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Aggiornamento : 12/2012
Quando si acquista un'automobile nuova in un altro paese dell'UE con l'intento di riportarla nel proprio paese di residenza, si è esentati dal pagamento dell'IVA nel paese in cui è avvenuto l'acquisto.
Si deve pagare l'IVA nel paese in cui l'automobile viene immatricolata.
Per "automobile nuova" s'intende un veicolo che ha percorso meno di 6 000 km o che ha meno di sei mesi.
Chi acquista un'automobile usata da un privato, non deve pagare l'IVA né nel paese in cui ha effettuato l'acquisto né nel suo paese.
Se il venditore è un concessionario, l'acquirente verserà l'importo dell'IVA applicabile nel paese in cui ha acquistato l'automobile. Non deve pagare l'IVA nel suo paese.
Per "automobile usata" si intende un'automobile che ha più di sei mesi e che ha superato i 6 000 km.
Dovunque avvenga l'acquisto dell'automobile, l'acquirente è tenuto a versare la tassa d'immatricolazione nel suo paese di residenza.
A parte alcune eccezioni
, non si deve pagare due volte l'IVA sullo stesso acquisto.
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In questo caso, i 27 Stati membri dell'UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia