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Aggiornamento 05/2011
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La libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono i due principi fondamentali dell’UE che regolano il mercato unico dei servizi. In base a questi principi, gli imprenditori dell’UE possono costituire un’impresa in qualsiasi paese dell'UE oppure prestare temporaneamente tali servizi al di là delle frontiere, in un altro paese dell’UE, senza stabilirvi una sede – ad esempio tramite Internet, con spostamenti oltreconfine, ecc.
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Libertà di stabilimento (trattato sul funzionamento dell’UE: articolo 49 e successivi)






















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Libera prestazione di servizi (trattato sul funzionamento dell’UE: articolo 56 e successivi)






















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Principi fondamentali del mercato interno dei servizi
- Creare un’impresa - Unione europea
Direttiva sui servizi
Poiché le imprese devono tuttora fare i conti con procedure amministrative lunghe, complesse e di esito incerto per accedere a servizi o prestare servizi in altri paesi dell'UE, è stato adottato un provvedimento legislativo, la direttiva sui servizi, il cui obiettivo è creare unquadro per le imprese più chiaro e semplice. Tutti gli Stati membri hanno dovuto dare piena attuazione alla direttiva entro il 2009.
Nella direttiva l’UE ha stabilito una serie di norme per semplificare la costituzione di un’impresa di servizi e la prestazione di servizi al di là delle frontiere. La direttiva consolida inoltre i diritti dei destinatari di servizi.
Creare un’impresa
Ogni paese dell'UE ha dovuto semplificare le sue procedure e formalità per le imprese di servizi e istituire uno sportello unico, ossia una portale di e-government presso il quale i prestatori di servizi possano ottenere tutte le informazioni necessarie e presso il quale sia possibile completare tutte le procedure amministrative per via elettronica.
Gli Stati membri hanno inoltre dovuto abolire i regimi di autorizzazione superflui o sproporzionati, sopprimere i requisiti discriminatori basati sulla nazionalità e la residenza ed eliminare quelli particolarmente restrittivi come la dimostrazione dell’esigenza economica (che costringe un’impresa a produrre costosi studi di mercato per provare che vi è una domanda per i suoi servizi).
Prestazione transfrontaliera di servizi
La direttiva sui servizi sancisce il principio della libera prestazione di servizi: ai prestatori di servizi di altri paesi dell’UE non si possono imporre requisiti nazionali discriminatori, superflui o sproporzionati, ad esempio l’obbligo di ottenere un’autorizzazione o di creare un certo tipo di infrastruttura.
Rimane possibile, in una serie limitata di circostanze, imporre alcuni requisiti giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell’ambiente. Inoltre, vi sono alcune deroghe generali al principio della libera prestazione di servizi, previste tra l’altro dalle norme sul distacco di lavoratori all’estero e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le imprese potranno ottenere tutte le informazioni necessarie sui requisiti applicabili e sbrigare tutte le relative formalità presso gli sportelli unici.
Diritti dei destinatari di servizi
La direttiva rafforza inoltre i diritti dei destinatari di servizi: cittadini ed imprese devono avere la possibilità di usufruire dei servizi di prestatori di altri paesi dell’UE senza previa autorizzazione e senza dover soddisfare requisiti discriminatori basati sulla propria nazionalità o residenza.
Le amministrazioni nazionali sono tenute a dare ai consumatori informazioni generali sui loro diritti e mezzi di ricorso ed a prestare loro assistenza.
Servizi cui si applica la direttiva
Tra i servizi ai quali si applica la direttiva figurano, tra l'altro, quelli prestati dalle seguenti persone o nei seguenti settori:
- le professioni regolamentate (ad es. avvocati e commercialisti, architetti, ingegneri, contabili, geometri);
- lavori nel settore delle costruzioni;
- artigiani;
- servizi alle imprese (ad es. manutenzione di uffici, consulenza di management, organizzazione di eventi, recupero crediti, pubblicità e ricerca di personale);
- attività di distribuzione, compresa la vendita di beni e servizi all’ingrosso e al dettaglio;
- servizi turistici (ad es. agenzie di viaggio);
- attività per il tempo libero (ad es. centri sportivi e parchi di attrazioni);
- servizi di installazione e manutenzione di attrezzature;
- servizi d’informazione (ad es. portali web, agenzie giornalistiche, editoria, programmazione informatica);
- alloggio e ristorazione (ad es. alberghi, ristoranti, catering);
- servizi di formazione e istruzione;
- noleggio, compreso il noleggio e il leasing di autoveicoli;
- servizi immobiliari;
- certificazione e collaudo;
- servizi domestici (ad es. pulizia, cura di bambini, giardinaggio).
La direttiva non si applica ai seguenti servizi:
- le attività regolamentate a livello UE: servizi finanziari e bancari, servizi di comunicazione elettronica, servizi di trasporto;
- servizi sanitari, servizi di agenzie di lavoro interinale, servizi di sicurezza privati, servizi audiovisivi, gioco d’azzardo, alcuni servizi sociali, prestazioni di notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
Le norme ed i regolamenti nazionali che disciplinano i servizi esclusi dal campo d’applicazione della direttiva devono essere comunque conformi ai principi del diritto europeo, ed in particolare ai principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'UE.
Consulta la legislazione su questo tema:
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