LA COSTRUZIONE EUROPEA ATTRAVERSO I TRATTATI >
Le istituzioni dell'Unione
Quadro istituzionale
-
Introduzione
Sistema giurisdizionale: Corte di giustizia e tribunale
Altre istituzioni dell'Unione
Organi consultivi dell'Unione
Tabella riassuntiva
Il testo della Costituzione torna sullo schema istituzionale di base dell'Unione
europea (UE), attualmente dotato di cinque istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio
dei ministri, Commissione, Corte di giustizia e Corte dei conti), della Banca centrale
europea e di altri tre importanti organi (Comitato economico e sociale europeo, Comitato
delle regioni e Banca europea per gli investimenti).
Il trattato costituzionale precisa infatti all'articolo I-19 che «il quadro istituzionale
comprende: il
Parlamento europeo
, il
Consiglio europeo
, il
Consiglio dei ministri
(denominato «Consiglio»), la
Commissione europea
e la
Corte di giustizia dell'Unione europea
».
Il Consiglio europeo viene dunque riconosciuto come istituzione a pieno titolo,
mentre la Corte dei conti non figura nel quadro istituzionale di base. Essa viene
menzionata a parte nel capitolo II del titolo IV denominato «altre istituzioni e
organi consultivi dell'Unione», esattamente come la Banca centrale europea (BCE)
che, dal canto suo, viene formalmente elevata al rango di istituzione. Questa nuova
presentazione all'interno di due diversi capitoli lascia intendere che, accanto alle
cinque istituzioni principali (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dei
ministri, Commissione europea e Corte di giustizia), coesistono due istituzioni secondarie
(Corte dei conti e Banca centrale europea) che godono anch'esse della massima indipendenza
nei confronti delle altre istituzioni nello svolgimento dei propri compiti.
Le istanze od organi cui viene riconosciuto il titolo di istituzione sono dunque
sette.
Tra queste, le quattro istituzioni principali (Parlamento, Consiglio europeo,
Consiglio dei ministri e Commissione) hanno subito modifiche essenziali, mentre la
Corte di giustizia ha visto realmente modificate solo alcune delle sue disposizioni.
Per quanto attiene alle altre istituzioni e organi dell'UE, le modifiche apportate
sono pressoché inesistenti, in quanto è stata modificata solo la durata del mandato
dei membri del
Comitato delle regioni (CdR) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE)
.
La Costituzione non prevede alcun cambiamento neppure per quanto riguarda le sedi delle istituzioni, dato che riprende testualmente il protocollo esistente già allegato al trattato CE.
Infine, il trattato costituzionale riprende senza modifiche le nozioni di consultazione e cooperazione interistituzionale, che devono guidare la cooperazione leale tra le istituzioni (articoli I-19 e III-397).
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SISTEMA GIURISDIZIONALE: CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE
Dopo le importanti modifiche introdotte nel sistema giurisdizionale dal trattato di Nizza , che includono tra l'altro una migliore ripartizione delle competenze tra le due istanze e la possibilità di istituire camere giurisdizionali specializzate da affiancare al Tribunale, la Costituzione propone a sua volta alcune modifiche supplementari.
Il testo della Costituzione modifica la denominazione della Corte. L'espressione
«Corte di giustizia dell'Unione europea» designa ora ufficialmente la giurisdizione
bicefala nel suo insieme. L'istanza suprema viene designata con l'appellativo «Corte
di giustizia», mentre il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato
ribattezzato «Tribunale». L'articolo I-29 precisa che la Corte di giustizia dell'Unione
europea comprende: «la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati».
All'articolo III-359, la Costituzione prevede la possibilità di istituire tribunali specializzati presso il Tribunale mediante una legge europea adottata secondo la procedura legislativa ordinaria . Tale legge, adottata su proposta della Corte o della Commissione, stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
L'articolo III-357 della Costituzione istituisce un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri.
Il trattato costituzionale non apporta alcuna modifica al mandato della Corte, ma precisa che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione» (articolo I-29).
Viene facilitato tuttavia l'accesso dei privati alla Corte grazie all'apertura del ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo III-365). Di conseguenza, la Costituzione dovrebbe permettere ai cittadini di impugnare più facilmente i regolamenti dell'Unione che fungono da fondamento alle sanzioni, anche se questi non li riguardano personalmente (come impongono attualmente i trattati).
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La Costituzione attribuisce lo status di istituzione alla Banca centrale europea, senza intaccarne l'indipendenza. L'articolo I-30 riunisce le disposizioni generali relative alla BCE e al sistema europeo di banche centrali (SEBC) , senza peraltro modificarne la sostanza. Grazie all'articolo I-30, che sintetizza le missioni della BCE, queste appaiono più chiare e visibili. Viene inoltre mantenuto il protocollo sullo status del SEBC e della BCE.
Le funzioni della Corte dei conti sono brevemente descritte all'articolo I-31 del trattato costituzionale. Gli articoli III-384 e III-385 contengono disposizioni più concrete, il cui contenuto non ha subito alcuna modifica rispetto alle disposizioni vigenti.
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Il testo della Costituzione non ha elevato gli organi consultivi al rango di istituzione,
come auspicato dal Comitato delle regioni. L'unico emendamento introdotto riguarda
la durata del mandato dei membri dei due organi consultivi dell'UE, ossia il CdR
e il CESE. Tale mandato è stato portato a cinque anni (invece di quattro), così da
allinearlo a quello della legislatura del Parlamento europeo (articoli III-386 per
il CdR e III-390 per il CESE).
Per concludere, va notato che la composizione degli organi non è più fissata
nella Costituzione, ma sarà d'ora innanzi determinata mediante una decisione europea
del Consiglio adottata all'unanimità (articoli III-386 per il CdR e III-389 per il
CESE).
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| Articoli | Argomento | Osservazioni |
|---|---|---|
| I-19 | Quadro istituzionale | Modifiche importanti |
| I-30, III-382 e III-383 | Banca centrale europea | - |
| I-31, III-384 e III-385 | Corte dei conti | |
| I-29 e da III-353 a III-381 | Corte di giustizia | |
| I-29 | Corte di giustizia (denominazione) | Modifiche importanti |
| III-355 e III-357 | Corte di giustizia (scelta dei giudici e degli avvocati generali) | |
| III-359 | Corte di giustizia (tribunali specializzati) | |
|
III-365 |
Corte di giustizia (ricorsi dei cittadini) | |
| I-32 | Organi consultivi dell'Unione | - |
| Da III-386 a III-388 | Comitato delle regioni | |
| Da III-389 a III-392 | Comitato economico e sociale europeo | |
| Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea | Sede delle istituzioni | - |
| Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea | Sistema europeo di banche centrali e Banca centrale europea | - |
| Protocollo sullo statuto della Corte
di giustizia dell'Unione europea
|
Corte di giustizia | - |
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Sommario
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione del testo della Costituzione.
