Servizi - Italia
Aggiornamento 04/2013
-
Unione europea
-
Austria
deen
-
Belgio
enfrnl
-
Bulgaria
bgen
-
Cipro
elen
-
Danimarca
daen
-
Estonia
enet
-
Finlandia
enfi
-
Francia
enfr
-
Germania
deen
-
Grecia
elen
-
Irlanda
en
-
Italia
enit
-
Lettonia
enlv
-
Lituania
enlt
-
Lussemburgo
enfr
-
Malta
en
-
Norvegia
enno
-
Paesi Bassi
ennl
-
Polonia
enpl
-
Portogallo
enpt
-
Regno Unito
en
-
Repubblica ceca
csen
-
Romania
enro
-
Slovacchia
ensk
-
Slovenia
ensl
-
Spagna
enes
-
Svezia
ensv
-
Ungheria
enhu
Disposizioni giuridiche
Nel 2010, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, relativa ai servizi nel mercato interno.
La direttiva riguarda tre ambiti: i primi due concernenti l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e il terzo concerne l'instaurazione della fiducia reciproca tra Stati membri.
In particolare, la direttiva prevede:
- l'istituzione di sportelli unici presso i quali l'impresa possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
- l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
- l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.
-
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno





















- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
La direttiva sui servizi: Punti singoli nazionali di contatto
La direttiva sui servizi è volta a semplificare la vita alle imprese che desiderano avviare un'attività o prestare servizi temporanei all'interno dell'Unione europea, nel proprio Paese o all'estero. Essa obbliga gli Stati membri a eliminare la burocrazia superflua, a snellire le formalità per le imprese e a rendere le amministrazioni pubbliche più efficienti.
Per l'attuazione della direttiva, ogni stato membro ha dovuto istituire dei "Punti singoli di contatto (PSC)", portali di e-government che aiutino le imprese a completare le procedure amministrative on-line.
Il PSC consente di ottenere tutte le informazioni rilevanti e di inviare le richieste online all'autorità competente, mediante un singolo punto di contatto. Tutti i PSC fanno parte della Rete Europea EUGO e , grazie a un sito web centrale, si può facilmente accedere a tutti i PSC d'Europa. Naturalmente è anche possibile rivolgersi direttamente alle autorità competenti.
Procedure amministrative
Cessioni intracomunitarie: adempimenti
Le cessioni intracomunitarie riguardano gli scambi che avvengono attraverso il trasferimento di beni tra soggetti appartenenti a diversi Stati Membri. Grazie al meccanismo dell’inversione contabile la cessione non sarà soggetta ad IVA nel paese del cedente ma nel Paese di destinazione.
L’effettuazione di cessioni o prestazioni di servizi comporta l’obbligo dell’emissione della fattura. Per quanto riguarda la natura giuridica dell’acquirente, gli operatori economici possono ottenere dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente per territorio in relazione al loro domicilio fiscale, la conferma della validità del numero di partita IVA, comunicato dal cliente comunitario.
Tale conferma è ottenibile anche tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la legge italiana prevede adempimenti da parte di coloro i quali intendono effettuare operazioni intracomunitarie. In linea di massima, è previsto che:
- il contribuente, in occasione dell’apertura delle partita IVA, comunichi l’intenzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie;
- l’Amministrazione finanziaria possa negare tale autorizzazione;
- i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie siano inseriti, mediante censimento, in una apposita banca dati.
Le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi comunitarie rese dall’operatore nazionale nei confronti di soggetto passivo di IVA in altro Stato membro devono:
- riportare il numero di identificazione, ai fini IVA ,del cessionario o del committente nello Stato membro di appartenenza;
- essere numerate progressivamente per anno solare;
- contenere l’indicazione, al posto dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazioni non imponibili o non soggette, con lo specifico riferimento normativo.
Dimostrazione delle qualifiche
Tutti i cittadini stranieri - comunitari ed extracomunitari - che intendono esercitare un'attività professionale in Italia possono richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.
Domande di permesso di lavoro
Ai fini del lavoro autonomo e della denuncia di inizio/modifica di attività al Registro Imprese da parte di imprenditori stranieri si distingue tra:
- Cittadini dell'Unione europea (o equiparati);
- Cittadini extracomunitari.
I cittadini dell'UE hanno il diritto di stabilirsi in Italia, mentre i cittadini extracomunitari necessitano di particolari titoli (visto e permesso di soggiorno valido) per entrare in Italia e soggiornarvi al fine di svolgere un lavoro autonomo.
Consulta la legislazione su questo tema:
-
Unione europea
-
Austria
deen
-
Belgio
enfrnl
-
Bulgaria
bgen
-
Cipro
elen
-
Danimarca
daen
-
Estonia
enet
-
Finlandia
enfi
-
Francia
enfr
-
Germania
deen
-
Grecia
elen
-
Irlanda
en
-
Italia
enit
-
Lettonia
enlv
-
Lituania
enlt
-
Lussemburgo
enfr
-
Malta
en
-
Norvegia
enno
-
Paesi Bassi
ennl
-
Polonia
enpl
-
Portogallo
enpt
-
Regno Unito
en
-
Repubblica ceca
csen
-
Romania
enro
-
Slovacchia
ensk
-
Slovenia
ensl
-
Spagna
enes
-
Svezia
ensv
-
Ungheria
enhu





