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Le istituzioni dell'Unione
Il Consiglio europeo
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Introduzione
Dibattiti nell'ambito della Convenzione
Disposizioni generali
Il presidente del Consiglio europeo
Altre disposizioni
Tabella riassuntiva
Il progetto di Costituzione torna sullo schema istituzionale di base dell'Unione europea (UE). L'articolo I-18 del progetto costituzionale ne elenca le istituzioni e riconosce tra esse il Consiglio europeo, che si aggiunge così al Parlamento , al Consiglio dei ministri , alla Commissione e alla Corte di Giustizia .
Tenutisi senza una cadenza fissa fin dall'inizio degli anni '60 e istituiti in modo più regolare nel 1974 per volontà di Valéry Giscard d'Estaing, allora presidente della Repubblica francese, i Consigli europei hanno svolto un ruolo di primo piano nell'integrazione europea. La natura e le funzioni del Consiglio europeo si sono delineate progressivamente sulla scorta dell'esperienza pratica. L'Atto unico ha citato per la prima volta il Consiglio europeo senza per questo trasformarlo in istituzione. Il trattato sull'Unione europea (trattato UE) ha definito il mandato del Consiglio europeo che «dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti politici generali». Inoltre, il trattato UE ha assegnato al Consiglio europeo ruoli specifici nella politica estera e di sicurezza comune ( PESC ), come anche nell'Unione economica e monetaria ( UEM ).
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DIBATTITI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione ha lungamente dibattuto sull'istituzione di un presidente permanente del Consiglio europeo destinato a sostituire l'attuale sistema delle presidenze a rotazione (una nuova presidenza ogni sei mesi). Alcuni membri della Convenzione si sono espressi a favore di tale ipotesi, ritenendo che il sistema attuale non sarebbe più praticabile in un'Unione allargata a 25 Stati membri, in cui ciascuno di essi eserciterebbe la presidenza solo ogni dodici anni e mezzo. Per contro, altri membri hanno manifestato il timore che l'istituzione di un presidente permanente conduca alla creazione di una nuova istituzione troppo forte e visibile, con il rischio di compromettere l'equilibrio istituzionale tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento.
Il compromesso raggiunto all'interno della Convenzione prevede la nomina di un presidente con poteri chiaramente definiti che assicuri la coerenza dei lavori e accresca la visibilità del Consiglio europeo senza mettere a rischio l'equilibrio istituzionale dell'Unione.
Il ruolo del Consiglio europeo è descritto in tre articoli del progetto di trattato costituzionale, e nella fattispecie l'articolo I-20 che stabilisce le disposizioni generali, l'articolo I-21, che definisce il ruolo del presidente del Consiglio europeo, e l'articolo III-244, che precisa alcune disposizioni più specifiche relative al funzionamento istituzionale.
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La Convenzione propone di instaurare il Consiglio europeo come istituzione dell'Unione
e di attribuirgli un ruolo nettamente definito e circoscritto, separandone le funzioni
da quelle del
Consiglio dei ministri
. Così, l'articolo I-20 riprende la definizione del ruolo del Consiglio europeo per
lo sviluppo dell'Unione, ma precisa che esso non esercita alcuna funzione legislativa.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione. Ai lavori prende parte anche il ministro degli Affari esteri . Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere da un ministro competente in materia e, nel caso del presidente della Commissione, da un commissario europeo. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato a essere ascoltato dal Consiglio europeo (articolo III-244).
Il Consiglio europeo si riunisce con cadenza trimestrale su convocazione del suo
presidente (articolo I-20) il quale, se la situazione lo richiede, può convocare
una riunione straordinaria.
Il numero delle riunioni è stato dunque aumentato (il trattato sull'Unione europea
prevede che esso si riunisca almeno due volte l'anno) e allineato alla pratica attuale.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO
La Convenzione propone l'istituzione di un presidente del Consiglio europeo destinato
ad assumere le funzioni attualmente espletate dai presidenti a rotazione. L'articolo
I-21 definisce gli incarichi da assegnare a questa nuova figura della scena politica
europea, nonché la modalità della sua elezione.
Egli viene eletto dal Consiglio europeo a
maggioranza qualificata
per un periodo di due anni e mezzo, e il suo mandato è rinnovabile una volta. In
caso di impedimento o di colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato
secondo la medesima procedura.
Egli presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, assicurandone la preparazione e la continuità con il presidente della Commissione e in base ai lavori preliminari del Consiglio Affari generali. Inoltre, si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni.
Il presidente assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione nel settore della politica estera e della sicurezza comune , fatte salve le responsabilità del ministro degli Affari esteri .
Per concludere, la Convenzione propone che il presidente del Consiglio europeo non possa esercitare contemporaneamente un mandato nazionale. Tuttavia, tale formula non esclude che il presidente del Consiglio europeo possa ricoprire una carica all'interno di un'altra istituzione europea, creando così i presupposti per una futura fusione delle funzioni di presidente del Consiglio europeo e di presidente della Commissione, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno.
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Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga altrimenti. Qualora il progetto costituzionale preveda un voto, ogni membro del Consiglio europeo può ricevere la delega da uno solo degli altri membri. Un'astensione non osta all'adozione di un atto che richiede l'unanimità.
Il Consiglio europeo fissa a maggioranza semplice le sue regole procedurali. Esso è assistito dal Segretariato generale del Consiglio dei ministri e non dispone dunque di un'amministrazione propria.
Il Consiglio europeo nomina, con delibera a maggioranza qualificata e d'accordo con il presidente della Commissione, il ministro degli Affari esteri dell'Unione.
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| Articoli | Argomento | Osservazioni |
| I-18 | Le istituzioni dell'Unione | Modifiche importanti |
| I-20 | Il Consiglio europeo | Nuove disposizioni |
| I-21 | Il presidente del Consiglio europeo | Nuove disposizioni |
| III-244 | Disposizioni istituzionali - Il Consiglio europeo | Nuove disposizioni |
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Sommario
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione Europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione autentica del testo della Convenzione.
