FAQ - Pensioni di reversibilità e assegni in caso di morte
La mia assicurazione sanitaria garantisce un cospicuo assegno di morte alla mia famiglia. Se dovessi morire all'estero, la mia famiglia avrà comunque diritto all'assegno?
SÌ — La tua famiglia ha diritto all'assegno anche se il tuo decesso dovesse avvenire in un altro paese dell'UE. Per chiedere questo assegno i tuoi familiari dovranno rivolgersi all'ente di assicurazione sanitaria presso il quale sei iscritto nel tuo paese di residenza. L'ente trasmetterà la richiesta all'autorità competente.
Vivo in Italia e ricevo la pensione dall'Italia e dalla Danimarca. In Danimarca gli assegni in caso di morte sono piuttosto generosi. Mio marito vi avrà diritto al momento del mio decesso?
NO — Vivi in Italia e percepisci una pensione italiana. Tuo marito avrebbe quindi diritto soltanto agli assegni di morte pagati in Italia anche se ricevi una pensione da un altro paese. Purtroppo però l'Italia non paga l'assegno in caso di morte. Di conseguenza tuo marito non potrà richiederlo al momento del tuo decesso.
A quale paese spetterà versarmi l'assegno di morte?
Come per tutte le prestazioni, a prescindere dalla categoria, gli enti previdenziali devono tener conto dei periodi di assicurazione e residenza maturati secondo le leggi di eventuali altri paesi dell'UE per stabilire se hai diritto all'assegno di morte. Gli assegni di morte sono versati dall'ente del paese in cui era assicurato il deceduto, a prescindere dal paese dell'UE in cui vivono i beneficiari.
Mio marito è morto di recente. Ho diritto alla pensione di reversibilità anche se vivo in un paese diverso da quello in cui lavorava lui?
In linea di massima le norme che si applicano alle pensioni di reversibilità per il coniuge superstite e gli orfani sono uguali a quelle che valgono per le pensioni di invalidità e di vecchiaia. Le pensioni di reversibilità devono essere pagate a prescindere da dove risieda il coniuge superstite nell' UE.