UE, potresti aver accumulato diritti pensionistici in ciascuno di essi.

Quando arriva il momento di chiedere la pensione, di norma devi presentare la richiesta nel paese in cui vivi oppure nell'ultimo paese in cui hai lavorato. Tale paese deve esaminare la tua richiesta e riunire i contributi pensionistici che risultano versati in tutti i paesi in cui hai vissuto.

Tuttavia, se non hai mai lavorato nel paese in cui vivi attualmente, devi rivolgerti all'ente competente dell'ultimo paese in cui hai lavorato, che si occuperà dell'esame della tua richiesta.

È possibile che, mentre in un paese hai diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni, in un altro devi attendere fino a 67 anni. In questi casi è importante ottenere informazioni in anticipo da tutti i paesi in cui hai lavorato, per chiarire la tua situazione nel caso in cui decidessi di cambiare la data di erogazione della tua pensione.

Potrebbero esserci conseguenze per gli importi che ti verranno corrisposti se percepisci una pensione prima di un'altra. Puoi ricevere ulteriori informazioni dall'autorità competente del paese in cui vivi e/o dalle autorità dei paesi in cui hai lavorato.

— In generale, le norme sulle pensioni per i coniugi supersiti o per gli orfani sono uguali a quelle riguardanti le pensioni di invalidità e di vecchiaia. In particolare, le pensioni di reversibilità devono essere pagate a prescindere da dove il coniuge superstite risieda nell'UE.

È probabile che tu riceva una pensione di invalidità separata da ciascun paese nel quale hai lavorato. Puoi presentare richiesta nel paese in cui vivi o nell'ultimo paese nel quale eri assicurato.

L'authorità alla quale ti rivolgi trasmetterà la tua richiesta a tutti gli altri paesi dell'UE nei quali hai lavorato. Per accelerare la procedura, dovresti fornire informazioni dettagliate sul lavoro svolto in tali paesi e/o sui relativi contributi.

NO — I criteri applicati per valutare il grado d'invalidità variano da un paese all'altro.

Solo tra Belgio, Francia e Italia esistono alcune eccezioni a questo principio generale.

Se vivi o soggiorni in un paese dell'UE diverso da quello che ti versa la pensione, le eventuali verifiche amministrative e gli esami medici verranno solitamente svolti dalle autorità del paese in cui vivi o soggiorni.

Il paese che ti paga la pensione potrebbe, tuttavia, obbligarti a tornare per sottoporti ad alcuni esami (se le tue condizioni di salute lo permettono), in particolare per verificare se il tuo grado di invalidità è rimasto invariato.

NO — Ma non li perderai. Otterrai una pensione separata da ciascun paese dell'UE nel quale hai lavorato o versato i contributi per almeno un anno quando avrai raggiunto l'età pensionabile prevista in tale paese.

NO — Non riceverai semplicemente una pensione francese corrispondente al numero complessivo di anni di lavoro svolti nell'UE. Riceverai invece una pensione separata da ciascun paese nel quale hai lavorato per almeno un anno.

La tua pensione definitiva verrà calcolata in base ai contributi versati nei singoli paesi: l'importo che riceverai da ciascuno di essi corrisponderà alla durata dei rispettivi periodi di copertura previdenziale.

NO — I periodi di lavoro trascorsi in altri paesi verranno presi in considerazione. Tutti i periodi contributivi verranno cumulati e la tua pensione dell'Irlanda verrà calcolata proporzionalmente.

Le stesse regole si applicano in ciascuno dei paesi interessati. Se sei stato iscritto al regime previdenziale irlandese per meno di un anno, potrebbe valere una norma particolare, poiché alcuni paesi non prevedono una pensione per periodi brevi: i contributi versati e i mesi trascorsi in Irlanda non andranno persi e saranno ripresi nel calcolo della pensione dal o dai paesi dove hai lavorato più a lungo.

Principali informazioni su questo argomento

Legislazione dell'UE

Ultima verifica: 08/06/2022
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