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Le politiche dell'Unione
Politica economica e monetaria
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Introduzione
La Banca centrale europea
Politica economica
Politica monetaria
Un regime specifico per la zona euro
La semplificazione dei testi
Altre disposizioni
Tabella riassuntiva
Il progetto di trattato costituzionale proposto dalla Convenzione apporta miglioramenti significativi alla politica economica e alla politica monetaria dell'Unione, e precisamente:
- il rafforzamento della capacità d'azione dell'Unione e in particolare della zona euro;
- l'instaurazione della Banca centrale europea (BCE) come istituzione dell'Unione;
- una notevole semplificazione dei testi.
La politica economica e monetaria è stata al centro di lunghe discussioni nell'ambito
della Convenzione e tra i membri del gruppo di lavoro costituito intorno a tale tema.
Il consenso raggiunto dovrebbe permettere all'Unione di rafforzare il coordinamento
delle politiche economiche. Gli Stati membri che hanno adottato l'euro disporranno
di una maggiore autonomia decisionale sulle questioni che li riguardano senza che
gli altri Stati membri partecipino al voto. A tale riguardo, la Convenzione propone
una nuova sezione relativa agli Stati membri della zona euro nonché un protocollo
sul Gruppo euro allegato alla Costituzione.
Infine, i membri della Convenzione suggeriscono di estendere l'ambito del voto
a maggioranza qualificata alla quasi totalità delle disposizioni della politica economica
e monetaria, fatta eccezione per qualche caso specifico.
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In base alla proposta avanzata dalla Convenzione, la Banca centrale europea diventa un'istituzione dell'Unione. L'articolo I-29 ad essa dedicato riprende alcune disposizioni della parte III della Costituzione, riunendole in un unico articolo al fine di facilitarne l'accesso ai cittadini.
Considerato che il consiglio della BCE può adottare atti giuridici in alcuni settori, oltre a essere consultato su ogni progetto di atto dell'Unione nei settori di sua competenza, la scelta di attribuire lo status di istituzione alla BCE costituisce una tappa logica. Tuttavia, il fatto che la BCE diventi un'istituzione dell'Unione non modifica in alcun modo il mandato, lo status o gli obiettivi della Banca centrale europea o del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
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La competenza dell'Unione in materia di promozione e coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è definita all'articolo I-14, che menziona in particolare gli Indirizzi di massima per le politiche economiche, specificando anche che agli Stati membri, che hanno adottato l'euro, si applicano disposizioni specifiche.
La Convenzione introduce numerose novità relativamente agli Indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo III-71):
- la Commissione potrà rivolgere un avvertimento a uno Stato membro la cui politica economica non sia conforme agli Indirizzi o rischi di compromettere il corretto funzionamento dell'UEM;
- quando il Consiglio dei ministri rivolge una raccomandazione a uno Stato membro, questo non partecipa al voto.
Per quanto riguarda la procedura relativa ai disavanzi eccessivi, il progetto di trattato costituzionale propone le seguenti modifiche (articolo III-76):
- le decisioni del Consiglio dei ministri relative all'esistenza di un disavanzo eccessivo e le relative raccomandazioni si baseranno su una reale proposta della Commissione. Ciò implica che il Consiglio dovrà attenersi a tale proposta, salvo nel caso in cui deliberi all'unanimità, il che rafforza il ruolo della Commissione in tale processo;
- lo Stato membro interessato non prende parte al voto di delibera sull'esistenza del disavanzo eccessivo;
- la maggioranza qualificata non deve più comportare i due terzi degli Stati membri, bensì la maggioranza qualificata semplice degli Stati membri.
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Il progetto di trattato costituzionale prevede una netta ripartizione delle competenze dell'Unione in materia di politica monetaria, che passa così sotto la competenza esclusiva dell'Unione per gli Stati membri che abbiano adottato l'euro (articolo I-12). Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro mantengono la loro competenza nel settore monetario.
Le disposizioni che disciplinano i compiti e gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) rimangono nel complesso invariate (articoli da III-77 a III- 83). La Convenzione propone di stabilire una nuova base giuridica per l'adozione delle misure necessarie per l'introduzione dell'euro e per il suo uso corrente, destinata a sostituire le disposizioni transitorie esistenti nei trattati attuali (articolo III-83).
È anche opportuno segnalare che la Convenzione suggerisce di trasferire le disposizioni relative alla conclusione di un accordo sul tasso di cambio, attualmente incluse nel capitolo sulla politica monetaria del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), nel titolo relativo all'azione esterna dell'Unione (articolo III-228), senza tuttavia modificarne la sostanza.
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UN REGIME SPECIFICO PER LA ZONA EURO
Negli articoli da III-88 a III-90, il progetto di Costituzione propone un regime specifico applicabile unicamente agli Stati membri della zona euro, i quali potranno d'ora innanzi adottare misure volte a rafforzare il coordinamento della loro disciplina di bilancio ed elaborare orientamenti più concreti per le loro politiche economiche, vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione.
