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Le istituzioni dell'Unione
Quadro istituzionale
-
Introduzione
Sistema giurisdizionale
Altre istituzioni dell'Unione
Organi consultivi dell'Unione
Tabella riassuntiva
INTRODUZIONE
Il progetto di Costituzione torna sullo schema istituzionale
di base dell'Unione europea (UE), il quale è attualmente dotato di cinque istituzioni
(Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, Commissione, Corte di giustizia e Corte
dei conti) e di altri quattro importanti organi (Comitato economico e sociale europeo,
Comitato delle regioni, Banca centrale europea e Banca europea per gli investimenti).
Infatti, i membri della Convenzione precisano all'articolo I-18 del titolo IV
dedicato alle istituzioni che «il quadro istituzionale comprende: il Parlamento europeo,
il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione europea e la Corte
di giustizia».
Il Consiglio europeo viene dunque riconosciuto come istituzione a pieno titolo, mentre la Corte dei conti è stata esclusa dal quadro istituzionale di base. Essa viene menzionata a parte nel capitolo II del titolo IV denominato «altre istituzioni e organi», esattamente come la Banca centrale europea (BCE) che, dal canto suo, ottiene lo status di istituzione. Questa nuova presentazione all'interno di due diversi capitoli lascia intendere che, accanto alle cinque istituzioni principali (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dei ministri, Commissione europea e Corte di giustizia), coesistono due istituzioni secondarie (Corte dei conti e Banca centrale europea).
Le istanze od organi cui viene riconosciuto il titolo di istituzione sono dunque
sette.
Tra queste, le quattro istituzioni principali (
Parlamento
,
Consiglio europeo
,
Consiglio dei ministri
e
Commissione
) hanno subito modifiche essenziali, mentre la Corte di giustizia ha visto realmente
modificate solo alcune delle sue disposizioni.
Nel risultato dei suoi lavori, la Convenzione propone di chiarire la denominazione
dei due livelli di giurisdizione, di potenziare la sorveglianza del processo di nomina
dei giudici e avvocati generali, di concedere la facoltà di creare tribunali specializzati
nonché di accrescere l'accesso alla Corte da parte dei privati.
Infine, per quanto attiene alle altre istituzioni e organi dell'UE, le modifiche
apportate sono pressoché inesistenti, in quanto è stata modificata solo la durata
del mandato dei membri del Comitato delle regioni (CdR) e del Comitato economico
e sociale europeo (CESE).
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SISTEMA GIURISDIZIONALE: CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E TRIBUNALE
Dopo le importanti modifiche introdotte nel sistema giurisdizionale dal trattato di Nizza , che includono tra l'altro una migliore ripartizione delle competenze tra le due istanze e la possibilità di istituire camere giurisdizionali specializzate da affiancare al Tribunale , il progetto di Costituzione propone a sua volta alcune modifiche supplementari.
Il progetto di Costituzione non introduce alcuna modifica al mandato della Corte,
ma precisa che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari
per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione»
(articolo I-28).
I membri della Convenzione hanno scelto di modificare la denominazione della
Corte. L'espressione «Corte di giustizia» designa ora ufficialmente la giurisdizione
bicefala nel suo insieme. L'istanza suprema viene designata con l'appellativo «Corte
di giustizia europea» mentre il Tribunale di prima istanza delle Comunità europee
è stato ribattezzato «Tribunale». L'articolo I-28 specifica che la Corte di giustizia
comprende: «la Corte di giustizia europea, il Tribunale e i tribunali specializzati».
Nell'articolo III-264 la Costituzione prevede la possibilità di istituire tribunali specializzati presso il Tribunale mediante una legge europea adottata secondo la procedura legislativa ordinaria . Tale legge, adottata su proposta della Corte o della Commissione, stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
L'articolo III-262 della Costituzione istituisce un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri.
Infine, viene facilitato l'accesso alla Corte da parte dei privati grazie all'apertura del ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo III-270). Di conseguenza, il progetto di Costituzione dovrebbe permettere ai cittadini di impugnare più facilmente i regolamenti dell'Unione che fungono da fondamento alle sanzioni, anche se questi non li riguardano personalmente (come impongono attualmente i trattati).
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La Convenzione propone di attribuire lo status di istituzione alla Banca centrale europea. L'articolo I-29 riunisce le disposizioni generali relative alla BCE e al sistema europeo di banche centrali (SEBC), senza peraltro modificarne la sostanza. Grazie all'articolo I-29 che sintetizza le missioni della BCE, queste appaiono più chiare e visibili. Viene inoltre mantenuto il protocollo sullo status del SEBC e della BCE.
Le funzioni della Corte dei conti sono brevemente descritte nell'articolo I-30 del progetto costituzionale. Gli articoli III-290 e III-291 contengono disposizioni più concrete, il cui contenuto non ha subito alcuna modifica.
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Il progetto di Costituzione non ha innalzato gli organi consultivi al rango di
istituzione, come auspicato dal Comitato delle regioni. L'unico emendamento introdotto
riguarda la durata del mandato dei membri dei due organi consultivi dell'UE, ossia
il CdR e il CESE. Tale mandato è stato portato a cinque anni (invece di quattro),
così da allinearlo a quello della legislatura del Parlamento europeo (articolo III-292
per il CdR e III-296 per il CESE).
Per concludere, va notato che la composizione degli organi non è più fissata
nella Costituzione, ma sarà d'ora innanzi determinata mediante una decisione europea
del Consiglio adottata all'unanimità (Articolo III-292 per il CdR e III-295 per il
CESE).
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| Articoli | Argomento | Osservazioni |
|---|---|---|
| I-29 e da III-77 a III-87 | Banca centrale europea | - |
| I-30 e da III-290 a III-291 | Corte dei conti | |
| I-28 e da III-258 III-289 | Corte di giustizia | |
| I-28 | Corte di giustizia (denominazione) | Modifiche importanti |
| III-262 | Corte di giustizia (scelta dei giudici e degli avvocati generali) | |
| III-264 | Corte di giustizia (tribunali specializzati) | |
|
III-270 |
Corte di giustizia (ricorsi dei cittadini) | |
| I-31 | Organi consultivi | - |
| Da III-292 a III-294 | Comitato delle regioni | |
| Da III-295 a III-298 | Comitato economico e sociale europeo |
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Scheda precedente
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Scheda successiva
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Sommario
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione Europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione autentica del testo della Convenzione.
