FAQ - Pensioni di reversibilità e assegni in caso di morte

— La tua famiglia ha diritto all'assegno anche se il tuo decesso dovesse avvenire in un altro paese dell'UE. Per chiedere questo assegno i tuoi familiari dovranno rivolgersi all'ente di assicurazione sanitaria presso il quale sei iscritto nel tuo paese di residenza. L'ente trasmetterà la richiesta all'autorità competente.

NO — Vivi in Italia e percepisci una pensione italiana. Tuo marito avrebbe quindi diritto soltanto agli assegni di morte pagati in Italia anche se ricevi una pensione da un altro paese. Purtroppo però l'Italia non paga l'assegno in caso di morte. Di conseguenza tuo marito non potrà richiederlo al momento del tuo decesso.

Come per tutte le prestazioni, a prescindere dalla categoria, gli enti previdenziali devono tener conto dei periodi di assicurazione e residenza maturati secondo le leggi di eventuali altri paesi dell'UE per stabilire se hai diritto all'assegno di morte. Gli assegni di morte sono versati dall'ente del paese in cui era assicurato il deceduto, a prescindere dal paese dell'UE in cui vivono i beneficiari.

In linea di massima le norme che si applicano alle pensioni di reversibilità per il coniuge superstite e gli orfani sono uguali a quelle che valgono per le pensioni di invalidità e di vecchiaia. Le pensioni di reversibilità devono essere pagate a prescindere da dove risieda il coniuge superstite nell' UE.

Principali informazioni su questo argomento

Legislazione dell'UE

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Ultima verifica: 15/01/2025
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