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| CONSIGLIO | IT | ||
| 17076/09 (Presse 365) (OR. en) | |||
| COMUNICATO STAMPA 2982ª sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca) Bruxelles, 3-4 dicembre 2009 | |||
| Presidente Sig. Tobias KRANTZ | |||
| Principali risultati del Consiglio Il Consiglio ha adottato delle conclusioni su un sistema rafforzato dei brevetti in Europa e ha raggiunto un accordo su un futuro regolamento sul brevetto UE (già brevettato "comunitario"). Come contributo alla futura strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato delle conclusioni sui modi per realizzare un'economia competitiva, innovativa ed ecoefficiente, sulle priorità per il mercato interno e sull'agenda per il miglioramento della regolamentazione. Nel settore della ricerca, il Consiglio ha adottato conclusioni sui seguenti temi: - orientamenti sulle priorità future della ricerca europea e dell'innovazione basata sulla ricerca nella strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010; - il futuro della ricerca, dell'innovazione e delle infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ; e - la programmazione congiunta della ricerca in Europa, compreso l'avvio di un'iniziativa pilota di ricerca sulla lotta alle malattie neurodegenerative , in particolare la malattia di Alzheimer. Il Consiglio ha inoltre adottato una risoluzione sulla governance rafforzata dello spazio europeo della ricerca. |
SOMMARIO 1
PARTECIPANTI
PUNTI DISCUSSI
Orientamenti sulle priorità future della ricerca europea e dell'innovazione basata sulla ricerca nella strategia di Lisbona - Conclusioni del Consiglio
Governance rafforzata dello Spazio europeo della ricerca - Risoluzione del Consiglio
Futuro della ricerca, dell'innovazione e delle infrastrutture delle TIC - Conclusioni del Consiglio
Programmazione congiunta della ricerca in Europa - Conclusioni del Consiglio
DIRETTIVA SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI
Sistema rafforzato dei brevetti in Europa - Conclusioni del Consiglio
Verso un'Europa competitiva ed ecoefficiente - Conclusioni del Consiglio
MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - Conclusioni del Consiglio
SOCIETÀ PRIVATA EUROPEA
PRIORITÀ PER IL MERCATO INTERNO - Conclusioni del Consiglio
VARIE
ALTRI PUNTI APPROVATI
MERCATO INTERNO
Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
AFFARI GENERALI
Attuazione del trattato di Lisbona - nomine
AGRICOLTURA
Omologazione dei trattori agricoli o forestali - procedura di regolamentazione con controllo
PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Belgio:
Sig. Vincent VAN QUICKENBORNE Ministro delle imprese e della semplificazione
Sig. Benoît CEREXHE Ministro del Governo della regione di Bruxelles-Capitale, incaricato dell'occupazione, dell'economia, della ricerca scientifica, della lotta contro gli incendi e dell'assistenza medica urgente
Sig. Kris PEETERS Ministro Presidente del Governo fiammingo e Ministro fiammingo delle riforme istituzionali, degli affari amministrativi, della politica estera, dei mezzi di comunicazione, del turismo, dei porti, dell'agricoltura, della pesca marittima e della politica rurale
Bulgaria:
Sig. Evgeny ANGELOV Vice Ministro dell'economia, dell'energia e del turismo
Repubblica ceca:
Sig.ra Miroslava KOPICOVÁ Ministro dell'istruzione, della gioventù e dello sport
Sig. Martin TLAPA Vice Ministro dell'industria e del commercio
Danimarca:
Sig.ra Lene ESPERSEN Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria
Sig. Uffe TOUDAHL PEDERSEN Sottosegretario di Stato, Ministero delle scienze, della tecnologia e dello sviluppo
Germania:
Sig. Rainer BRÜDERLE Ministro federale dell'economia e della tecnologia
Sig.ra Sabine LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER Ministro federale della giustizia
Sig. Thomas RACHEL Sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministro federale dell'istruzione e della ricerca
Estonia:
Sig. Tõnis LUKAS Ministro dell'istruzione e delle scienze
Sig. Juhan PARTS Ministro dell'economia e delle comunicazioni
Irlanda:
Sig.ra Mary COUGHLAN Vice Primo Ministro (Tánaiste) e Ministro delle imprese, del commercio e dell'occupazione
Grecia:
Sig. Stavros ARNAOUTAKIS Sottosegretario di Stato all'economia, alla competitività e ai trasporti marittimi
Spagna:
Sig.ra Cristina GARMENDIA MENDIZÁBAL Ministro della scienza e dell'innovazione
Sig. Miguel SEBASTIÁN GASCÓN Ministro dell'industria, del turismo e del commercio
Francia:
Sig. Pierre LELLOUCHE Sottosegretario di Stato agli affari europei presso il Ministro degli affari esteri ed europei
Italia:
Sig. Andrea RONCHI Ministro senza portafoglio per le politiche europee
Cipro:
Sig. Costas IACOVOU Direttore della Pianificazione presso l'Ufficio di pianificazione
Sig. Efstathios CHAMBOULLAS Direttore generale, Ministero del commercio
Lettonia:
Sig. Artis KAMPARS Ministro dell'economia
Sig.ra Tatjana KOĶE Ministro dell'istruzione e delle scienze
Lituania:
Sig. Rimantas ŽYLIUS Vice Ministro dell'economia
Lussemburgo:
Sig. Jeannot KRECKÉ Ministro dell'economia e del commercio con l'estero
Ungheria:
Sig.ra Judit LÉVAYNÉ FAZEKAS Sottosegretario di Stato, Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico
Sig. Zoltán MESTER Sottosegretario di Stato, Ministero dello sviluppo nazionale e dell'economia
