Fusioni di imprese

Le imprese alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali possono prendere in considerazione l'idea di fondersi con un'altra impresa esistente o di rilevarla. Le seguenti regole riguardano le società di capitali con sede in almeno due paesi diversi dell'UE.

Attenzione

Le regole sulle fusioni dell'UE non si applicano alle fusioni transfrontaliere cui partecipano società che investono capitali provenienti da investitori pubblici o privati.

Le norme dell'UE vanno applicate alle fusioni nei seguenti casi:

Le attività e le passività delle società incorporate sono trasferite alla società incorporante. La società incorporante è tenuta a emettere titoli (ad es. azioni) equivalenti al capitale della società incorporata, in cambio delle attività acquisite mediante il trasferimento.

Potrebbe essere necessario effettuare anche un pagamento in contanti non superiore al 10% del valore nominale dei titoli della società incorporante o della loro parità contabile.

Benché le società incorporate siano tecnicamente sciolte, non sono ufficialmente in liquidazione.

La nuova società è tenuta a emettere titoli (ad es. azioni) pari al capitale delle società che trasferiscono le loro attività. I titoli vanno rilasciati ai proprietari delle società che hanno trasferito il loro patrimonio. Il valore dei titoli deve essere uguale al capitale della società che ha trasferito le attività.

Potrebbe essere necessario effettuare anche un pagamento in contanti non superiore al 10% del valore nominale dei titoli della società incorporante o della loro parità contabile.

Le società che trasferiscono il loro patrimonio verranno sciolte al termine del processo, senza essere messe ufficialmente in liquidazione.

A seguito del trasferimento, sebbene la società che trasferisce il suo patrimonio venga sciolta, non è ufficialmente in liquidazione.

I paesi dell'UE hanno il diritto di non applicare queste regole alle fusioni transfrontaliere cui partecipano società cooperative, anche se rientrano nella definizione di "società di capitali".

Preparazione della documentazione (progetto comune di fusione)

Quando una società è coinvolta in una fusione, è tenuta a elaborare un documento, il progetto comune di fusione, che deve comprendere almeno i seguenti punti:

  • la denominazione e la sede statutaria delle società interessate e quelle previste per la società derivante dalla fusione
  • il rapporto di cambio e le modalità di assegnazione dei titoli (ad esempio, il numero delle azioni della società incorporante che saranno offerte agli azionisti delle società incorporate) e l'importo del pagamento in contanti (se previsto)
  • le probabili ripercussioni sui dipendenti
  • la data a decorrere dalla quale i nuovi detentori dei titoli della società derivante dalla fusione avranno diritto ai dividendi
  • lo statuto della società risultante dalla fusione
  • le procedure per le modalità che i dipendenti dovrebbero seguire nel trattare con i membri del consiglio di amministrazione della società derivante dalla fusione (se del caso)
  • informazioni sulla valutazione delle attività e passività trasferite alla società derivante dalla fusione.

Pubblicazione della documentazione

Il progetto comune di fusione deve essere pubblicato almeno 1 mese prima delle riunioni dell'assemblea generale. A tali riunioni partecipano tutte le società che decidono in merito alla fusione.

Il progetto comune di fusione va pubblicato sui siti web delle società coinvolte o su un sito dedicato alle fusioni dei paesi dell'UE interessati.

Preparare le relazioni per l'assemblea generale

Di norma, prima dell'assemblea generale andrebbero preparate le seguenti due relazioni. Tuttavia, se tutti i proprietari delle società interessate sono d'accordo, è possibile omettere la relazione di esperti indipendenti.

Questa relazione illustra gli aspetti giuridici ed economici della fusione, nonché le sue conseguenze, ai proprietari, ai creditori e ai lavoratori. La relazione va consegnata ai proprietari della società e ai rappresentanti dei lavoratori almeno 1 mese prima dell'assemblea generale. Le osservazioni dei lavoratori ricevute (in tempo utile) dalla direzione delle società che partecipano alla fusione saranno incluse nella relazione.

La relazione (se richiesta) è preparata per i proprietari delle società interessate. Deve essere disponibile almeno 1 mese prima dell'assemblea generale e indicare il rapporto di cambio proposto nel progetto comune di fusione per i titoli offerti in cambio delle attività acquisite.

Accordo sul progetto

Tutte le società coinvolte nella fusione devono approvare il progetto durante le sedute dell'assemblea generale.

Tutte le società interessate hanno il diritto di garantire che l'attuazione della fusione sia subordinata alla partecipazione continuata dei lavoratori dopo l'avvenuta fusione.

La società incorporante può approvare la fusione senza la necessità di assistere alle assemblee generali a condizione che le altre imprese interessate siano d'accordo. A tal fine deve garantire che:

  • il progetto comune di fusione sia pubblicato almeno 1 mese prima delle assemblee generali
  • tutti gli altri documenti riguardanti la fusione possano essere esaminati dagli azionisti (ad es. i conti annuali e le relazioni annuali delle società oggetto della fusione)

Controllo della legittimità della fusione

La legittimità di una fusione può essere verificata in ogni paese dell'UE coinvolto prima di poter entrare in vigore. Di norma questa operazione viene effettuata da un notaio o da un giudice. Se tutto è in regola, viene rilasciato un certificato preliminare alla fusione.

Una volta rilasciato il certificato preliminare, la fusione può essere completata, a condizione che le società coinvolte abbiano approvato il progetto comune di fusione. Successivamente l'autorità pertinente — nel paese in cui la nuova società sarà costituita e registrata — deve verificare la legittimità della costituzione della nuova società.

Qui sotto trovi l'autorità competente in materia di concorrenza di ciascun paese.

Entrata in vigore

La stessa autorità competente del paese in cui la società incorporante o di nuova costituzione è registrata stabilisce la data alla quale la fusione ha effetto.

È responsabilità di ogni società coinvolta pubblicare informazioni sulla fusione nel proprio registro pubblico nazionale. Le precedenti iscrizioni posso quindi essere cancellate.

Partecipazione continuata dei lavoratori

In linea di massima, la partecipazione futura dei lavoratori è determinata dalle norme del paese dell'UE della società incorporante o di nuova costituzione.

La partecipazione dei lavoratori nella società incorporata o di nuova costituzione non può essere garantita dal diritto nazionale se:

  • non possono essere fornite garanzie per un livello di partecipazione dei lavoratori identico a quello attuato precedentemente nelle società incorporate
  • almeno una delle società che partecipano alla fusione aveva in media più di 500 dipendenti nei 6 mesi precedenti alla pubblicazione del progetto comune di fusione.

Fusioni di società di grandi dimensioni

Le società con un fatturato combinato superiore ad una determinata soglia en che operano nell'UE e nel resto del mondo, devono chiedere l'autorizzazione della Commissione europea - indipendentemente dal paese in cui hanno sede. La Commissione esamina l'impatto della proposta di fusione en sulla concorrenza nell'UE. Se ritiene che la fusione rappresenterebbe una significativa restrizione della concorrenza, non la autorizza. Alcune fusioni sono approvate a determinate condizioni, ad es. se si impegnano a vendere una parte delle loro attività combinate o a cedere in licenza una determinata tecnologia ad un altro operatore del mercato.

Vedi anche

Legislazione dell'UE

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Ultima verifica: 19/05/2023
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