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IP/06/1544 Bruxelles, 10 novembre 2006 Aiuti di stato: la Commissione impone all'Italia di sospendere il pagamento dell'aiuto all'AEM Torino fino a quando questa non rimborsi i costi illegaliLa Commissione europea ha autorizzato, in base alle norme relative agli aiuti di Stato previste dal trattato CE, una sovvenzione di 16 milioni di euro che l'Italia intende accordare all'AEM Torino. L'aiuto, destinato a coprire i costi sostenuti nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore dell'elettricità ("costi non recuperabili"), è considerato dalla Commissione conforme alle regole in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, poiché l'AEM Torino ha ricevuto in passato aiuti illegali e incompatibili di importo considerevole che non sono stati ancora rimborsati, la Commissione ha imposto all'Italia di sospendere il pagamento dei 16 milioni di euro previsti dal nuovo aiuto fino al momento in cui l'AEM rimborsi i precedenti aiuti illegali.Il Commissario responsabile per la Concorrenza, Neelie Kroes, ha commentato: "Abbiamo esaminato le distorsioni di concorrenza che potrebbe determinare il nuovo aiuto proposto in combinazione con l'aiuto illegale non ancora rimborsato e siamo giunti alla conclusione che il nuovo aiuto può essere concesso soltanto dopo il rimborso del precedente aiuto illegale". L'AEM Torino è un'impresa di servizi pubblici locali (una delle cosiddette aziende municipalizzate), che produce, distribuisce e vende elettricità e riscaldamento. Gestisce inoltre l'illuminazione stradale, i semafori e i sistemi elettrici e di riscaldamento degli edifici di proprietà del Comune di Torino, il quale detiene una partecipazione del 70% nell'azienda. Nel 2004 l'AEM Torino ha realizzato un fatturato di 891 milioni di euro. L'aiuto che l'Italia intende concedere all'AEM Torino compenserebbe i costi non recuperabili nel settore dell'elettricità connessi al processo di liberalizzazione. L'importo dell'aiuto sarebbe di circa 16 milioni di euro. In precedenza la Commissione ha approvato vari aiuti ad aziende nel settore dell'energia destinati a coprire i costi non recuperabili, secondo un metodo applicato fin dal 2001 (cfr. IP/01/1077). In particolare, il 1° dicembre 2004 la Commissione ha autorizzato una compensazione per i costi non recuperabili relativi all'operatore storico italiano nel settore dell'elettricità, ENEL (cfr. IP/04/1429). Questa decisione, tuttavia, non riguardava le aziende municipalizzate. Nel marzo 2005, l'Italia ha notificato l'intento di accordare aiuti per i costi non recuperabili sostenuti dalle aziende municipalizzate. Secondo i calcoli fatti dalle autorità italiane, soltanto un'azienda – l'AEM Torino - sarebbe stata in grado di beneficiare dell'aiuto previsto. Tuttavia, il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato una decisione negativa sull'aiuto fiscale accordato dall'Italia alle aziende municipalizzate (cfr. IP/02/817). Dopo quasi quattro anni, l'Italia non ha ancora recuperato gli importi accordati in quell'occasione. La Commissione ha recentemente deciso di presentare un ricorso per inadempimento contro l'Italia presso la Corte di giustizia (cfr. IP/05/76). Il 4 aprile 2006, la Commissione ha avviato un'indagine a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, per valutare gli effetti combinati del nuovo aiuto e del precedente aiuto illegale. Durante l'indagine, né l'Italia, né l'AEM Torino hanno colto l'opportunità di presentare osservazioni. Non avendo ricevuto nuove informazioni tali da dissipare le sue preoccupazioni, la Commissione conferma la sua conclusione circa il fatto che esiste un grave rischio che il cumulo del nuovo e del precedente aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario. Essa ha pertanto deciso di approvare il nuovo aiuto, ma di imporre all'Italia di sospenderne il pagamento finché non dimostri alla Commissione che l'AEM Torino ha rimborsato il precedente aiuto illegale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in particolare alla sentenza Deggendorf (causa C-355/95), nel valutare la compatibilità di nuovi aiuti la Commissione deve tener conto anche del fatto che i beneficiari possono non aver rispettato precedenti decisioni della Commissione che impongono loro di rimborsare precedenti aiuti illegali e incompatibili. In simili casi, la Commissione deve accertare gli effetti che esercita sui beneficiari la combinazione del nuovo aiuto con i precedenti aiuti incompatibili che non sono stati ancora restituiti. |