Malta:
Sig. Jason AZZOPARDI Sottosegretario di Stato alle entrate e al demanio pubblico presso il Ministero delle finanze, dell'economia e degli investimenti
Paesi Bassi:
Sig.ra Maria van der HOEVEN Ministro dell'economia
Sig. Ronald PLASTERK Ministro dell'istruzione, della cultura e delle scienze
Austria:
Sig. Johannes HAHN Ministro federale delle scienze e della ricerca
Sig. Reinhold MITTERLEHNER Ministro federale dell'economia, della famiglia e della gioventù
Polonia:
Sig. Igor DZIALUK Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero della giustizia
Sig. Marcin KOROLEC Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero dell'economia
Sig. Jerzy SZWED Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero della scienza e dell'istruzione superiore
Portogallo:
Sig. José MARIANO GAGO Ministro delle scienze, della tecnologia e dell'istruzione superiore
Sig. José VIEIRA DA SILVA Ministro dell'economia, dell'innovazione e dello sviluppo
Sig. Fernando SERRASQUEIRO Sottosegretario di Stato al commercio, ai servizi e alla tutela dei consumatori
Romania:
Sig. Bogdan MANOIU Ministro degli affari europei
Sig. Bogdan CHIRIOIU Sottosegretario di Stato
Sig. Marian ECHANESCU Sottosegretario di Stato
Slovenia:
Sig. Jozsef GYÖRKÖS Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione superiore, delle scienze e della tecnologia
Slovacchia:
Sig. Jozef HABÁNIK Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione
Sig. Peter ŽIGA Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia
Finlandia:
Sig.ra Anni SINNEMÄKI Ministro del lavoro
Sig.ra Riina NEVAMÄKI Sottosegretario di Stato all'economia
Svezia:
Sig.ra Maud OLOFSSON Vice Primo Ministro e Ministro delle imprese e dell'energia
Sig.ra Ewa BJÖRLING Ministro del commercio
Sig. Tobias KRANTZ Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca
Sig.ra Nyamko SABUNI Ministro dell'integrazione e delle pari opportunità
Sig. Peter HONETH Sottosegretario di Stato presso il Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca
Sig. Jöran HÄGGLUND Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle imprese e dell'energia
Sig. Gunnar WIESLANDER Sottosegretario di Stato presso il Ministro del commercio
Regno Unito:
Sig. Kevin BRENNAN Ministro aggiunto per l'insegnamento complementare, la qualificazione professionale, il settore dell'apprendistato e i consumatori
Sig. David LAMMY Ministro aggiunto per l'istruzione superiore e la proprietà intellettuale
Sig. Ian LUCAS Sottosegretario di Stato per l'economia e la riforma della regolamentazione
Commissione:
Sig. Günter VERHEUGEN Vicepresidente
Sig. Janez POTOČNIK Membro
Sig.ra Neelie KROES Membro
Sig.ra Meglena KUNEVA Membro
PUNTI DISCUSSI
Orientamenti sulle priorità future della ricerca europea e dell'innovazione basata sulla ricerca nella strategia di Lisbona - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulle priorità future della ricerca, come contributo alla strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione per il periodo successivo al 2010.
Il dibattito si è incentrato su tre temi principali concernenti gli obiettivi nella strategia per il periodo successivo al 2010, la necessità di garantire una migliore interazione tra la ricerca, la ricerca fondata sull'innovazione e l'istruzione, nonché una sostanziale semplificazione dei processi amministrativi e delle norme per il finanziamento della ricerca.
Al termine del dibattito il Consiglio ha adottato le conclusioni riportate nel documento 17189/09 .
Governance rafforzata dello Spazio europeo della ricerca - Risoluzione del Consiglio
Il Consiglio ha adottato la risoluzione riportata nel documento 17159/09 .
Futuro della ricerca, dell'innovazione e delle infrastrutture delle TIC - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le conclusioni riportate nel documento 17190/09 .
Programmazione congiunta della ricerca in Europa - Conclusioni del Consiglio
a) Avvio dell'iniziativa pilota di programmazione congiunta incentrata sulla lotta alle malattie neurodegenerative, in particolare la malattia di Alzheimer;
b) Progressi compiuti nella programmazione congiunta e iniziative future
Il Consiglio ha adottato le conclusioni riportate nel documento 17226/09 .
DIRETTIVA SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI
Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo in sessione pubblica sul progetto di direttiva volto a migliorare il funzionamento del mercato interno e a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'UE, rivedendo ed integrando quattro direttive vigenti 1 e introducendo nuove norme in materia di consegna e di trasferimento del rischio.
I risultati del dibattito costituiranno un orientamento ed una base solida per la continuazione dei lavori nei mesi a venire.
Al termine del dibattito la presidenza ha formulato la sintesi seguente:
"Gli interventi si sono concentrati su alcune importanti sfide future, tra cui:
la situazione dei consumatori e dei cittadini nel mercato interno;
lo sviluppo tecnico ed il commercio elettronico, che per sua stessa natura non ha frontiere;
la dimensione transfrontaliera tra regioni, paesi limitrofi e nell'ambito del mercato interno nel suo insieme; e
la necessità di un equilibrio tra diritti dei consumatori e obblighi degli operatori economici.
