FAQ - Prestazioni familiari

NO - In Belgio solo le lavoratrici dipendenti o autonome hanno diritto all'indennità o agli assegni di maternità.
NO - Potrai ricevere solo quelli della Germania. Se hai diritto agli assegni familiari in più di un paese, le autorità competenti decideranno tra di loro a chi spetta pagarli; nessun paese ti verserà gli assegni integrali. Il diritto agli assegni derivante dal lavoro prevale sempre su quello basato sulla pensione o l'indennità di disoccupazione.

Tuttavia, se le prestazioni tedesche risultano inferiori a quelle cui hai diritto nei Paesi Bassi, le autorità olandesi ti verseranno la differenza.
In linea di principio sì.

Tuttavia, se anche tua moglie ha diritto agli assegni familiari perché lavora in Slovenia, le autorità competenti decideranno tra di loro a chi spetta pagarli; nessun paese vi verserà gli assegni integrali. Se il diritto a ricevere gli assegni in entrambi i paesi è basato sul lavoro, riceverete l'indennità dal paese in cui vivono i vostri figli, vale a dire la Slovenia.

Se le prestazioni slovene risultano inferiori a quelle cui hai diritto in Austria, le autorità austriache ti verseranno la differenza.
NO - Come lavoratore distaccato sei iscritto al regime previdenziale del tuo paese di origine, anche se lavori all'estero. Hai quindi solo diritto agli assegni familiari portoghesi.
Potete avere assegni familiari integrali dalla Svizzera o dalla Germania, ma non da entrambe. Se il diritto agli assegni nei due paesi è basato sul lavoro, anche se i vostri figli vivono in un terzo paese, potete avere gli assegni del paese che paga di più.
- Contatta l' autorità competente in Estonia e chiedi che vengano versati direttamente a te, visto che sei tu che mantieni i figli.
Il tuo diritto agli assegni familiari dipende dalle leggi del paese che versa le indennità di disoccupazione, e non conta se i tuoi familiari vivono in un altro paese dell'UE. Se sei un lavoratore transfrontaliero disoccupato, le indennità di disoccupazione ti saranno versate dal paese in cui vivi e non da quello in cui eri assicurato da ultimo. Nel tuo caso il paese in cui vivi è anche quello cui compete versarti gli assegni familiari. Poiché il diritto agli assegni familiari dipende dalle leggi di ciascun paese, dovrai rivolgerti al tuo sistema di previdenza sociale.
I pensionati ricevono di norma gli assegni familiari dal paese che versa loro la pensione, a condizione che i figli vivano nello stesso paese. Se il paese in cui risiedono i tuoi figli non è quello che ti versa la pensione e ricevi la pensione da più di un paese dell'UE, gli assegni familiari ti saranno versati dal paese in cui hai completato il periodo assicurativo più lungo.
Quando i genitori lavorano in due paesi dell'UE diversi, spetta al paese in cui vivono i figli versare gli assegni familiari. Il paese in cui lavora il coniuge che non vive con i figli sospende il diritto agli assegni fino all'importo degli assegni erogati dal paese in cui lavora il coniuge che invece vive con i figli. Se quest'ultimo importo è inferiore a quello che verserebbe il paese in cui lavora il coniuge che non vive con i figli, questo paese colma la differenza.
In linea di principio ti deve pagare gli assegni il paese in cui lavori o sei iscritto come disoccupato. Dovrai quindi fare domanda all'ente competente del tuo paese, eventualmente tramite il tuo datore di lavoro. Tale ente si metterà in contatto con quello del paese in cui vivono i tuoi familiari per verificare la composizione della famiglia (numero di familiari, età, indirizzo, ecc.). Se, stando alle cosiddette "regole di priorità", non spetta al paese in cui lavori versarti gli assegni, la richiesta verrà inoltrata all'ente del paese di fatto competente, che la tratterà come se fosse stata presentata direttamente in quel paese.
NO- Non puoi ricevere gli stessi assegni da due paesi diversi. In caso di sovrapposizione di diritti si applicano le "regole di priorità", che servono per l'appunto a stabilire in quale dei due paesi va sospeso il versamento degli assegni. La sospensione però non è mai totale: gli assegni dovuti da un paese saranno sospesi fino all'importo degli assegni dovuti ai sensi delle leggi del paese che ha la precedenza. In altri termini, se l'importo degli assegni sospesi è superiore a quello degli assegni erogati dal paese prioritario, il paese che prevede assegni più generosi dovrà versare la differenza.

Principali informazioni su questo argomento

Legislazione dell'UE

Ultima verifica: 15/04/2024
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