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ip/98/708 Bruxelles, il 28 luglio 1998 Mercato unico e fiscalità - procedure d'infrazione per mancata comunicazione delle misure nazionali di trasposizione La Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato (seconda tappa della procedura d'infrazione) a Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Francia, Germania e Austria in 16 casi di mancata trasposizione, da parte degli Stati membri, delle direttive mercato unico entro i termini stabiliti. Si tratta di direttive nei settori della protezione giuridica delle basi dati, riconoscimento dei diplomi e soppressione dei controlli alle frontiere (opere d'arte). In assenza di una risposta soddisfacente da parte degli Stati membri entro due mesi dalla ricezione del parere motivato, la Commissione può adire la Corte di giustizia europea. Inoltre, la Commissione ha deciso di deferire alla Corte di giustizia la Grecia per mancata comunicazione delle misure di applicazione dell'aliquota ridotta IVA nel settore della floricoltura. Protezione giuridica delle basi di dati La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo , Paesi Bassi, e Portogallo per non trasposizione della direttiva 96/9/CE sulla protezione giuridica delle basi dati. La direttiva armonizza la protezione, basata sul diritto d'autore, applicabile alle strutture delle basi dati di rete e fuori rete (in forma elettronica o su supporto cartaceo). Inoltre essa ha instaurato un nuovo diritto sui generis che tutela durante 15 anni gli sforzi dei fabbricanti ed editori di basi dati aventi o meno un carattere intrinsecamente innovativo (vedere IP/96/171). La direttiva riveste un'importanza cruciale nel contesto della società dell'informazione poiché la maggior parte dei servizi di rete saranno gestiti a partire da basi dati. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 1° gennaio 1998. Diplomi - Psicologi La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Francia per mancata notifica delle misure di trasposizione, per la professione di psicologo, della direttiva 89/48/CEE riguardante un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanciscono formazioni professionali della durata minima di tre anni. La direttiva intende assicurare la libera circolazione di una serie di professioni regolamentate nell'Unione. La Francia, che ha deciso di recepire la direttiva adottando una legislazione specifica per ogni professione o gruppo di professioni che rientrano nel suo campo di applicazione, ha comunicato alla Commissione un certo numero di queste regolamentazioni specifiche. Tuttavia essa non ha ancora comunicato la regolamentazione specifica riguardante l'accesso alla professione di psicologo, professione che è disciplinata in Francia dalla legge 85-772 del 25 luglio 1985. La direttiva 89/48 avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 4 gennaio 1991. Diplomi (laboratoristi) La Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato alla Grecia, all'Irlanda e alla Francia per mancata trasposizione della sua direttiva 97/38/CE.Tale direttiva, che doveva essere trasposta entro il 30 settembre 1997, ha modificato la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi. La modifica essenziale riguarda la professione di laboratorista (assistente di laboratorio) nel Regno Unito. Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi ha lo scopo di favorire la libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea, evitando che esse debbano acquisire un'ulteriore formazione quando intendono esercitare la propria professione in un altro Stato membro. A questo titolo le direttive "riconoscimento dei diplomi" si rivolgono direttamente al cittadino. Il principio di base del sistema generale di riconoscimento dei diplomi è che lo Stato membro ospitante non può rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata ad un cittadino comunitario pienamente qualificato per esercitare tale professione nel suo Stato membro di origine. Soppressione dei controlli alle frontiere (opere d'arte) La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Germania, alla Francia, all'Irlanda e all'Austria per mancata trasposizione della direttiva 96/100. Tale direttiva estende agli acquerelli, guazzi e pastelli il campo d'azione della direttiva 93/7 riguardante la restituzione dei beni culturali che hanno lasciato illecitamente il territorio di uno Stato membro. Lo scopo della direttiva 93/7 è di assicurare agli Stati membri il rientro sul loro territorio dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico o archeologico che sono stati spediti o esportati illegalmente dopo la soppressione dei controlli sulle merci alle frontiere interne dell'Unione. La direttiva 96/100 avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° settembre 1997. Aliquota ridotta dell'IVA nei settori della floricoltura e orticoltura La Commissione ha deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia per mancata comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 96/42-CE che modifica la Sesta direttiva IVA per quanto riguarda l'aliquota ridotta sui prodotti della floricoltura ed orticoltura. Tale direttiva stipula infatti che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e informarne immediatamente la Commissione. La Grecia non ha proceduto a tale informazione. La Grecia non ha risposto al parere motivato del 3 dicembre 1997 né ha comunicato la legislazione da essa adottata per conformarvisi. |