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Le politiche dell'Unione
Politica di difesa
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Introduzione
Misure di applicazione generale
Cooperazioni tra alcuni Stati membri
Finanziamento della politica di difesa
Tabella riassuntiva
La politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), ora denominata "politica di sicurezza e di difesa comune", rimane parte integrante della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea (UE). Tale politica comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, il cui obiettivo è arrivare a una difesa comune non appena il Consiglio europeo , deliberando all'unanimità, avrà deciso al riguardo (articolo I-41).
Il fatto che le capacità militari degli Stati membri e le loro opinioni in materia di sicurezza e di difesa siano sostanzialmente diverse spiega perché la Costituzione contiene disposizioni basate su accordi flessibili e accettabili per tutti gli Stati membri, che ne rispettano gli orientamenti e gli impegni politici.
Inoltre, il processo decisionale in termini di politica di difesa resta interamente soggetto alla regola del voto all'unanimità.
Tuttavia, le disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE) in materia di difesa sono state sostanzialmente rafforzate, da un lato, con disposizioni di applicazione generale che interessano tutti gli Stati membri, e dall'altro con disposizioni che permettono a un gruppo di Stati di progredire più rapidamente rispetto agli altri su determinate questioni relative alla sicurezza e alla difesa.
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MISURE DI APPLICAZIONE GENERALE
Le nuove disposizioni di applicazione generale riguardano nel contempo l'aggiornamento
dei compiti di Petersberg e l'inserimento di una clausola di solidarietà e di una
clausola di difesa reciproca.
In primo luogo, la Costituzione procede all'aggiornamento dei compiti di Petersberg
elencati all'articolo 17, paragrafo 2, del trattato UE, cui vanno ad aggiungersi
altri compiti, quali le azioni congiunte in materia di disarmo, i compiti di consulenza
e assistenza in ambito militare, i compiti di prevenzione dei conflitti e i compiti
di stabilizzazione al termine dei conflitti. La Costituzione precisa altresì che
tutte queste azioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo (articolo
III-309).
In secondo luogo, l'articolo I-43 della Costituzione introduce una clausola di
solidarietà in base alla quale, qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco
terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri
sono tenuti a prestargli assistenza. In tali frangenti, l'Unione mobilita tutti gli
strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli
Stati membri, per portare soccorso allo Stato in questione. Tale clausola va ad aggiungersi
alla nuova disposizione in materia di protezione civile (articolo III-284).
L'articolo I-41, paragrafo 7, della Costituzione contiene una clausola di difesa
reciproca, un obbligo che vincola tutti gli Stati membri (mentre la Convenzione suggeriva
di instaurare una cooperazione più stretta al riguardo). Conformemente a tale clausola,
qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri
Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro
possesso. Quest'obbligo, che lascia impregiudicata la neutralità di certi Stati membri,
sarà rispettato in stretta collaborazione con la NATO (Organizzazione del trattato
del Nord Atlantico).
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COOPERAZIONI TRA ALCUNI STATI MEMBRI
Secondo l'articolo III-310 della Costituzione, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione militare a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e che dispongono delle capacità necessarie per una missione di questo genere. Tali Stati membri si accordano sulla gestione della missione di concerto con il ministro degli affari esteri dell'Unione .
Inoltre, al fine di migliorare e razionalizzare le capacità militari degli Stati membri, la Costituzione prevede la creazione di un'Agenzia europea nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti, denominata Agenzia europea per la difesa e non Agenzia per gli armamenti come proposto nel testo della Convenzione. L'Agenzia, posta sotto l'autorità del Consiglio dei ministri, sarà aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi (articolo III-311). Lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia saranno fissati mediante una decisione europea del Consiglio adottata a maggioranza qualificata .
Inesistente nel trattato UE, la facoltà di ricorrere a una cooperazione strutturata
permanente nel campo della sicurezza e della difesa è introdotta dall'articolo III-312
della Costituzione. Tale articolo prevede infatti la possibilità di instaurare una
cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri che rispondono ai criteri
e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati in un protocollo
allegato alla Costituzione. Ciò rappresenta innegabilmente un notevole progresso
rispetto alle attuali disposizioni del trattato UE relative alla PESC.
Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente
notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.
Entro tre mesi, una decisione europea istituisce la cooperazione strutturata permanente
e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti a maggioranza qualificata. È possibile
partecipare alla cooperazione in una fase successiva e persino ritirarsi. Il Consiglio
può inoltre sospendere i paesi che non soddisfano più i criteri. Tutte le altre decisioni
europee e le raccomandazioni del Consiglio che rientrano nella cooperazione strutturata
permanente sono adottate all'unanimità dagli Stati partecipanti tranne quelle relative
alla costituzione del gruppo, al suo ampliamento, alla sua riduzione o alla sospensione
di un membro.
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FINANZIAMENTO DELLA POLITICA DI DIFESA
La Costituzione mantiene il divieto di imputare al bilancio generale dell'Unione
le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della
difesa. Dette spese restano a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione
basato sul prodotto interno lordo. Tuttavia, la Costituzione prevede l'adozione di
una decisione europea finalizzata a garantire il rapido accesso agli stanziamenti
del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative riguardanti
le attività preparatorie dei compiti di Petersberg.
Inoltre, per finanziare le attività preparatorie dei compiti di Petersberg che
non sono a carico del bilancio generale dell'Unione, viene creato un fondo iniziale
costituito da contributi degli Stati membri. Le modalità di funzionamento del fondo
sono stabilite dal Consiglio dei ministri con delibera a maggioranza qualificata
(articolo III-313).
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| Articoli | Argomento | Osservazioni |
|---|---|---|
| I-16 | Politica estera e di sicurezza comune | - |
| I-28 | Nomina, ruolo e responsabilità del ministro degli affari esteri | Nuove disposizioni |
| I-40 | Disposizioni particolari relative all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune | - |
| I-41 | Disposizioni particolari relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune | Modifiche importanti |
| I-43 | Clausola di solidarietà | Nuove disposizioni |
| I-44 | Cooperazioni rafforzate (disposizioni generali) | - |
| III-310 | Realizzazione di una missione da parte di un gruppo di Stati membri | Nuove disposizioni |
| III-311 | Agenzia europea nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) | Nuove disposizioni |
| III-312 | Cooperazione strutturata permanente | Nuove disposizioni |
| III-313 | Disposizioni finanziarie | - |
| Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente | Cooperazione strutturata permanente | Nuove disposizioni |
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Queste schede non vincolano giuridicamente la Commissione europea, sono esclusivamente informative e non intendono fornire un'interpretazione autentica del testo della Costituzione.