Ai sensi di tali articoli, il Consiglio dei ministri può deliberare con il solo voto degli Stati membri della zona euro, ossia senza la partecipazione al voto degli altri Stati membri, in merito alle seguenti disposizioni:
- misure per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
- misure relative agli orientamenti di politica economica per la zona euro;
- posizioni comuni all'interno delle istituzioni e delle conferenze finanziarie internazionali;
- misure volte a garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle suddette istituzioni e conferenze.
La facoltà riconosciuta agli Stati membri che hanno adottato l'euro di deliberare da soli sulle questioni che li riguardano rappresenta un importante progresso, divenuto ormai inevitabile. In effetti, al momento dell'adesione dei prossimi dieci Stati membri, i dodici paesi appartenenti alla zona euro si troveranno in minoranza al Consiglio dei ministri, finché i nuovi Stati membri non soddisferanno i criteri di convergenza per l'adozione della moneta europea. Tale disposizione ha dunque lo scopo di garantire che durante detto periodo le decisioni vengano prese solo dai paesi interessati.
I membri della Convenzione propongono di allegare alla Costituzione un protocollo relativo al Gruppo euro, che regolerà le modalità di riunione dei ministri degli Stati membri della zona euro. Gli incontri informali del Gruppo euro favoriscono il rafforzamento del dialogo sulle questioni legate alle responsabilità specifiche comuni a tali Stati. La Commissione e la BCE sono invitate a presenziare a tali riunioni. I ministri degli Stati membri che hanno adottato l'euro eleggono a maggioranza un presidente con mandato di due anni e mezzo.
Il protocollo conferma dunque la pratica attuale per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e la sola vera novità è rappresentata dall'istituzione del presidente del Gruppo euro. Benché l'articolo III-89 del trattato rimandi direttamente a questo protocollo, il Gruppo euro non è ancora formalmente istituzionalizzato, di conseguenza le decisioni ufficiali continuano a essere prese dal Consiglio dei ministri.
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In materia di disposizioni transitorie (articoli da 116 a 124 del trattato CE),
la Convenzione propone un testo sostanzialmente modificato, suggerendo di sopprimere
tutte le disposizioni divenute obsolete con l'adozione dell'euro. Il progetto di
trattato costituzionale riunisce queste disposizioni negli articoli da III-91 a III-96.
Tali articoli definiscono le disposizioni applicabili agli Stati membri soggetti
a deroga, cioè che non hanno ancora adottato l'euro come moneta. Gli articoli d'ora
innanzi stabiliranno:
- la definizione di uno Stato membro soggetto a deroga e le disposizioni della Costituzione che non si applicano a questi Stati membri (articolo III-91);
- la procedura da seguire per l'ulteriore adozione dell'euro da parte di uno Stato membro (articolo III-92);
- le disposizioni particolari applicabili agli Stati membri soggetti a deroga (articoli da III-93 a III-96).
Senza modificarne la sostanza, la Convenzione propone dunque una notevole semplificazione di tali disposizioni, al fine di aumentarne la leggibilità e la comprensione da parte dei cittadini.
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La Convenzione propone di estendere il ricorso al voto a maggioranza qualificata . Solo alcune disposizioni resteranno subordinate all'unanimità in sede di Consiglio dei ministri, e precisamente:
- l'adozione di misure finalizzate a sostituire il protocollo attuale sui disavanzi eccessivi, che definisce i criteri di convergenza per l'adozione dell'euro (articolo III-76);
- la nomina dei membri del consiglio direttivo della BCE (articolo III-84);
- la determinazione del tasso di sostituzione tra l'euro e la valuta nazionale dello Stato membro che adotta l'euro (articolo III-92).
La Convenzione propone altresì di affidare un ruolo di maggiore rilievo al
Parlamento europeo
, estendendo l'applicazione della
procedura legislativa ordinaria
alle seguenti disposizioni:
- sorveglianza multilaterale della politica economica (articolo III-71);
- compiti specifici affidati alla BCE (articolo III-77);
- modifica degli statuti del SEBC e della BCE (articolo III-79);
- misure necessarie all'utilizzo dell'euro (articolo III-83).
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| Articoli | Argomenti | Osservazioni |
|---|---|---|
| I-12 | Competenze esclusive | - |
| I-14 | Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione | - |
| I-29 | Banca centrale europea | Modifiche importanti |
| III-69 | Politica economica e monetaria - aspetti generali | - |
| Da III-70 a III-76 | Politica economica | Modifiche importanti |
| Da III-77 a III-83 | Politica monetaria | - |
| Da III-84 a III-87 | Disposizioni istituzionali | Modifiche importanti |
| Da III-88 a III-90 | Disposizioni specifiche per gli Stati membri appartenenti alla zona euro | Nuove disposizioni |
| Da III-91 a III-96 | Disposizioni transitorie | - |
| Protocollo sul Gruppo euro | - | Nuove disposizioni |
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Scheda successiva
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Sommario
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione Europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione autentica del testo della Convenzione.
