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Le procedure decisionali dell'Unione
Principio di sussidiarietà e ruolo dei parlamenti nazionali
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Introduzione
Applicazione del principio di sussidiarietà
Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali
Tabella riassuntiva
La sussidiarietà è un principio regolatore dell'esercizio delle competenze che deve consentire di determinare se l'Unione possa intervenire o debba lasciar agire gli Stati membri. In base a tale principio, l'Unione può intervenire nei settori che non sono di sua esclusiva competenza soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri ma possano, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione.
Il principio di proporzionalità è il secondo principio fondamentale che disciplina l'esercizio delle competenze. In virtù di tale principio, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi della Costituzione. Conformemente ai trattati in vigore, tutte le istituzioni devono applicare questi due principi. Tali disposizioni figurano anche nel testo della Costituzione
Tuttavia, il trattato costituzionale introduce in questo caso un'importante innovazione, suggerendo un coinvolgimento diretto dei parlamenti nazionali nel controllo della corretta applicazione del principio di sussidiarietà.
Il trattato costituzionale rafforza quindi l'applicazione del principio di sussidiarietà e del ruolo attivo dei parlamenti nazionali mediante:
- il potenziamento delle azioni di informazione e di trasparenza nei confronti dei parlamenti nazionali (trasmissione delle proposte della Commissione…);
- l'assegnazione di un ruolo nuovo ai parlamenti nazionali che potranno emettere un parere motivato qualora ritengano che il principio di sussidiarietà non sia stato rispettato (meccanismo di segnalazione tempestiva).
Queste nuove disposizioni consentono ai parlamenti nazionali di assicurare un
controllo politico che garantisca che la Commissione non avvii iniziative che esulano
dalle sue competenze, senza nel contempo ledere il suo diritto di iniziativa e senza
rallentare il processo legislativo.
Va altresì sottolineato che, durante i dibattiti che hanno animato la Convenzione,
è stata avanzata l'idea di costituire un Congresso destinato a riunire una volta
l'anno il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Tuttavia, tale proposta non
ha raccolto consensi ed è stata abbandonata nel progetto definitivo.
Alla Costituzione sono stati allegati due protocolli che riprendono e modificano gli attuali protocolli redatti in seguito al trattato di Amsterdam:
- Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale;
- Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
La Costituzione adegua il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) firmato ad Amsterdam.
La principale innovazione introdotta riguarda la creazione di un meccanismo di
controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà che per la prima volta
coinvolge direttamente i parlamenti nazionali. Questi possono ormai avvertire pubblicamente
le istituzioni europee, ma anche il loro governo, in merito a ogni progetto di atto
legislativo europeo che a loro avviso contravvenga al principio di sussidiarietà.
A tal fine, essi dispongono di un termine di sei settimane dalla data di trasmissione
di un progetto di atto legislativo europeo. Ogni parlamento nazionale potrà dunque
riesaminare tali progetti ed emettere un parere motivato, ogniqualvolta ritenga che
il principio di sussidiarietà non sia stato rispettato. Se un terzo dei parlamenti
condivide lo stesso parere, la Commissione o l'istituzione che ha presentato il progetto
dovrà riesaminare la sua proposta. Al termine di questo riesame, la Commissione o
qualsiasi altra istituzione interessata potrà decidere di ritirare la sua proposta
oppure di mantenerla o di modificarla, ma sarà comunque tenuta a motivare la sua
scelta.
Il protocollo conferisce inoltre ai parlamenti nazionali la facoltà di presentare
alla Corte, attraverso il proprio Stato membro, un ricorso per violazione del principio
di sussidiarietà da parte di un atto legislativo.
Inoltre, il protocollo conferma che i progetti di atti legislativi europei devono essere motivati rispetto al principio di sussidiarietà. Il trattato costituzionale raccomanda anche l'utilizzo di una «scheda di sussidiarietà» che riunisca tutti gli elementi relativi alla valutazione dell'aderenza al principio.
La Costituzione impone infine che la Commissione inoltri contemporaneamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri e al legislatore dell'Unione tutti i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati. Subito dopo l'adozione, anche le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio dei ministri devono essere da questi inviate ai parlamenti nazionali. È altresì previsto che, qualora la Commissione decida di non procedere a consultazioni pubbliche, in caso di urgenza eccezionale, essa sarà comunque tenuta a motivare tale decisione nella sua proposta.
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PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI
Anche il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione allegato al trattato CE e al trattato UE di Amsterdam è stato adattato così da rispondere alle esigenze di una maggiore trasparenza e una migliore trasmissione dei documenti. Esso contempla ora obblighi più precisi a carico della Commissione, del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti in termini di diffusione dell'informazione:
- Oltre alla trasmissione diretta dei documenti di consultazione della Commissione (libro verde, libro bianco e comunicazione), la Commissione inoltra ai parlamenti nazionali anche «il programma legislativo annuale nonché qualsiasi altro strumento di programmazione legislativa o di strategia politica che essa presenti al Parlamento europeo e al Consiglio». Inoltre, la versione riveduta del protocollo prevede che la Commissione invii direttamente tutti i suoi progetti di atti legislativi europei contemporaneamente ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Un'ulteriore novità è rappresentata dall'obbligo per il Consiglio dei ministri di inviare i propri ordini del giorno e verbali delle sessioni ai governi e ai parlamenti nazionali. Analogamente, la Corte dei conti d'ora innanzi è tenuta a inviare a titolo informativo il suo rapporto annuale ai parlamenti nazionali. Salvo in casi urgenti, occorre rispettare un termine di sei settimane tra la data di invio ai parlamenti nazionali di un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio. Tra l'iscrizione del progetto di atto all'ordine del giorno del Consiglio e la sua adozione devono trascorrere dieci giorni.
In materia di cooperazione interparlamentare, non è stata apportata alcuna modifica riguardante il ruolo della Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC). Tale conferenza riunisce parlamentari nazionali provenienti da commissioni parlamentari nazionali competenti per gli affari europei e mantiene la facoltà di indirizzare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione contributi che vertono in particolar modo sulla questione della sussidiarietà.
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| I-11 | Proporzionalità e sussidiarietà | Modifiche importanti |
| Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali | Ruolo dei parlamenti nazionali | Modifiche importanti |
| Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità | Sussidiarietà e ruolo dei parlamenti nazionali | Modifiche importanti |
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione del testo della Costituzione.
