LA COSTRUZIONE EUROPEA ATTRAVERSO I TRATTATI >
Le politiche dell'Unione
Politica economica e monetaria
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Introduzione
La Banca centrale europea
Politica economica
Politica monetaria
Un regime specifico per la zona euro
La semplificazione dei testi
Altre disposizioni
Tabella riassuntiva
La Costituzione apporta determinati miglioramenti alla politica economica e alla politica monetaria dell'Unione, e precisamente:
- il rafforzamento della capacità d'azione dell'Unione e in particolare della zona euro;
- l'instaurazione della Banca centrale europea (BCE) come istituzione dell'Unione;
- una notevole semplificazione dei testi.
La politica economica e monetaria è stata al centro di lunghe discussioni durante
i lavori della Convenzione
e della
Conferenza intergovernativa
(CIG). Il consenso raggiunto dovrebbe permettere all'Unione di rafforzare il coordinamento
delle politiche economiche. Gli Stati membri che hanno adottato l'euro disporranno
di una maggiore autonomia decisionale sulle questioni che li riguardano senza che
gli altri Stati membri partecipino al voto. A tale riguardo, la Costituzione propone
una nuova sezione relativa agli « Stati membri la cui moneta è l'euro » nonché un
protocollo sull'Eurogruppo allegato alla Costituzione.
Il trattato costituzionale, infine, estende l'ambito del voto a maggioranza qualificata
a quasi tutte le disposizioni della politica economica e monetaria, fatta eccezione
per qualche caso specifico.
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La Banca centrale europea diventa una delle istituzioni dell'Unione. L'articolo I-30 ad essa dedicato riprende alcune disposizioni della parte III della Costituzione, riunendole in un unico articolo al fine di facilitarne l'accesso ai cittadini.
Considerato che la BCE può adottare atti giuridici in alcuni settori, oltre a
essere consultata su ogni progetto di atto dell'Unione nei settori di sua competenza,
la scelta di attribuire lo status di istituzione alla BCE costituisce una tappa logica.
Tuttavia, il fatto che la BCE diventi un'istituzione dell'Unione non modifica
in alcun modo la struttura, il mandato, lo statuto o gli obiettivi della BCE o del
Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE conserva quindi la propria indipendenza
rispetto alle altre istituzioni dell'Unione ed alle autorità degli Stati membri.
Va osservato che è tuttora l'unica istituzione europea dotata di personalità giuridica.
La Costituzione ribadisce con maggiore chiarezza che i governatori delle banche centrali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro non fanno parte del consiglio direttivo della BCE (articolo III-382).
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Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è definito come segue all'articolo I-15: Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
Il capitolo II del titolo III della parte III della Costituzione è dedicato alla politica economica e monetaria. L'articolo III-177 riprende la definizione attuale dell'azione degli Stati membri e dell'Unione in materia di politica economica e monetaria.
Ai sensi di questo articolo e dell'articolo III-178, la politica economica dell'Unione è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni. Gli Stati membri impostano le loro politiche economiche in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. La politica economica deve rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune (articolo III-179), come del resto facevano già. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche sono l'elemento centrale del coordinamento.
Indirizzi di massima per le politiche economiche
La Costituzione contiene numerose novità relativamente agli indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo III-179):
- la Commissione potrà rivolgere direttamente un avvertimento a uno Stato membro la cui politica economica non sia conforme agli indirizzi o rischi di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria (attualmente deve rivolgersi al Consiglio, a cui spetta la decisione);
- quando il Consiglio rivolge raccomandazioni a uno Stato membro, questo non partecipa al voto.
Disavanzi eccessivi
Per quanto riguarda la procedura relativa ai disavanzi eccessivi, il trattato costituzionale apporta le seguenti modifiche (articolo III-184):
- se la Commissione ritiene che in uno Stato membro esista o rischi di verificarsi un disavanzo eccessivo, può rivolgere direttamente un avvertimento allo Stato membro in questione, mentre finora poteva soltanto rivolgere una raccomandazione al Consiglio, che decideva di avvertire lo Stato membro. Di conseguenza, il ruolo della Commissione è rafforzato (paragrafo 5).
- Il ruolo della Commissione è rafforzato anche per quanto riguarda la decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo: la decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo si baserà su una vera e propria proposta della Commissione. Ciò implica che il Consiglio dovrà attenersi a tale proposta, salvo nel caso in cui deliberi all'unanimità. Per contro, le raccomandazioni successive che il Consiglio potrà rivolgere allo Stato membro per rimediare alla situazione si baseranno anche in futuro su una semplice raccomandazione della Commissione, il che significa che il Consiglio disporrà di un margine di valutazione più ampio (paragrafo 6). Le raccomandazioni in questione devono essere adottate dal Consiglio senza indebito ritardo.
