Vendere prodotti nell'UE

Se la vostra impresa opera in Europa può beneficiare del mercato unico dell'UE, nonché di alcuni accordi commerciali con altri paesi europei. Ciò significa che la maggior parte delle merci può circolare liberamente all'interno di questo territorio senza costi supplementari o restrizioni quantitative. Si tratta della cosiddetta libera circolazione delle merci. Tuttavia, alcune merci come i prodotti soggetti ad accisa e i prodotti chimici sono soggetti a ulteriori norme. Si hanno obblighi in materia di IVA diversi a seconda delle merci vendute, dell'acquirente, e del luogo in cui vengono trasportate le merci.

Attenzione

Le formalità doganali devono essere completate quando si importano o esportano merci tra l'UE e paesi terzi (tra cui anche quelli che beneficiano della libera circolazione delle merci, in questo caso: lo Spazio economico europeo, la Svizzera, la Turchia, Andorra e San Marino).

Norme e regolamenti dell'UE in materia di prodotti

Prima di introdurre merci sul mercato dell'UE è necessario assicurarsi che i prodotti soddisfino i requisiti dell'UE per proteggere la salute umana e animale, l'ambiente e i diritti dei consumatori. I requisiti potrebbero essere le norme e le specifiche che sono armonizzate all'interno dell'UE o quelle gestite da ciascun paese dell'UE ma riconosciute dall'UE; ciò è noto come il riconoscimento reciproco. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina riguardante le norme e i disciplinari sui prodotti.

Non discriminazione fra i clienti di tutta l'UE

Anche se un'impresa è libera di definire le proprie condizioni generali di vendita, comprese le limitazioni riguardanti la consegna, tutti i clienti con sede nell'UE devono avere lo stesso accesso alle merci di quelli locali.

Se un'impresa offre un prezzo speciale, una promozione o condizioni speciali di vendita, devono essere accessibili a tutti i clienti, indipendentemente dal paese dell'UE in cui hanno sede, dalla loro cittadinanza, da luogo di residenza o dalla sede dell'impresa.

Le norme si applicano a operazioni online e off-line, a condizione che le vendite siano indirizzate a utenti finali (singoli o imprese che non hanno intenzione di rivendere, trasformare, lavorare, affittare o subappaltare i loro acquisti).

Accesso alle interfacce online

I clienti devono essere in grado di accedere alla versione del sito dell'impresa che desiderano utilizzare: ad esempio, se scrivono l'URL spagnolo del sito quando si collegano dall'Italia, non dovrebbero essere reindirizzati automaticamente alla versione italiana. Devono dare il loro consenso prima di essere reindirizzati e avere il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Vendita di prodotti senza consegna

Le imprese che offrono un servizio di raccolta devono garantire che i clienti con sede in paesi dell'UE in cui non offrono un servizio di consegna abbiano il diritto di ordinare prodotti dal sito aziendale e di organizzarne direttamente la consegna o il ritiro.

Informazioni sulla circolazione delle merci

Chi esporta e/o importa all'interno dell'UE merci per un valore superiore ad una determinata soglia è tenuto a fornire dati statistici sui propri flussi commerciali intra UE.

Le soglie al di sopra delle quali esiste l'obbligo di informazione sono fissate ogni anno da ciascuno Stato membro dell'UE (abitualmente nell'ultimo trimestre) e sono valide per l'intero anno di calendario successivo. Esistono soglie distinte (che possono differire tra loro) per le esportazioni (spedizioni) e le importazioni (arrivi).

INTRASTAT: Soglia di esenzione (per paese) 2021 - Arrivo - Euro 2021 - Arrivo - Valuta nazionale 2021 - Spedizione - Euro 2021 - Spedizione - Valuta nazionale
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Da quando decorre l'obbligo di informazione?

Lo Stato membro di appartenenza fissa una soglia valida per un determinato anno di calendario.

  • Se le importazioni/esportazioni dell'anno precedente superavano tale soglia si devono fornire informazioni a partire dal gennaio di tale anno.

Esempio: il "vostro" paese dell'UE fissa la soglia per le importazioni per il 2016 a 100 000 euro. Se nel 2018 le vostre importazioni sono state superiori a 100 000 euro siete tenuti a fornire informazioni a partire dal gennaio 2019.

  • Negli anni precedenti le vostre importazioni/esportazioni non eccedevano la soglia, ma durante l'anno in corso sì, pertanto siete tenuti a fornire informazioni a partire dal mese in cui è stata superata la soglia.

