Codice di condotta
Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, i loro membri, funzionari e altro personale, le organizzazioni registrate sono tenute a:
- identificarsi sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarare gli interessi, le finalità o gli obiettivi promossi e, se del caso, specificare i clienti o i membri che esse rappresentano;
- non ottenere e non cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;
- non rivendicare relazioni ufficiali con l'Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcere gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale dell'UE;
- garantire che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
- astenersi dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti da un'istituzione dell'UE;
- non indurre i membri delle istituzioni dell'Unione europea, i funzionari o altro personale dell'Unione europea, così come gli assistenti o i tirocinanti di detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;
- qualora ex funzionari o altro personale dell'Unione europea, ovvero ex assistenti o tirocinanti dei membri delle istituzioni dell'Unione europea, lavorino per loro, rispettare l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;
- attenersi alle disposizioni riguardanti i diritti e le responsabilità degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione;
- informare chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni dell'UE.
Le persone fisiche che rappresentano o lavorano per organismi registrati presso il Parlamento europeo ai fini del rilascio del lasciapassare personale e non trasferibile per l'accesso ai locali del Parlamento europeo sono tenute a:
- ottemperare rigorosamente alle disposizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato X, nonché all'allegato I, articolo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento europeo;
- assicurarsi che qualsiasi assistenza fornita nell'ambito dell'allegato I, articolo 2, del regolamento del Parlamento europeo, sia dichiarata nell'apposito registro;
- per evitare possibili conflitti di interesse, ottenere il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati, in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e, successivamente, dichiararlo nel registro.