Sebbene i punti di partenza degli Stati membri siano talvolta divergenti, conveniamo sulla necessità di maggiori norme comuni per porre in essere una politica dei consumatori europea moderna e chiara, che garantisca la certezza del diritto.
La presidenza svedese terrà conto delle opinioni espresse dalle delegazioni al momento della messa a punto della versione riveduta del progetto di direttiva.
Si riscontra un forte sostegno per definizioni ampie dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali in modo da garantire che i consumatori possano ricevere informazioni specifiche e esercitare il diritto di recesso in più casi rispetto alla situazione attuale.
Alcune delegazioni si sono dichiarate favorevoli a norme comuni sul diritto di recesso e un'ampia maggioranza di delegazioni ha menzionato una durata di 14 giorni per il diritto di recesso da parte del consumatore sia per i contratti a distanza sia per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Per quanto riguarda le norme relative alla consegna ed alle merci difettose, molti partecipanti hanno sollevato preoccupazioni, pur mostrandosi disposti a procedere verso una soluzione.
Un gran numero di Stati membri dell'UE ritiene che taluni settori specifici, quali i contratti su beni immobili e servizi finanziari, non dovrebbero essere disciplinati da alcune o tutte le parti della direttiva.".
Dai precedenti negoziati è emersa l'esigenza di apportare chiarimenti al testo della proposta della Commissione ( 14183/08 ) al fine di riflettere correttamente elementi essenziali quali il campo di applicazione della futura direttiva, la coerenza con altre normative comunitarie e l'interazione con il diritto contrattuale generale degli Stati membri.
La proposta disciplina il diritto a ricevere informazioni e il diritto di recesso in caso di acquisto a distanza o fuori dai locali commerciali, il rimborso in caso di annullamento del contratto per ritardo nella consegna e i rimedi in caso di merci difettose. È inoltre introdotto un divieto delle clausole contrattuali abusive. Scopo della direttiva è di stabilire una serie aggiornata, chiara e più uniforme di norme relative ai diritti dei consumatori al momento dell'acquisto di beni e servizi al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.
La proposta, che richiede la codecisione con il Parlamento europeo, è stata presentata nell'ottobre 2008 in seguito al riesame dell'acquis relativo ai consumatori avviato nel 2004.
Sistema rafforzato dei brevetti in Europa - Conclusioni del Consiglio
REGOLAMENTO SUL BREVETTO UE
Il Consiglio ha svolto un dibattito sul sistema rafforzato dei brevetti in Europa ed ha adottato delle conclusioni sugli aspetti principali del futuro sistema dei brevetti fondato su due pilastri principali, ossia:
1. l'istituzione di un sistema unificato di composizione delle controversie sui brevetti che avrebbe competenza giurisdizionale esclusiva in relazione alle controversie civili connesse alla violazione e alla validità dei brevetti UE e dei brevetti europei, costituito da un tribunale di primo grado (comprendente una divisione centrale nonché di divisioni locali e regionali) e da una corte d'appello.
2. la creazione di un brevetto UE come strumento giuridico unitario per la concessione di brevetti validi nell'insieme dell'UE. In una sessione pubblica il Consiglio ha inoltre convenuto un orientamento comune (ossia un accordo di principio in attesa del parere del Parlamento europeo) su un progetto di regolamento che istituisce il brevetto europeo.
Le conclusioni, che costituiranno la base per i successivi lavori, sono riportate in appresso:
"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1. RAMMENTANDO che il miglioramento del sistema dei brevetti in Europa è un presupposto necessario per stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiutare le imprese europee, in particolare le PMI, di fronte alla crisi economica e alla concorrenza internazionale;
2. CONSIDERANDO che siffatto sistema migliorato è un elemento fondamentale del mercato interno e che dovrebbe basarsi su due pilastri, ossia la creazione di un brevetto dell'Unione europea (in appresso "brevetto UE") e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti, migliorando in tal modo l'applicazione dei brevetti e rafforzando la certezza del diritto;
3. RICONOSCENDO il notevole volume dei lavori svolti finora dagli organi preparatori del Consiglio sugli strumenti giuridici necessari per definire i due pilastri summenzionati;
4. CONVIENE che le seguenti conclusioni sulle principali caratteristiche del Tribunale dei brevetti europeo e dell'UE (I), e le conclusioni sul brevetto comunitario (II) potrebbero costituire rispettivamente la base e parte integrante di un accordo definitivo globale su un pacchetto di misure relative a un sistema migliorato dei brevetti in Europa che comprenda la creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e dell'UE (TBEUE), un brevetto UE, compreso il regolamento distinto sul regime di traduzione di cui all'articolo 36, un partenariato rafforzato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e, per quanto necessario, modifiche della Convenzione sul brevetto europeo;
5. SOTTOLINEA che le seguenti conclusioni non pregiudicano la domanda di parere della Corte di giustizia europea né i contributi scritti dei singoli Stati membri, e sono subordinate al parere della Corte di giustizia europea;
6. PRENDE ATTO del progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario di cui al documento 7928/09 del 23 marzo 2009 (in appresso "il progetto di accordo") e riconosce che alcuni elementi dell'accordo previsto sono oggetto di una discussione specifica;
7. SOTTOLINEA che il sistema qui previsto dovrebbe essere stabilito nel rispetto delle disposizioni costituzionali degli Stati membri e non pregiudica la domanda di parere della Corte di giustizia europea, e che l'istituzione del TBEUE dovrebbe fondarsi su un accordo la cui ratifica da parte degli Stati membri dovrebbe essere effettuata in piena conformità dei rispettivi requisiti costituzionali;
8. CONVIENE che la decisione in merito alla sede del TBEUE dovrebbe essere adottata nell'ambito dell'accordo definitivo globale di cui al punto 4 e dovrebbe essere conforme al pertinente acquis dell'UE;
9. RICONOSCE che alcuni Stati membri hanno preoccupazioni fondamentali di natura giuridica in merito alla creazione del TBEUE e alla sua prevista architettura globale delineata nelle presenti conclusioni, che dovrebbe essere riveduta alla luce del parere della Corte di giustizia europea;
I. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL TRIBUNALE DEI BREVETTI EUROPEO E DELL'UE
TRIBUNALE DEI BREVETTI EUROPEO E DELL'UE
10. Il TBEUE dovrebbe avere competenza giurisdizionale esclusiva in relazione alle controversie civili connesse alla violazione e alla validità dei brevetti UE e dei brevetti europei.
