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Proprietà intellettuale - Italia

Aggiornamento 03/2013

Disposizioni giuridiche

L'Italia ha adottato la legislazione europea in materia di marchi di impresa mediante il Codice della proprietà industriale.

Il Codice della proprietà industriale include e armonizza la normativa italiana, comunitaria e internazionale in materia di marchi, brevetti d'invenzione, modelli e disegni.

Diritti di proprietà intellettuale

Diritti di proprietà industriale

Per marchio si intende un nome, un simbolo, un motto, un disegno o un qualsiasi altro emblema associato a un bene o a un servizio, volto all'identificazione dell'impresa specifica che lo ha fornito.

Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato, che gode di una protezione rafforzata. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

Per essere registrabile il marchio deve essere originale, salvo il caso in cui sia stato registrato in uno Stato estero, fatta eccezione per i marchi noti o nel caso in cui la registrazione avvenga in mala fede.

Il marchio di fatto (non registrato) è soggetto a tutti i rischi che deriverebbero dall'eventuale registrazione altrui dello stesso.

Il brevetto è, invece, un diritto esclusivo concesso dal governo, che autorizza il titolare all'impiego di un'invenzione per un determinato intervallo di tempo, consentendogli di godere dei vantaggi commerciali che ne possono derivare.

Distinguiamo innanzitutto il brevetto d'invenzione, che riguarda una nuova creazione (durata: 20 anni), dal brevetto per modello di utilità , che è un miglioramento di una creazione già esistente (durata 10 anni).

La protezione garantita dal brevetto può essere richiesta solo per il territorio nazionale (brevetto nazionale) o per la maggioranza degli stati del mondo (brevetto internazionale). Per quanto riguarda l'UE l’11 Dicembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che dal 2014 introdurrà il Brevetto Comunitario.

I modelli industriali si distinguono in:

  • Modelli di utilità: applicabili a macchine, strumenti, equipaggiamenti o altri oggetti già esistenti;
  • Disegni e modelli: segni distintivi che contribuiscono all'identificazione di un certo tipo di prodotto.

La durata dei modelli di utilità é di 10 anni dalla data di deposito del modulo di richiesta. Per il modello di tipo disegni e modelli la durata è di 5 anni, prorogabile per ulteriori cinque anni, fino a un massimo di 25.

I marchi di impresa comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione Europea (comprendente i 27 paesi attualmente aderenti e i paesi che vi aderiranno in futuro). La registrazione è valida per 10 anni ed è rinnovabile.

Le organizzazioni e associazioni che desiderano garantire l'origine, natura o qualità di uno specifico prodotto possono ottenere brevetti per marchi di impresa individuale o di tipo collettivo. Queste organizzazioni possono in seguito, permettere ai produttori o commercianti membri dell'organizzazione o dell'associazione l'uso del brevetto.

Diritti d'autore

Il diritto d'autore è la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento di un'opera dell'ingegno.

La legge italiana tutela tutte le opere di ingegno, letterarie, teatrali, di arti figurative, architettoniche, cinematografiche e di scienza, riconoscendo all'autore una serie di diritti patrimoniali e morali.

La tutela dell'opera è automatica e all'autore non è richiesta alcuna formalità (deposito o registrazione).

Organismi per la tutela della proprietà intellettuale

In Italia, i brevetti e i marchi sono competenza dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, istituito presso la Camera di commercio di ogni provincia.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale all'estero

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization-WIPO) é un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che promuove e protegge la proprietà intellettuale nel mondo.

Marchi di impresa

I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi Europei ed Extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale nella sede del WIPO di Ginevra.

Diritti d'autore

A livello internazionale, il diritto d'autore è tutelato attraverso la Convenzione di Berna, a cui aderiscono un centinaio di Stati. Le opere appartenenti ad uno degli Stati aderenti alla Convenzione gode negli altri Stati dei diritti che le leggi accordano ai propri cittadini.

Lotta alla contraffazione e alla pirateria

Nel 2004 nascono in Italia i Desk per la tutela della proprietà intellettuale (IPR Desk). Essi sono uffici affidati a funzionari pubblici (presenti presso gli uffici dell'ICE in 10 paesi) con esperienza in materia di proprietà industriale, che hanno il compito di monitorare il mercato e fornire informazioni sul sistema di proprietà industriale e sul suo funzionamento nel paese di competenza.

I diritti di proprietà intellettuale stimolano gli investimenti nell’innovazione e nella ricerca.

Procedure amministrative

Registrazione di marchi e brevetti

Per registrare un marchio è necessario presentare l'apposita domanda alla Camera di Commercio locale o inviarla all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se muniti di firma digitale è possibile inviare la domanda on-line tramite il servizio "Telemaco".

Gli inventori possono estendere i diritti di proprietà intellettuale di un marchio all'intera Unione europea, attraverso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE (UAMI).

Per ottenere l'estensione di un marchio italiano nei paesi non europei è necessario presentare una richiesta di registrazione internazionale all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, che provvederà a inoltrare le relative domande ai paesi non europei.

L'European Patent Office è l’istituto incaricato a rilasciare il brevetto europeo, dopo aver esaminato le varie proposte di brevetto. L’EPO redige, inoltre, i rapporti di ricerca, relazioni volte a valutare la brevettabilità di un’invenzione.

Consulta la legislazione su questo tema:

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Aiuto

La Camera di Commercio locale assiste le imprese nelle procedure amministrative necessarie per la registrazione di marchi o brevetti. L'elenco completo degli uffici locali è disponibile sul sito web della Camera di Commercio.

SOLVIT aiuta gli imprenditori, con consigli rapidi e pratici, a risolvere i problemi che incontrano nella loro attività all’estero a causa della non corretta applicazione delle regole del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni.