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Le procedure decisionali dell'Unione
Procedure legislative
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Introduzione
La procedura legislativa ordinaria
Le procedure legislative speciali
La clausola passerella
Tabella riassuntiva
Le
proposte avanzate dalla Convenzione
e riprese dalla Conferenza intergovernativa (CIG) mirano a semplificare le procedure
legislative.
Per esempio, delle quattro procedure legislative preesistenti viene mantenuta
solo la procedura di codecisione. La generalizzazione di tale procedura, che la
Costituzione fissa come "procedura legislativa ordinaria", rappresenta la novità
di maggiore rilievo. Sono anche contemplate delle procedure legislative speciali,
quantunque associate ad una clausola generale detta 'passerella', che consente di
passare alla procedura legislativa ordinaria. Questa procedura, detta di "revisione
semplificata", resta però pesante in quanto richiede l'unanimità in sede di Consiglio
europeo e l'accordo di ciascun Parlamento nazionale.
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LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
Il testo della Costituzione propone una semplificazione delle procedure legislative
dell'Unione.
La procedura del parere semplice (consultazione) e la procedura del parere conforme
(approvazione) sono ora raggruppate sotto la denominazione di "procedure legislative
speciali", così come previsto dai trattati in vigore.
La procedura di codecisione, prevista dall'articolo 251 del trattato CE, è ripresa senza alcuna modifica e denominata "procedura legislativa ordinaria"; le sue modalità sono descritte dettagliatamente negli articoli I-34 e III-396.
Le leggi europee e le leggi quadro europee vengono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria previste all'articolo III-396. Ciò semplifica le disposizioni che nel trattato attuale prevedono la codecisione: i riferimenti alla proposta della Commissione e alla procedura di codecisione vengono assorbiti dalla sola menzione della legge o della legge quadro. Pertanto, quando un articolo fa riferimento ad una legge o una legge quadro, si sottintende automaticamente che viene applicata la procedura legislativa ordinaria. Se si tratta di una legge o di una legge quadro del Consiglio o del Parlamento si applicherà allora una procedura legislativa speciale.
La Costituzione estende notevolmente l'applicazione della procedura legislativa ordinaria attribuendo così un maggior potere decisionale al Parlamento. Del resto, tale generalizzazione della procedura di codecisione procede di pari passo con l' estensione del voto a maggioranza qualificata a una ventina di disposizioni che richiedono attualmente l'unanimità e con l'applicazione della maggioranza qualificata a un numero quasi equivalente di nuove basi giuridiche.
La generalizzazione della procedura di codecisione e l'estensione del voto a maggioranza qualificata hanno come obiettivo la semplificazione del processo decisionale.
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LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI
L'articolo I-34 precisa che, in alcuni casi espressamente previsti dalla Costituzione, le leggi o leggi quadro europee possono essere adottate solo dal Consiglio o, più raramente, solo dal Parlamento europeo, ma non più da entrambe le istituzioni. Si parlerà allora di leggi o leggi quadro del Consiglio adottate previa approvazione o consultazione del Parlamento o, viceversa, di leggi o leggi quadro del Parlamento adottate previa approvazione del Consiglio.
La Costituzione non precisa lo svolgimento di tali procedure legislative speciali, come invece fa, all'articolo III-396, nel caso di quelle ordinarie. Risulta quindi necessario riferirsi caso per caso alle basi giuridiche che le prevedono.
Tali procedure giuridiche speciali interessano ancora un certo numero di basi giuridiche e rappresentano l'equivalente delle vecchie procedure di consultazione, di cooperazione e del parere conforme. Esse si applicano pertanto in particolare nei seguenti settori:
- in materia di giustizia e di affari interni , per esempio per tutto quello che riguarda la Procura europea, la cooperazione operativa di polizia, le misure riguardanti i passaporti, le carte d'identità, i permessi di soggiorno così come le misure relative al diritto di famiglia aventi un'incidenza transfrontaliera;
- in materia di bilancio (risorse proprie, quadro finanziario pluriennale, ecc.) e di fiscalità (movimenti di capitali con i paesi terzi e armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte indirette);
- per aspetti precisi di alcune politiche come per esempio le misure ambientali di natura fiscale, i programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico (quando il programma quadro pluriennale è adottato secondo la procedura legislativa ordinaria), la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori.
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La Costituzione prevede disposizioni dette "passerelle" che permettono di estendere il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata e della procedura legislativa ordinaria.
Così, in materia di procedura legislativa, è ormai possibile sostituire le procedure legislative speciali con la procedura legislativa ordinaria senza passare per il meccanismo della CIG che implica la ratifica di tutti gli Stati membri.
L'articolo IV-444 del trattato costituzionale specifica il funzionamento di queste passerelle:
- una passerella generale dispone che il Consiglio europeo può autorizzare all'unanimità, previa approvazione del Parlamento, il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per ogni base giuridica della parte III della Costituzione, a condizione che nessun parlamento nazionale si opponga nei successivi 6 mesi;
- sono altresì previste passerelle specifiche, come è il caso attualmente nei settori di politica sociale, dell'ambiente e del diritto di famiglia. In questi casi spetta al Consiglio deliberare all'unanimità, dopo aver consultato il Parlamento. In tal caso i parlamenti nazionali non intervengono nell'attivazione delle passerelle.
Queste clausole passerelle rappresentano una delle innovazioni più importanti del trattato costituzionale. Aprono la strada all'estensione non soltanto del voto a maggioranza qualificata ma anche del ruolo del Parlamento nei settori nei quali non è ancora sullo stesso piano del Consiglio.
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| Articoli | Argomento | Osservazioni |
|---|---|---|
| Articolo IV-444 | Clausola 'passerella' | Nuove disposizioni |
| Articolo I-34 | Procedura legislativa ordinaria e procedura legislativa speciale | Nuove disposizioni |
| Articolo III-396 | Procedura legislativa ordinaria | - |
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione Europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione autentica del testo della Costituzione.