11. Come sottolineato nel progetto di accordo, il TBEUE dovrebbe constare di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria. Il tribunale di primo grado dovrebbe constare di una divisione centrale nonché di divisioni locali e regionali.
12. La Corte di giustizia europea assicura il principio della preminenza del diritto dell'UE e della sua interpretazione uniforme.
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI
13. Al fine di aumentare la fiducia degli utenti del sistema dei brevetti e di garantire un'elevata qualità ed efficacia dei lavori del TBEUE, è essenziale che la composizione dei collegi sia organizzata in modo da sfruttare al meglio l'esperienza in materia di controversie sui brevetti tra i giudici e gli operatori a livello nazionale mediante la messa in comune delle risorse. L'esperienza potrebbe altresì essere acquisita attraverso la formazione teorica e pratica che dovrebbe essere impartita per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e di esperienza specifiche.
14. Tutti i collegi delle divisioni locali e regionali e della divisione centrale del tribunale di primo grado dovrebbero garantire la stessa qualità elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico.
15. Le divisioni di uno Stato contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi, sono stati avviati meno di cinquanta procedimenti all'anno, dovrebbero o prendere parte a una divisione regionale avente una massa critica di almeno cinquanta procedimenti all'anno o riunirsi in una formazione composta da tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico, di cui uno è cittadino dello Stato contraente interessato e due , che non sono cittadini di detto Stato, provengono dal pool di giudici da assegnare alla divisione caso per caso.
16. Le divisioni di uno Stato contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi, sono stati avviati più di cinquanta procedimenti per anno civile dovrebbero riunirsi in una formazione in cui due dei giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono cittadini dello Stato contraente. Il terzo giudice qualificato sotto il profilo giuridico che sarebbe assegnato avrebbe diversa nazionalità e proverrebbe dal pool di giudici. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico provenienti dal pool sarebbero assegnati per un lungo periodo ove necessario ai fini dell'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.
17. Tutti i collegi delle divisioni locali e regionali dovrebbero comprendere un giudice "tecnico" supplementare in caso di domanda riconvenzionale di revoca oppure, in caso di azione per violazione, su richiesta di una delle parti. Tutti i collegi della divisione centrale dovrebbero riunirsi in una formazione composta di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico e uno qualificato sotto il profilo tecnico. Quest'ultimo dovrebbe disporre di qualifiche attinenti al settore tecnologico considerato ed essere assegnato al collegio, caso per caso, in quanto membro del pool di giudici. A talune condizioni da definirsi nel regolamento di procedura e con il consenso delle parti, le cause di primo grado possono essere giudicate da un solo giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
18. L'assegnazione dei giudici dovrebbe essere fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla comprovata esperienza.
19. Le disposizioni riguardanti la composizione dei collegi e l'assegnazione dei giudici dovrebbero garantire l'indipendenza e l'imparzialità del TBEUE ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN RELAZIONE AD AZIONI O DOMANDE RICONVENZIONALI DI REVOCA
20. Per garantire che le divisioni locali e regionali funzionino in modo rapido e con la massima efficienza, è essenziale che dispongano di una certa flessibilità quanto al modo di procedere con le domande riconvenzionali di revoca.
a) Le azioni dirette di revoca dei brevetti dovrebbero essere proposte dinanzi alla divisione centrale.
b) In caso di azione per violazione, una domanda riconvenzionale di revoca può essere proposta dinanzi a una divisione locale o regionale. La divisione locale o regionale interessata può:
i) procedere con la domanda riconvenzionale di revoca; ovvero
ii) deferire la domanda riconvenzionale alla divisione centrale e procedere con l'azione per violazione o sospendere il procedimento; ovvero
iii) con il consenso delle parti, deferire l'intera causa alla divisione centrale, affinché deliberi.