- Lo Stato membro interessato non prende parte né al voto generale né a quello sull'esistenza del disavanzo eccessivo, mentre il trattato CE escludeva questo voto soltanto per le misure successive alla constatazione di un disavanzo eccessivo.
- La maggioranza qualificata applicabile a queste disposizioni non deve più comportare i due terzi degli Stati membri, conformemente al trattato CE, bensì la maggioranza qualificata ordinaria, cioè il 55% degli Stati membri della zona euro che rappresentino almeno il 65% della popolazione di questa zona (più determinate condizioni riguardanti la costituzione di una minoranza di blocco).
La Conferenza intergovernativa ha elaborato una dichiarazione, allegata all'atto finale della CIG, riguardante il patto di stabilità e di crescita in cui gli Stati membri ribadiscono l'impegno nei confronti degli obiettivi del patto e si dicono in attesa di eventuali proposte della Commissione e degli Stati membri volte a rafforzare e a chiarire l'attuazione del patto stesso.
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La Costituzione apporta qualche modifica alla politica monetaria dell'Unione. In primo luogo, designa ufficialmente l'euro come moneta dell'Unione e lo annovera tra i suoi simboli (articolo I-8).
In secondo luogo, la Costituzione prevede una netta ripartizione delle competenze
dell'Unione per quanto riguarda la politica monetaria, che passa sotto la competenza
esclusiva dell'Unione per gli Stati membri che abbiano adottato l'euro (articolo
I-13). Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro mantengono la loro competenza
nel settore monetario.
Per quanto riguarda le disposizioni istituzionali, i compiti e gli obiettivi
del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) rimangono nel complesso invariati (articoli
da III-185 a III-191). L'articolo I-30 definisce ufficialmente il concetto di "Eurosistema",
costituito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui
moneta è l'euro, che gestiscono insieme la politica monetaria dell'Unione.
La Costituzione stabilisce inoltre una nuova base giuridica che copre non soltanto l'adozione delle misure necessarie per l'introduzione dell'euro, ma soprattutto le misure necessarie al suo uso corrente, destinata a sostituire la disposizione transitoria esistente di cui all'articolo 123, paragrafo 4 del trattato CE.
È anche opportuno segnalare che la Costituzione ha trasferito le disposizioni relative alla conclusione di un accordo monetario, attualmente incluse nel capitolo sulla politica monetaria del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), nel titolo relativo all'azione esterna dell'Unione (articolo III-326), senza tuttavia modificarne la sostanza.
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UN REGIME SPECIFICO PER LA ZONA EURO
La Convenzione aveva proposto di dare agli Stati membri, la cui moneta è l'euro,
una maggiore autonomia e la possibilità di decidere liberamente in sede di Consiglio
per le questioni che più li interessano perché accomunati dalla stessa moneta. La
CIG ha seguito questa impostazione, per cui la Costituzione contiene (articoli da
III-194 a III-196) un regime specifico applicabile unicamente agli Stati membri della
zona euro, i quali potranno d'ora innanzi adottare misure volte a rafforzare il coordinamento
e la sorveglianza della loro disciplina di bilancio ed elaborare orientamenti più
concreti per le loro politiche economiche, vigilando affinché siano compatibili con
quelli adottati per l'insieme dell'Unione.
Ai sensi di tali articoli, il Consiglio può deliberare con il solo voto degli
Stati membri della zona euro, ossia senza la partecipazione al voto degli altri Stati
membri, in merito alle seguenti disposizioni:
- misure volte a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
- orientamenti di politica economica per la zona euro e misure di sorveglianza;
- posizioni comuni all'interno delle istituzioni e delle conferenze finanziarie internazionali;
- misure volte a garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle suddette istituzioni e conferenze.
La facoltà riconosciuta agli Stati membri, la cui moneta è l'euro, di decidere
liberamente sulle questioni che li riguardano rappresenta un importante progresso,
divenuto ormai inevitabile. In effetti, dall'adesione dei dieci nuovi Stati membri,
i dodici paesi appartenenti alla zona euro si troveranno in minoranza al Consiglio
finché i nuovi Stati membri non avranno soddisfatto i criteri di convergenza per
l'adozione della moneta europea. Tale disposizione garantisce pertanto che durante
detto periodo certe decisioni vengano prese solo dai paesi interessati.
Nella sezione dedicata alle disposizioni transitorie, inoltre, la Costituzione
estende i casi in cui il diritto di voto degli Stati membri che non appartengono
alla zona euro è sospeso. Oltre alle situazioni suddette, ciò si applica in particolare
alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri della zona euro nel quadro della sorveglianza
multilaterale nonché a tutte le misure relative ai disavanzi eccessivi (articolo
III-197, paragrafo 4).
