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Il 23 luglio 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/420/PESC del Consiglio1e la decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio2.
La decisione 2012/420/PESC del Consiglio rafforza l'applicazione delle misure restrittive relative alle armi e alle apparecchiature destinate alla repressione interna di cui alla decisione 2011/782/PESC, in particolare imponendo l'obbligo d'ispezionare, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutte le navi e gli aeromobili diretti in Siria, nei loro porti e aeroporti, e nelle loro acque territoriali se vi sono fondati motivi di ritenere che il carico di tali navi e aeromobili contenga beni vietati.
La decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio include altre persone ed entità nell'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.
Il paese aderente Croazia*, i paesi candidati ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, Montenegro*, Islanda+ e Serbia*, il paese del processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Albania e i paesi dell'EFTA Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, nonché la Repubblica moldova e la Georgia aderiscono a questa dichiarazione.
Essi provvederanno affinché le loro politiche nazionali siano conformi alla suddetta decisione del Consiglio.
L'Unione europea prende atto di questo impegno e se ne compiace.
Pubblicata il 24.7.2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196, pag. 59.
Pubblicata il 24.7.2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196, pag. 81.
La Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia continuano a partecipare al processo di stabilizzazione e associazione.
L'Islanda continua ad essere membro dell'EFTA e dello Spazio economico europeo.