Avviso legale | Ultime novità | Per contattarci | Cerca | Indice | Glossario | Versione integrale | Versione stampabile | A proposito di questo glossario
GlossarioSaltare la barra di selezione della lingua (tasto scorciatoia=2)
EUROPA > Glossario
Ignorare 'selezione elenco attività' e passare al contenuto principale
Homepage
Affari economici e monetari
Affari istituzionali
Affari marittimi e pesca
Agricoltura
Aiuti umanitari
Allargamento
Ambiente
Audiovisivo e media
Bilancio
Commercio estero
Concorrenza
Consumatori
Cultura
Diritti umani
Dogane
Energia
Giustizia, liberta' e sicurezza
Imprese
Istruzione, Formazione, Gioventù
Lotta contro la frode
Mercato interno
Occupazione e politica sociale
Politica estera e di sicurezza
Politica regionale
Regime fiscale
Relazioni esterne
Ricerca e innovazione
Salute pubblica
Servizi di trasporto
Sicurezza dei prodotti alimentari
Società dell'informazione
Sviluppo

[INDICE]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE)

In seguito alla firma del Trattato di Lisbona, il glossario è corso di aggiornamento.

Come la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE) assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati costitutivi da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri. Creato nel 1989, il TPGCE introduce un duplice grado di giurisdizione il cui obiettivo consiste nel migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti sgravando l'onere della CGCE e nell'assicurare un regolamento più rapido delle cause.

Il Tribunale di primo grado è composto da almeno un giudice per Stato membro (art. 224 del trattato che istituisce la Comunità europea). Lo statuto della CGCE fissa il loro numero a 27 giudici, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, per un mandato di sei anni rinnovabile. Il presidente del TPGCE è eletto tra i giudici per un periodo di tre anni rinnovabile. Non esistono avvocati generali ma i membri del TPGCE possono essere chiamati a svolgere questa funzione. Inoltre, il TPGCE si riunisce in camere che contano da tra a cinque giudici. E' altresì possibile l'istituzione di un giudice unico.

Al fine di alleggerire ulteriormente il lavoro della CGCE, il TPGCE è competente per l'insieme dei ricorsi diretti formati dai privati e dagli Stati membri (soprattutto annullamento, inadempienza e responsabilità), ad eccezione dei ricorsi attribuiti ad una camera giurisdizionale e di quelli riservati alla Corte (art. 225 TCE). Sulla base di un diritto d'iniziativa ripartito tra la Corte e la Commissione, possono essere istituite camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi su materie specifiche. Questa possibilità è stata utilizzata per creare un Tribunale della funzione pubblica europea che esiste dal febbraio 2005. Infine, il Tribunale di primo grado può essere dotato di competenze pregiudiziali in talune materie specifiche definite dallo statuto della CGCE. Le sue decisioni possono formare oggetto di un'impugnazione dinnanzi alla CGCE, limitata in principio alle questioni di diritto.

Si consulti:


Avviso legale | Ultime novità | Per contattarci | Indice | Glossario | Versione integrale | A proposito di questo glossario | Inizio pagina