Il ruolo degli Stati membri la cui moneta è l'euro, infine, è rafforzato per quanto riguarda l'ammissione di uno Stato alla «Eurozona». Per poter prendere una decisione in merito nella sua formazione completa, infatti, il Consiglio deve basarsi su una raccomandazione adottata a maggioranza qualificata dagli Stati membri della zona euro.
Ruolo dell'Eurogruppo
L'articolo III-195 rimanda a un protocollo sull'Eurogruppo in cui sono stabilite le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Pur essendo menzionato per la prima volta nel trattato, tuttavia, l'Eurogruppo non è una formazione ufficiale del Consiglio. La Costituzione si limita a confermare la prassi attuale per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni informali, per cui le decisioni ufficiali continuano ad essere prese dal Consiglio dei ministri.
Gli incontri informali dell'Eurogruppo permettono di intensificare il dialogo sulle questioni connesse alle competenze specifiche comuni a questi Stati. La Commissione partecipa d'ufficio alle riunioni, a cui la BCE è invitata. L'unica innovazione consiste nel fatto che l'Eurogruppo elegge un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza degli Stati membri.
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La Costituzione presenta un testo sostanzialmente modificato per quanto riguarda
le disposizioni transitorie (articoli da 116 a 124 del trattato CE), sopprimendo
tutte le disposizioni relative alle prime due fasi dell'Unione economica e monetaria
divenute obsolete con l'adozione dell'euro.
Il trattato costituzionale riunisce queste disposizioni negli articoli da III-197
a III-202, applicabili agli Stati membri soggetti a deroga, cioè che non hanno ancora
adottato l'euro come moneta. Gli articoli d'ora innanzi stabiliranno:
- la definizione di uno Stato membro soggetto a deroga e le disposizioni della Costituzione che non si applicano a questi Stati membri, nonché le regole che disciplinano la loro partecipazione al voto (articolo III-197);
- la procedura da seguire per la futura adozione dell'euro da parte di uno Stato membro che soddisfi i criteri di convergenza (articolo III-198);
- le disposizioni particolari applicabili agli Stati membri soggetti a deroga (articoli da III-199 a III-202).
Senza modificarne la sostanza, la Costituzione comporta dunque una notevole semplificazione di tali disposizioni, al fine di aumentarne la leggibilità e la comprensione da parte dei cittadini.
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La Costituzione estende il ricorso al voto a maggioranza qualificata . Solo alcune disposizioni resteranno subordinate all'unanimità in sede di Consiglio, e precisamente:
- l'adozione di misure finalizzate a sostituire il protocollo attuale sui disavanzi eccessivi, che definisce i criteri di convergenza per l'adozione dell'euro (articolo III-184, paragrafo 13);
- i compiti specifici affidati alla BCE in materia di vigilanza prudenziale (articolo III-185);
- la determinazione del tasso di sostituzione tra l'euro e la valuta nazionale dello Stato membro che adotta l'euro (articolo III-198).
La Costituzione conferisce inoltre un ruolo di maggiore rilievo al Parlamento europeo , estendendo l'applicazione della procedura legislativa ordinaria alle seguenti disposizioni:
- modalità della procedura di sorveglianza multilaterale della politica economica (articolo III-179);
- modifica di determinate disposizioni degli statuti del SEBC e della BCE (articolo III-187);
- misure necessarie all'utilizzo dell'euro (articolo III-191).
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| Articoli | Argomenti | Osservazioni |
|---|---|---|
| I-8 | Simboli dell'Unione | Nuove disposizioni |
| I-13 | Competenze esclusive | - |
| I-15 | Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione | - |
| I-30 | Banca centrale europea | Modifiche importanti |
| III-177 | Politica economica e monetaria - aspetti generali | - |
| Da III-178 a III-184 | Politica economica | Modifiche importanti |
| Da III-185 a III-191 | Politica monetaria | - |
| Da III-192 a III-193 | Disposizioni istituzionali | Modifiche importanti |
| Da III-194 a III-196 | Disposizioni specifiche per gli Stati membri appartenenti alla zona euro | Nuove disposizioni |
| Da III-197 a III-202 | Disposizioni transitorie | - |
| III-382 - III-383 | BCE - disposizioni istituzionali | - |
| Protocollo sull'Eurogruppo | Modalità delle riunioni dell'Eurogruppo | Nuove disposizioni |
| Dichiarazione sul patto di stabilità e di crescita | Patto di stabilità e di crescita | - |
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Sommario
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione autentica del testo della Costituzione.