LINGUE DEI PROCEDIMENTI
21. Il progetto di accordo, lo statuto e il regolamento di procedura dovrebbero prevedere modalità che garantiscano l'equità e la prevedibilità del regime linguistico per le parti. Inoltre, ogni divisione del TBEUE dovrebbe predisporre un servizio di traduzione e interpretazione nella fase orale del procedimento, per assistere le parti interessate nella misura ritenuta appropriata, in particolare quando una delle parti è una PMI o un privato.
22. In linea generale i procedimenti delle divisioni locali e regionali dovrebbero tenersi nella lingua o nelle lingue dello Stato o degli Stati contraenti in cui sono situate. Gli Stati contraenti possono tuttavia designare una o più delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento che si tiene nella divisione locale o regionale da essi ospitata. La lingua del procedimento presso la divisione centrale dovrebbe essere la lingua del brevetto. La lingua del procedimento presso la Corte d'appello dovrebbe essere la lingua del procedimento in primo grado.
23. Eventuali decisioni successive che incidessero in qualsiasi modo sul regime linguistico applicabile ai procedimenti in virtù dell'accordo sul TBEUE dovrebbero essere adottate all'unanimità.
PERIODO TRANSITORIO
24. Il periodo transitorio non dovrebbe durare più di cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo sul TBEUE.
25. Durante il periodo transitorio le azioni in materia di violazione o revoca di un brevetto europeo possono ancora essere avviate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altra autorità di uno Stato contraente competente ai sensi della legislazione nazionale. Le azioni pendenti dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine del periodo transitorio dovrebbero restare soggette al regime transitorio.
26. A meno che le azioni non siano già state avviate dinanzi al TBEUE, i titolari di domande di brevetto o di brevetti europei concessi o richiesti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo sul TBEUE dovrebbero avere la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del medesimo se tale opzione è notificata al registro entro un mese dalla fine del periodo transitorio.
CLAUSOLA DI REVISIONE RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI REVOCA
27. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente il funzionamento, l'efficienza e le implicazioni delle disposizioni riguardanti la composizione dei collegi di primo grado e la competenza giurisdizionale in relazione ad azioni o domande riconvenzionali di revoca: cfr. punti 15, 16 e 20. Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul TBEUE oppure dopo che un congruo numero di cause in materia di violazioni, 2000 circa, sia stato deciso dal TBEUE, se in data posteriore, e se necessario successivamente a intervalli regolari, la Commissione dovrebbe, basandosi su un'ampia consultazione con gli utenti e su un parere del TBEUE, redigere una relazione contenente raccomandazioni circa la proroga, la soppressione o la modifica delle pertinenti disposizioni, su cui dovrebbe deliberare il comitato misto.
28. In particolare, la Commissione dovrebbe prendere in esame soluzioni alternative che rafforzino la composizione multinazionale dei collegi delle divisioni locali e regionali e che facciano riferimento alla divisione centrale per una domanda riconvenzionale di revoca, o per l'intera causa, previo accordo delle due parti.
PRINCIPI SUL FINANZIAMENTO DEL TBEUE
29. Il TBEUE dovrebbe essere finanziato dalle risorse finanziarie proprie consistenti nei diritti processuali e, almeno nel periodo transitorio di cui al punto 24 ove necessario, dai contributi dell'Unione europea (in appresso "UE") e degli Stati contraenti che non sono Stati membri.
30. Uno Stato contraente che istituisce una divisione locale dovrebbe predispone le infrastrutture a tal fine necessarie.
31. I diritti processuali dovrebbero essere fissati dal comitato misto in base a una proposta della Commissione che dovrebbe includere una valutazione da parte della Commissione dei costi previsti del TBEUE. I diritti processuali dovrebbero essere fissati ad un livello che garantisca un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le PMI e le microentità, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal TBEUE, riconoscendo i benefici economici per le parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato con una situazione finanziaria equilibrata. Potrebbero inoltre essere prese in considerazione misure di sostegno mirate per le PMI e le microentità.
32. Il TBEUE dovrebbe essere organizzato nella maniera più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi ed assicurare l'equo accesso alla giustizia, tenendo conto delle esigenze delle PMI e delle microentità.
33. I costi e il finanziamento del TBEUE dovrebbero essere regolarmente monitorati dal comitato misto e il livello delle spese processuali dovrebbe essere periodicamente riesaminato, conformemente al punto 31.
34. Al termine del periodo transitorio, sulla base di una relazione della Commissione sui costi e sul finanziamento del TBEUE, il comitato misto dovrebbe valutare l'eventualità di adottare misure finalizzate all'autofinanziamento.
ADESIONE
35. Inizialmente, l'adesione degli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo che non sono Stati membri dell'UE dovrebbe essere aperta alle parti contraenti dell'accordo europeo di libero scambio. Dopo il periodo transitorio, il comitato misto potrebbe, all'unanimità, decidere di invitare gli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo ad aderire, a condizione che abbiano pienamente attuato tutte le pertinenti disposizioni del diritto dell'UE e che abbiano posto in atto strutture efficaci per la protezione dei brevetti.
II. BREVETTO UE
REGIME DI TRADUZIONE
36. Il regolamento relativo al brevetto UE dovrebbe essere corredato di un regolamento distinto, che dovrebbe disciplinare il regime di traduzione per il brevetto UE, adottato dal Consiglio all'unanimità conformemente all'articolo 118, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento relativo al brevetto UE dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al regolamento distinto relativo al regime di traduzione per il brevetto UE.
