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Servizi - Italia

Aggiornamento 04/2013

Disposizioni giuridiche

Nel 2010, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, relativa ai servizi nel mercato interno.

La direttiva riguarda  tre ambiti: i primi due concernenti l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e il terzo concerne l'instaurazione della fiducia reciproca tra Stati membri.

In particolare, la direttiva prevede:

La direttiva sui servizi: Punti singoli nazionali di contatto

La direttiva sui servizi è volta a semplificare la vita alle imprese che desiderano avviare un'attività o prestare servizi temporanei all'interno dell'Unione europea, nel proprio Paese o all'estero. Essa obbliga gli Stati membri a eliminare la burocrazia superflua, a snellire le formalità per le imprese e a rendere le amministrazioni pubbliche più efficienti.

Per l'attuazione della direttiva, ogni stato membro ha dovuto istituire dei "Punti singoli di contatto (PSC)", portali di e-government che aiutino le imprese a completare le procedure amministrative on-line.

Il PSC consente di ottenere tutte le informazioni rilevanti e di inviare le richieste online all'autorità competente, mediante un singolo punto di contatto. Tutti i PSC fanno parte della Rete Europea EUGO e , grazie a un sito web centrale, si può facilmente accedere a tutti i PSC d'Europa. Naturalmente è anche possibile rivolgersi direttamente alle autorità competenti.

Procedure amministrative

Cessioni intracomunitarie: adempimenti

Le cessioni intracomunitarie riguardano gli scambi che avvengono attraverso il trasferimento di beni tra soggetti appartenenti a diversi Stati Membri. Grazie al meccanismo dell’inversione contabile la cessione non sarà  soggetta ad IVA nel paese del cedente ma nel Paese di destinazione. 

L’effettuazione di cessioni o prestazioni di servizi comporta l’obbligo dell’emissione della fattura. Per quanto riguarda la natura giuridica dell’acquirente, gli operatori economici possono ottenere dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente per territorio in relazione al loro domicilio fiscale, la conferma della validità del numero di partita IVA, comunicato dal cliente comunitario.

Tale conferma è ottenibile anche tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la legge italiana prevede adempimenti da parte di coloro i quali intendono effettuare operazioni intracomunitarie. In linea di massima, è previsto che:

  • il contribuente, in occasione dell’apertura delle partita IVA, comunichi l’intenzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie;
  • l’Amministrazione finanziaria possa negare tale autorizzazione;
  • i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie siano inseriti, mediante censimento, in una apposita banca dati.

Le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi comunitarie rese dall’operatore nazionale nei confronti di soggetto passivo di IVA in altro Stato membro devono:

  • riportare il numero di identificazione, ai fini IVA ,del cessionario o del committente nello Stato membro di appartenenza;
  • essere numerate progressivamente per anno solare;
  • contenere l’indicazione, al posto dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazioni non imponibili o non soggette, con lo specifico riferimento normativo.

Dimostrazione delle qualifiche

Tutti i cittadini stranieri - comunitari ed extracomunitari - che intendono esercitare un'attività professionale in Italia possono richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Domande di permesso di lavoro

Ai fini del lavoro autonomo e della denuncia di inizio/modifica di attività al Registro Imprese da parte di imprenditori stranieri si distingue tra:

  • Cittadini dell'Unione europea (o equiparati);
  • Cittadini extracomunitari.

I cittadini dell'UE hanno il diritto di stabilirsi in Italia, mentre i cittadini extracomunitari necessitano di particolari titoli (visto e permesso di soggiorno valido) per entrare in Italia e soggiornarvi al fine di svolgere un lavoro autonomo.

Consulta la legislazione su questo tema:

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Enterprise Europe Network: sportelli

La Rete Enterprise Europe fornisce alle imprese informazioni e consulenza mediante i propri punti locali di contatto.

Scegli il punto più vicino a te per ricevere assistenza e consulenza personalizzate:

Aiuto

Le Camere di Commercio regionali aiutano i titolari di imprese ad aggiudicarsi contratti pubblici.

SOLVIT aiuta gli imprenditori, con consigli rapidi e pratici, a risolvere i problemi che incontrano nella loro attività all’estero a causa della non corretta applicazione delle regole del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni.

Se desiderate avviare un'attività o offrire temporaneamente servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea/dello Spazio economico europeo (i 27 stati membri dell'UE più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia), rivolgetevi agli "Sportelli unici (SU)" – facenti parte della rete EUGO – che vi aiuteranno a espletare tutte le necessarie procedure amministrative online! Potete ottenere le informazioni di cui avete bisogno e inoltrare la vostra richiesta alle autorità competenti online. Non dovrete più preoccuparvi di contattare le singole autorità, lo sportello unico lo farà al posto vostro!