Esempio: il "vostro" paese dell'UE ha fissato la soglia per le importazioni per il 2015 a 100 000 euro Da gennaio a giugno 2018 le vostre importazioni ammontavano cumulativamente a 90 000 euro. A luglio avete importato merci per altri 15 000 euro. Poiché avete superato la soglia nel luglio 2018, dovete fornire informazioni a partire da tale mese. La vostra prima dichiarazione Intrastat riguarderà pertanto le importazioni effettuate a luglio per 15 000 euro.

È possibile che dobbiate dare informazioni sulla circolazione della merce da o verso i paesi dell'UE in cui la vostra società non ha sede.

Esempio

Informazioni sulla circolazione delle merci

Nel corso di un anno civile, una società austriaca di abbigliamento ha spedito in Austria, attraverso il porto di Leixões, in Portogallo, merci provenienti dagli Stati Uniti per un valore di 400 000 euro.

Il valore delle merci trasferite dal Portogallo in Austria era superiore alla soglia di segnalazione per le spedizioni fissata in Portogallo (250 000 euro), pertanto la società austriaca ha dovuto presentare una relazione alle autorità portoghesi. Non era necessario comunicare le merci giunte in Austria nell'anno civile in questione poiché la soglia di segnalazione degli arrivi in Austria ammonta a 750 000 euro, che è superiore al valore delle merci spedite.

Quindi, anche se la società è stabilita in Austria, in questo caso la segnalazione è stata effettuata solo in Portogallo.

Chi ha l'obbligo di fornire informazioni?

Le imprese e i singoli individui con partita IVA che spediscono e/o ricevono beni, se le spedizioni e/o gli arrivi superano la rispettiva soglia annua.

Potete chiedere a una ditta specializzata di rappresentarvi e inviare le informazioni a vostro nome.

Quando vanno comunicate le informazioni?

  • Almeno una volta al mese per i flussi commerciali del mese precedente.
  • Il termine per l'invio è fissato dall'autorità nazionale competente di ogni Stato membro.

Quali flussi vanno comunicati?

Gli spostamenti fisici di beni dallo Stato membro di spedizione allo Stato membro di arrivo (e viceversa).

Se siete in possesso di un'autorizzazione per la procedura doganale di perfezionamento attivo e le merci non perfezionate/perfezionate vengono spostate da uno Stato membro all'altro, occorre fornire informazioni al riguardo.

Nota: se offrite solo servizi transfrontalieri che non prevedono alcuno spostamento transfrontaliero di merci, non è necessario comunicarlo nel sistema Intrastat.

Quali dati vanno comunicati?

I dati Intrastat da fornire ogni mese comprendono:

  • il numero di partita IVA
  • il periodo (mese) di riferimento
  • la direzione del flusso commerciale: spedizione o arrivo
  • il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata (NC; viene pubblicata ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'UE)
  • il codice del paese UE di spedizione/destinazione
  • il valore dei beni – IVA e accise escluse

(Se il valore si riferisce ad attività di lavorazione, occorre stabilire il valore dei beni lavorati e poi calcolare il valore dei beni non lavorati più il valore aggiunto durante la lavorazione, ad esempio per i materiali e i salari.)

Esempio: avete un contratto per il rivestimento di tubi di metallo che vengono spediti da un altro Stato membro. Il valore delle vostre importazioni su cui fornire informazioni sarà quello dei tubi non lavorati; per le vostre esportazioni dovrete indicare il valore dei tubi rivestiti (che consisterà nel valore dei tubi non lavorati più gli altri costi aggiuntivi: oneri di servizio e materiali).

  • la quantità delle merci espressa in massa netta (peso senza alcun imballaggio)
  • l' unità di misura secondo la NC (ad esempio, litro, numero di articoli, metri quadrati)
  • il codice del tipo di transazione (che identifica l'attività di acquisto, vendita o lavorazione).

Potrebbe anche esservi richiesto di fornire ulteriori informazioni quali i termini di consegna indicati nel vostro contratto (ad es. EXW, CIF, FOB) o la modalità di trasporto (ad es. trasporto marittimo, su strada o ferroviario).

Le autorità nazionali offrono strumenti per aiutare le imprese a rispettare i loro obblighi di segnalazione Intrastat. Per sapere come i diversi paesi applicano il sistema Intrastat consultare i siti web qui di seguito elencati.

Legislazione dell'UE

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Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Comporre controversie con fornitori e clienti di un altro paese dell'UE per importi non superiori a 2 000 euro

Sportello Prodotti

Gli sportelli Prodotti danno informazioni sulle legislazioni nazionali relative ai prodotti e offrono aiuto per accedere al mercato di un altro paese dell'UE.

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Ultima verifica: 27/11/2023
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