TASSE PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE
37. Le tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti UE dovrebbero essere progressive per tutta la durata del brevetto e, al pari delle tasse da versare durante la fase di presentazione della domanda, dovrebbero coprire tutti i costi legati alla concessione e alla gestione del brevetto UE. Le tasse per il mantenimento in vigore saranno versate all'Ufficio europeo dei brevetti, che tratterrà il 50% della tassa e ripartirà l'importo rimanente tra gli Stati membri secondo un criterio di ripartizione da usare a fini legati al brevetto.
38. Una volta entrato in vigore il regolamento relativo al brevetto UE, un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti dovrebbe determinare sia il livello esatto delle tasse per il mantenimento in vigore che il criterio di ripartizione per la loro attribuzione. Il comitato ristretto dovrebbe essere composto solo da rappresentanti dell'UE e di tutti gli Stati membri. La posizione che l'UE e gli Stati membri devono adottare in sede di comitato ristretto sarà definita nell'ambito del Consiglio, simultaneamente all'adozione del regolamento relativo al brevetto UE. Oltre che nel rispetto dei principi summenzionati, il livello delle tasse per il mantenimento in vigore dovrebbe essere determinato allo scopo di agevolare l'innovazione e di promuovere la competitività delle imprese europee. Dovrebbe altresì rispecchiare le dimensioni del mercato nel quale è tutelato il brevetto UE ed essere simile al livello delle tasse per il mantenimento in vigore per quello che si considera un brevetto europeo medio al momento della prima decisione del comitato ristretto.
39. Il criterio di ripartizione dovrebbe essere fissato tenendo conto di un paniere di criteri corretti, equi e pertinenti, quali ad esempio il livello di attività connesse ai brevetti e la dimensione del mercato. Il criterio di ripartizione dovrebbe prevedere compensazioni, tra l'altro, in caso di lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti , di livelli sproporzionatamente bassi di attività connesse ai brevetti e di adesione più recente alla convenzione sul brevetto europeo.
40. Il comitato misto dovrebbe riesaminare periodicamente le sue decisioni.
PARTENARIATO RAFFORZATO
41. Scopo del partenariato rafforzato è promuovere l'innovazione aumentando l'efficienza del processo di rilascio dei brevetti evitando la duplicazione dei lavori, con l'obiettivo di un più celere rilascio dei brevetti che renderà più rapido l'accesso al mercato per i prodotti e servizi innovativi e ridurrà i costi per i richiedenti. Un partenariato rafforzato dovrebbe valersi della competenza acquisita dai servizi centrali per la proprietà industriale esistenti e rafforzare la loro capacità di accrescere in futuro la qualità complessiva del sistema dei brevetti.
42. Un partenariato rafforzato dovrebbe consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di avvalersi regolarmente, se del caso, dei risultati delle ricerche effettuate dai servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti in relazione a domande di brevetto nazionale di cui si rivendichi la priorità in una successiva domanda di brevetto europeo. Tali risultati dovrebbero essere accessibili all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regime di utilizzazione del medesimo.
43. I servizi centrali per la proprietà industriale possono svolgere un ruolo essenziale per la promozione dell'innovazione. Tutti i servizi centrali per la proprietà industriale, compresi quelli che non effettuano ricerche nel corso della procedura di concessione di un brevetto nazionale, possono svolgere un ruolo essenziale nell'ambito del partenariato rafforzato, fornendo consulenza ai potenziali richiedenti, comprese le PMI, divulgando le informazioni sui brevetti e ricevendo le relative domande.
44. Il partenariato rafforzato dovrebbe rispettare pienamente il ruolo centrale dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'esame e nel rilascio dei brevetti comunitari. Nell'ambito del partenariato rafforzato si prevede che l'Ufficio europeo dei brevetti prenda in considerazione l'uso del lavoro svolto dagli uffici partecipanti, ma non è obbligato a farlo. L'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbe restare libero di effettuare ulteriori ricerche. Il partenariato rafforzato non dovrebbe limitare la possibilità per i richiedenti di depositare la domanda direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
45. Il partenariato rafforzato sarebbe soggetto a riesami periodici, che tengano adeguatamente conto dei pareri degli utenti del sistema dei brevetti. Inoltre, un feedback regolare dell'Ufficio europeo dei brevetti agli uffici partecipanti su come sono usate le relazioni sulla ricerca presso l'Ufficio europeo dei brevetti sarebbe essenziale per consentire il perfezionamento del processo di ricerca a beneficio dell'uso ottimale delle risorse.
46. Il partenariato rafforzato dovrebbe essere basato su una norma europea per le ricerche, contenente criteri per assicurare la qualità. La norma europea per le ricerche dovrebbe inoltre includere norme tra l'altro su formazione, strumenti, feedback e valutazione.
47. Simultaneamente all'adozione del regolamento relativo al brevetto UE, la posizione dell'UE e degli Stati membri riguardo all'attuazione del partenariato rafforzato, compresa la norma europea per le ricerche, dovrebbe essere definita in sede di Consiglio e successivamente attuata nel contesto della Rete europea dei brevetti, in particolare del regime di utilizzazione e del sistema europeo di qualità, nel quadro della politica dell'Organizzazione europea dei brevetti.
48. La partecipazione degli uffici centrali della proprietà industriale al partenariato rafforzato dovrebbe essere volontaria ma aperta a tutti. Nell'intento di facilitare l'uso e la messa in comune di tutte le risorse disponibili, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione regionale. Dovrebbe inoltre essere ulteriormente analizzata, sperimentata e valutata la possibilità di limitare la partecipazione di un ufficio centrale della proprietà industriale a uno o più settori tecnici specifici.
49. Le iniziative adottate attualmente non dovrebbero pregiudicare un eventuale futuro sviluppo del partenariato rafforzato, compresi futuri modelli per migliorare il partenariato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali per la proprietà industriale. In tale contesto, l'Ufficio europeo dei brevetti e gli Stati membri dovrebbero fornire una valutazione globale del funzionamento e dell'ulteriore sviluppo del partenariato rafforzato, sulla base dell'esperienza acquisita attraverso l'attuazione e i risultati conseguiti dagli uffici centrali della proprietà industriale nell'ottemperare alla norma europea per le ricerche.
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO E ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO
50. Affinché il brevetto UE diventi operativo, sarebbero apportate, per quanto necessario, modifiche alla convenzione sul brevetto europeo (CBE ). L'UE e gli Stati membri dovrebbero adottare e mettere in vigore le misure necessarie, incluse quelle per l'adesione dell'UE alla CBE. Le modifiche della CBE ritenute necessarie al riguardo non dovrebbero implicare revisioni del diritto brevettuale sostanziale non connesse alla creazione del brevetto UE."
Verso un'Europa competitiva ed ecoefficiente - Conclusioni del Consiglio
Al termine di un dibattito il Consiglio ha adottato le conclusioni riportate nel documento 17179/09 .
MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le conclusioni riportate nel documento 16111/09 .
SOCIETÀ PRIVATA EUROPEA
Poiché non è stato possibile raggiungere l'unanimità richiesta per un accordo, il Consiglio ha preso atto della necessità di proseguire i lavori relativi al progetto di regolamento volto a stabilire una forma giuridica per la società privata europea (nota anche come "Societas Privata Europaea" o "SPE").
Il progetto di regolamento è stato presentato dalla Commissione il 27 giugno 2008 ( 11252/08 ) nel quadro di una serie di misure facenti parte dello "Small Business Act" per l'Europa, ed è stato esaminato in varie occasioni dagli organi preparatori del Consiglio. Lo scorso maggio il Consiglio ha preso atto di una relazione sullo stato dei lavori ( 9658/09 ) nel corso dei dibattiti relativi all'attuazione dello "Small Business Act" per l'Europa.
Scopo della proposta è di istituire un nuovo strumento volto a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese ("PMI") a responsabilità limitata facilitandone la costituzione ed il funzionamento nel mercato unico, mettendo a disposizione un regime giuridico delle società flessibile in tutta l'UE e riducendo i costi di osservanza della creazione e del funzionamento delle PMI.
PRIORITÀ PER IL MERCATO INTERNO - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni in vista della preparazione del programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010 per la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro: ( 16112/09 ).
VARIE
Colazione di lavoro sull'industria automobilistica
La presidenza ha invitato i rappresentanti della General Motors (GM) a presentare i piani di ristrutturazione delle loro operazioni europee nel corso di una colazione informale a margine della sessione del Consiglio automobilistica. Al termine della presentazione i ministri hanno discusso la situazione dell'industria. La presidenza ha riscontrato opinioni convergenti sui seguenti punti:
La ristrutturazione dell'industria automobilistica europea deve fondarsi su punti di forza unici europei, principalmente il mercato interno e obiettivi volti a rendere più "verde" il parco automobilistico europeo, in modo da contribuire alla realizzazione dei nostri obiettivi in materia di clima.
L'intera industria automobilistica può prosperare sulla base di processi economici efficienti a livello europeo, evitando che aiuti statali distorcano il mercato.
Comprensione della necessità per i fabbricanti di adeguare le capacità di produzione all'andamento del mercato.
Gli Stati membri e la Commissione svolgono un ruolo importante nella promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, comprese le misure relative allo sviluppo tecnologico adottate nel quadro del piano europeo di ripresa economica.
Qualsiasi sostegno finanziario concesso all'industria dovrebbe fondarsi su criteri economici obiettivi e rigorosi, soggetti a continui stretti controlli e all'approvazione della Commissione.
Occorre giungere ad un livello elevato di trasparenza, condividere le informazioni e non consentire a condizioni non commerciali di influire sulla distribuzione geografica delle misure di ristrutturazione adottate da GM o da altre società nell'ambito dell'industria automobilistica.
Le pratiche in materia di informazione e consultazione devono essere rispettate ed occorre assumere un'impostazione responsabile sotto il profilo sociale.
Rimane essenziale evitare di sovvenzionare ogni forma di competizione tra Stati membri o qualsiasi frammentazione del mercato interno.
Sulla scorta di tali principi la Commissione è stata invitata a continuare a coordinare le politiche dell'UE in questo settore e di procedere inoltre ad una valutazione anticipata del piano aziendale, verificandone la conformità con le norme in materia di aiuti di stato e di mercato interno.
La delegazione belga ha contribuito con una nota informativa ( 16693/09 ).
Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169)
La Commissione ha presentato brevemente la proposta ( 15234/09 ) volta a combattere l'impatto dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, dell'acidificazione, dell'eccessivo sfruttamento delle risorse e della perdita di biodiversità nel Mar Baltico mediante un progetto comune di ricerca e sviluppo (il programma "BONUS-169") realizzato dagli Stati membri baltici dell'UE ( 16768/09 ).
Progetto di reattore sperimentale a fusione ITER
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni della Commissione sui risultati di una riunione del consiglio dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER svoltasi a Cadarache (Francia) il 18 e 19 novembre.
Sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)
La Commissione ha informato il Consiglio riguardo alla sua comunicazione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (piano SET)" . Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) è stato avviato con le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2008 ed è volto ad uno sviluppo accelerato e a un'applicazione su vasta scala di tecnologie energetiche pulite, sostenibili ed efficienti, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea per il 2020 in materia di energia e di clima, nonché alla transizione a livello mondiale verso un'economia a basse emissioni di CO 2 entro il 2050.
P rogetto ELI (Extreme Light Infrastructure)
I ministri responsabili per la ricerca della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Romania si sono dichiarati pronti e disposti a costruire il progetto di ricerca ELI ed hanno invitato gli Stati membri a partecipare all'iniziativa ( 16197/09 ).
Commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE
La Commissione ha presentato brevemente una comunicazione ( 15058/09 ) che analizza l'impatto dell'attuale quadro strategico sulle vendite transfrontaliere di merci tramite internet. Il commercio elettronico è ancora ampiamente frammentato a livello nazionale, malgrado un notevole potenziale verso un aumento degli scambi transfrontalieri. Numerosi ostacoli normativi sono stati individuati in vari settori strategici.
Conferenza sui diritti dei consumatori nell'acquisizione di contenuti digitali
(Stoccolma, 4 novembre 2009)
La presidenza ha informato il Consiglio sui risultati della conferenza. 1
Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES)
La Commissione ha fornito una nota informativa ( 16546/09 ) sulla sua comunicazione su "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): sfide e fasi successive per la componente spaziale" ( 15496/09 ).
Giochi d'azzardo e scommesse nell'UE
Il Consiglio ha preso atto di una relazione della presidenza ( 16571/09 ) sul quadro giuridico relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'UE. La presidenza svedese ha organizzato una serie di riunioni di esperti sullo scambio delle migliori pratiche, ponendo un accento particolare sui costi socioeconomici del gioco d'azzardo, sulle misure in materia di responsabilità sul gioco d'azzardo e sui divieti di promuovere e favorire la complicità nei reati.
Commercializzazione dei prodotti da costruzione nel mercato interno
Il Consiglio ha preso atto di una relazione della presidenza sullo stato dei lavori relativi ai negoziati su un progetto di regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ( 16570/09 ).
Miglioramento della regolamentazione - esercitazioni pratiche sulla condivisione di buoni esempi
La presidenza ha presentato brevemente i risultati di un sondaggio in cui si invitavano gli Stati membri a presentare elenchi di buoni esempi di misure volte a migliorare la regolamentazione ed a riferire sui loro effetti ( 16596/09 ) .
Google Libri
La Commissione ha presentato ai ministri competenti in materia di competitività una relazione scritta relativa al progetto di transazione dell'azione di categoria pendente riguardo al progetto "Google Libri" project. La relazione è stata presentata anche al Consiglio "Istruzione, Gioventù e Cultura" del 26/27 novembre ( 15109/09 ).
Programma di lavoro della prossima presidenza
La delegazione spagnola ha informato il Consiglio sul programma di lavoro nel settore delle politiche della concorrenza nel corso del primo semestre del 2010. Il programma è in linea con quello messo a punto dalle presidenze spagnola, belga e ungherese relativo al periodo dal
gennaio 2010 al giugno 2011 ( 16771/09 ).
ALTRI PUNTI APPROVATI
MERCATO INTERNO
Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
Il Consiglio ha deciso di non opporsi all'adozione da parte della Commissione di un regolamento volto ad adeguare le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di cui:
alla direttiva 2004/17/CE che si applica agli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
alla direttiva 2004/18/CE che si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; e
alla direttiva 2009/81/CE che si applica agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.
AFFARI GENERALI
Attuazione del trattato di Lisbona - nomine
Il Consiglio ha adottato di comune accordo con il presidente eletto della prossima Commissione José Manuel Durăo Barroso, e conformemente all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 7 del trattato di Lisbona, l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione a partire dal termine dell'attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2014 ( 16937/09 ).
Parallelamente, il Consiglio europeo ha nominato, con l'accordo del presidente della Commissione e conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del trattato di Lisbona, la signora Catherine Ashton come alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a partire dal termine dell'attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2014 ( 1/09 ).
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma, del trattato di Lisbona, il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo.
AGRICOLTURA
Omologazione dei trattori agricoli o forestali - procedura di regolamentazione con controllo
Il Consiglio ha deciso di non opporsi ad una decisione della Commissione che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, una serie di direttive relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali. Conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo, il Consiglio può opporsi all'adozione da parte della Commissione di un atto che oltrepassa le competenze di esecuzione della Commissione, non è compatibile con lo scopo o il contenuto dello strumento di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità se il Comitato di regolamentazione ha sostenuto precedentemente le misure prospettate.
Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
Diritti dei consumatori nell'acquisizione di contenuti digitali