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IP/06/879 Bruxelles, 29 giugno 2006 La Commissione europea interviene contro la caccia illegale di uccelliLa regolamentazione della caccia è un aspetto cruciale della
politica dell'UE in materia di protezione della natura e di tutela della
biodiversità. Tuttavia, in alcuni Stati membri le pratiche venatorie non
sono regolamentate correttamente. Per risolvere il problema, la Commissione
europea ha avviato la procedura di infrazione contro quattro Stati membri.
Finlandia, Italia e Spagna sono stati invitati a conformare la normativa
nazionale in materia di caccia alla direttiva europea sugli uccelli selvatici.
Attualmente la normativa di questi Stati membri consente la caccia agli uccelli
nei periodi fondamentali della migrazione e della riproduzione, o dispone
controlli insufficienti. La normativa viola la legislazione UE in materia, che
mira a garantire la protezione e la conservazione degli uccelli in tutta l'UE.
Una lettera di messa in mora è stata inviata anche a Malta in
merito alla caccia primaverile di due specie di uccelli. Le norme sulla caccia a livello UE A livello UE la caccia è disciplinata dalla direttiva del 1979 sugli uccelli selvatici[1]. La direttiva prevede misure di protezione, di gestione e di regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Pur prevedendo il divieto generale di uccidere uccelli selvatici, la direttiva consente la caccia di alcune specie, purché praticata al di fuori dei periodi di riproduzione e di migrazione. Questi periodi di interdizione sono fondamentali per la riproduzione degli uccelli selvatici. La direttiva non fissa periodi di caccia precisi, dato che questi possono variare da regione a regione in funzione delle specie e della localizzazione geografica. Spetta agli Stati membri fissare il calendario venatorio, sulla base delle conoscenze scientifiche relative ai periodi di riproduzione e di migrazione delle diverse specie cacciabili. Al di fuori della normale stagione di caccia gli Stati membri possono
autorizzare la cattura e l'uccisione di uccelli tutelati dalla direttiva solo in
un numero limitato di casi eccezionali. Le deroghe possono applicarsi solo
qualora non esistano soluzioni alternative. Le procedure avviate contro i singoli Stati membri La Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Finlandia a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 15 dicembre 2005 (causa C-344/03) che ha condannato la pratica della caccia primaverile agli uccelli sia sulle isole Åland che nella Finlandia continentale. La Corte ha ritenuto che, avendo autorizzato la caccia primaverile, ossia prima del periodo riproduttivo, di talune specie di uccelli, tra cui l'Orco marino (Melanitta fusca), l'Edredone (Somateria mollissima) e il Quattrocchi (Bucephala clangula), la Finlandia ha violato la direttiva sugli uccelli selvatici. La Corte ha dichiarato che la caccia primaverile non dovrebbe essere consentita, dato che per le specie interessate esiste la soluzione alternativa della caccia autunnale, ossia al termine del periodo riproduttivo. Per conformarsi alla sentenza della Corte, le autorità finlandesi sono tenute a modificare il calendario venatorio. Non avendo ricevuto alcuna conferma in tal senso, la Commissione ha deciso di avviare una nuova procedura. La Commissione ha deciso di procedere contro l'Italia in quattro casi distinti. L'Italia verrà deferita alla Corte di giustizia europea per violazione della direttiva sugli uccelli selvatici in Sardegna e in Veneto. La normativa regionale del Veneto e della Sardegna non prevede alcun meccanismo di controllo nei casi in cui la cattura o l'uccisione di uccelli tutelati dalla direttiva sia autorizzata per motivi eccezionali. La Commissione ritiene che la mancanza di tale meccanismo porti alla cattura e all'uccisione di un numero troppo elevato di uccelli. Inoltre, per gli stessi motivi, sono stati inviati all'Italia due pareri motivati relativi alla normativa regionale che autorizza la caccia in Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Toscana. La Commissione ha inviato alla Spagna una lettera di messa in mora in merito alla caccia primaverile di uccelli migratori, in particolare il Colombaccio (Columba palumbus), nella provincia di Biscaglia nel periodo in cui gli uccelli ritornano sui siti di riproduzione. La lettera fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea del 9 giugno 2005 (causa C-135/04) contro la Spagna per la caccia primaverile di uccelli nella provincia vicina di Guipúzcoa nello stesso periodo di caccia. Nella sentenza la Corte ha ritenuto che esistano soluzioni alternative alla caccia primaverile, e che pertanto la Spagna ha violato la direttiva sugli uccelli selvatici. La Commissione ritiene che analoghe considerazioni si applichino alla Biscaglia. La Spagna ha due mesi di tempo per rispondere alla lettera della Commissione. Infine, la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora a Malta relativa alla caccia primaverile di due specie di uccelli: la Quaglia (Coturnix coturnix) e la Tortora (Streptopelia turtur). La caccia a questi uccelli migratori inizia nel mese di marzo quando gli uccelli ritornano dall'Africa verso i siti di riproduzione in Europa. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità maltesi, la Commissione ritiene che vi siano soluzioni alternative alla caccia primaverile, ossia la caccia autunnale. La procedura di infrazione L’articolo 226 consente alla Commissione di intervenire nei confronti degli Stati membri che non rispettino i propri obblighi. Se ritiene che vi sia stata una violazione del diritto comunitario tale da giustificare l'avvio della procedura di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una lettera di messa in mora, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine ben preciso, in genere due mesi. In base alla risposta ricevuta o in assenza di risposta dello Stato membro interessato, la Commissione può decidere di formulare un parere motivato, nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per i quali ritiene che vi sia stata una violazione del diritto dell'UE, e invita lo Stato membro a conformarsi entro un determinato periodo di tempo (solitamente due mesi). Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia europea. Se la Corte di giustizia ritiene che il trattato sia stato violato, lo Stato membro autore della violazione è tenuto ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte. L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di
intervenire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente
sentenza della Corte di giustizia. Sempre a norma dell'articolo 228, la
Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo
Stato membro interessato. http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/sustainable_hunting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions [1] Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |