MEMO/04/102
Bruxelles, 19 maggio 2004
La modificazione genetica (o ingegneria genetica, o tecnologia dell’ADN ricombinante), applicata per la prima volta negli anni 70, è uno dei metodi più recenti per introdurre caratteri nuovi nei microrganismi, nei vegetali e negli animali. Diversamente da altri metodi di miglioramento genetico, l'applicazione di questa tecnologia è strettamente regolamentata. Prima di poter essere immesso sul mercato dell'UE ogni prodotto od organismo geneticamente modificato è sottoposto a una procedura di autorizzazione nel corso della quale è accuratamente valutata la sua sicurezza per l’uomo, gli animali e l'ambiente.
Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i microrganismi geneticamente modificati (MGM) possono essere definiti come organismi e microrganismi il cui materiale genetico (l’acido desossiribonucleico o ADN) è stato modificato diversamente da come avviene in natura con la coniugazione o la ricombinazione genetica naturale. Spesso detta "biotecnologia moderna" o "tecnologia genetica", talvolta anche "tecnologia dell’ADN ricombinante" o "ingegneria genetica", questa tecnica permette di trasferire geni selezionati da un organismo ad un altro, anche tra specie diverse.
Gli OGM più comuni sono varietà di specie vegetali come il mais, la soia, la colza e il cotone, che sono state geneticamente modificate per renderle resistenti agli insetti nocivi e tolleranti diserbanti specifici.
La coltura di piante resistenti agli insetti permette di ridurre l'uso degli antiparassitari; quella di piante tolleranti diserbanti specifici ad ampio spettro permette di utilizzare tali diserbanti senza danneggiare le piante geneticamente modificate. L’impiego di diserbanti di questo tipo consente di evitare trattamenti ripetuti con polverizzazione di diserbanti che distruggono soltanto una o alcune specie di malerbe.
La normativa europea sugli OGM
Una normativa europea sugli OGM esiste fin dall’inizio degli anni 90 ed è stata introdotta per proteggere la salute dei cittadini e l'ambiente e al tempo stesso creare un mercato unificato della biotecnologia.
Emissione nell'ambiente
Quali sono i principali aspetti della direttiva 2001/18/CE?
La direttiva introduce:
- l’obbligo di sorveglianza successiva alla commercializzazione, anche per quanto riguarda gli effetti a lungo termine legati all'interazione con altri OGM e con l'ambiente;
- l’obbligo di fornire informazioni che consentano di identificare e individuare gli OGM e facilitino le ispezioni e i controlli successivi alla commercializzazione;
In che cosa consiste la procedura d'autorizzazione dell’emissione nell’ambiente di OGM?
In base alla direttiva 2001/18/CE, un'impresa che intende immettere in commercio un OGM deve presentare una domanda di autorizzazione all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà commercializzato per la prima volta.
La domanda deve comprendere una valutazione completa del rischio ambientale. Se l'autorità nazionale emette un parere favorevole all'immissione in commercio dell’OGM, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri tramite la Commissione europea.
In mancanza di obiezioni di altri Stati membri o della Commissione europea, l'autorità competente che ha proceduto alla valutazione iniziale concede l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, che vale per tutta l'Unione europea alle condizioni previste dall'autorizzazione.
Se sono sollevate e mantenute obiezioni, deve intervenire una decisione a livello di UE. La Commissione chiede in primo luogo il parere dei suoi comitati scientifici, composti da personalità indipendenti, altamente qualificate in campi quali la medicina, la scienza dell'alimentazione, la tossicologia, la biologia, la chimica o in altre discipline affini. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare mette a disposizione a questo scopo il proprio personale scientifico.
Se il parere scientifico è favorevole, la Commissione sottopone per parere un progetto di decisione al comitato di regolamentazione, composto di rappresentanti degli Stati membri. Se il comitato emette un parere favorevole, la Commissione adotta la decisione.
In caso contrario, il progetto di decisione è trasmesso al Consiglio dei ministri, che lo approva o lo respinge a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi, la Commissione adotta la decisione.
Nel corso della procedura di notifica, il pubblico è informato e può accedere ai dati pubblicati su Internet
come i sommari delle notifiche, le relazioni di valutazione delle autorità competenti e i pareri dei comitati scientifici.
Per le emissioni a fini di sperimentazione, le notifiche sono esaminate e l'eventuale autorizzazione è concessa dalle autorità dello Stato membro nel quale avviene l’emissione.
In che cosa consiste la procedura di valutazione del rischio ambientale?
La sicurezza degli OGM dipende dalle caratteristiche del materiale genetico inserito, dall'organismo finale prodotto, dell'ambiente in cui l’OGM è immesso e dall'interazione tra l’OGM e l'ambiente. La valutazione del rischio ambientale mira ad individuare e a valutare gli effetti potenzialmente negativi sulla salute umana e sull’ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, compresi gli effetti cumulativi a lungo termine, provocati dall’emissione deliberata o dall'immissione in commercio degli OGM. La valutazione del rischio ambientale deve tenere conto anche del modo in cui l'OGM è stato sviluppato e dei rischi potenziali connessi ai nuovi prodotti genetici derivati dall’OGM (ad esempio proteine tossiche o allergeniche) e la possibilità di trasferimento dei geni (ad esempio di geni della resistenza agli antibiotici).
La valutazione del rischio passa attraverso le seguenti fasi:
Quanti sono gli OGM di cui è stata autorizzata l’emissione nell'ambiente?
Secondo le norme relative all’emissione deliberata nell'ambiente (direttiva 2001/18/CE e, in precedenza, direttiva 90/220/CEE), 18 OGM sono stati finora autorizzati per vari impieghi: per la coltivazione, l’importazione o la trasformazione, alcuni come prodotti per l'alimentazione degli animali, altri come prodotti per l’alimentazione umana (cfr. allegato 1). Tra gli OGM vi sono specie vegetali, come il mais, la colza, la soia e la cicoria.
Ventiquattro domande di autorizzazione dell'immissione in commercio sono state presentate secondo la procedura prevista dalla direttiva 2001/18/CE (allegato 2); riguardano il mais, la colza, la barbabietola da zucchero, la soia, il cotone, il riso, la barbabietola da foraggio. Undici di queste domande si riferiscono solo all'importazione e alla trasformazione, mentre le altre comprendono anche la coltivazione.
Misure di salvaguardia nazionali
Alcuni Stati membri hanno invocato la cosiddetta "clausola di salvaguardia" della precedente direttiva 90/220/CE, in base alla quale uno Stato membro, se ha fondati motivi di considerare che un OGM che ha ottenuto un'autorizzazione scritta di immissione in commercio costituisca un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul suo territorio.
La clausola di salvaguardia è stata invocata in nove distinte occasioni: tre volte dall'Austria, due volte dalla Francia e una volta da Germania, Lussemburgo, Grecia e Regno Unito (allegato 5). Le prove scientifiche fornite da questi Stati membri per giustificare le misure adottate sono state sottoposte per parere ai comitati scientifici dell'UE. In tutti questi casi, i comitati hanno ritenuto che non vi fossero nuove prove tali da giustificare l'annullamento della decisione d'autorizzazione iniziale.
Nonostante la direttiva 90/220/CEE sia stata abrogata, i divieti restano in vigore e devono ora essere considerati alla luce della clausola di salvaguardia (articolo 23) della direttiva 2001/18/CE. A seguito dell’adozione della nuova normativa, la Commissione ha informato gli Stati membri che le misure adottate in conformità della direttiva 90/220/CEE sarebbero state ritirate e i divieti soppressi. La Commissione sta finalizzando le decisioni di soppressione dei divieti, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati.
Misure di salvaguardia nazionali relative ad alimenti geneticamente modificati
Un solo Stato membro ha invocato la clausola di salvaguardia (articolo 12) ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Nell'agosto 2000 l'Italia ha sospeso la commercializzazione e l'uso di prodotti derivati da quattro varietà di mais geneticamente modificato (MON 810 di Monsanto; T25 di Bayer Crop Science; Bt11 di Syngenta e MON 809 di Pioneer), che erano stati notificati con la procedura semplificata per i prodotti considerati "sostanzialmente equivalenti".
La Commissione ha immediatamente chiesto il parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, che nel settembre 2000 è giunto alla conclusione che i dati scientifici comunicati dalle autorità italiane non permettevano di considerare pericoloso per la salute umana l'uso dei prodotti alimentari geneticamente modificati in questione. La Commissione ha chiesto al governo italiano di abrogare il decreto emanato nell'agosto 2000.
Alimenti e mangimi geneticamente modificati
Quali sono i principali aspetti del regolamento n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati?
Il regolamento n. 1829/2003 riguarda gli OGM utilizzati nell’alimentazione umana e animale e contiene le norme che si applicano agli alimenti e ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM o sono ottenuti da OGM e agli alimenti che contengono ingredienti ottenuti da OGM (designati complessivamente con l’espressione "alimenti e mangimi geneticamente modificati"). Secondo quanto prescrive il regolamento, questi prodotti non devono:
Il regolamento istituisce una procedura comunitaria semplice, uniforme e trasparente per le domande di autorizzazione riguardanti l’OGM o i prodotti che ne derivano.
Non è quindi necessario chiedere autorizzazioni separate per l'uso di un OGM e per il suo uso negli alimenti o nei mangimi. Una sola valutazione del rischio e una sola autorizzazione valgono sia per l’OGM, sia per i suoi possibili usi. Il regolamento garantisce anche che episodi come quello del mais Starlink negli USA (un mais geneticamente modificato autorizzato soltanto per i mangimi e che è stato trovato in prodotti alimentari) non possano prodursi, perché gli OGM che possono essere destinati ad entrambi gli usi possono soltanto essere autorizzati (o non autorizzati) per entrambi gli usi.
In che cosa consiste la procedura di autorizzazione?
Il regolamento è basato sul principio "una porta, una chiave". È quindi possibile presentare una domanda unica per ottenere sia l'autorizzazione all’emissione deliberata di un OGM nell'ambiente, secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/18/CE, sia l'autorizzazione all’uso di un OGM negli alimenti e nei mangimi, secondo i criteri fissati dal regolamento n. 1829/2003. L’autorizzazione, valida in tutta la Comunità europea, è concessa in esito ad una procedura unica di valutazione del rischio, di competenza dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e di una procedura unica di gestione del rischio, in cui intervengono la Commissione e gli Stati membri tramite un comitato di regolamentazione.
Le domande sono presentate all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto deve essere per la prima volta immesso in commercio; devono definire chiaramente il campo d'applicazione, indicare quali parti sono riservate e includere un piano di monitoraggio, una proposta d'etichettatura ed un metodo di individuazione dei nuovi alimenti o mangimi geneticamente modificati. L'autorità nazionale accusa ricevuta della domanda per iscritto entro 14 giorni e informa l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). La domanda ed eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente sono messe a disposizione dell’AESA, che è responsabile della valutazione scientifica dei rischi per l'ambiente e per la salute umana ed animale. Il suo parere sarà reso noto al pubblico, che avrà la possibilità di formulare osservazioni.
In generale, l’AESA dispone di sei mesi per emettere il suo parere. Questo termine può essere prorogato se l’AESA deve chiedere informazioni supplementari al richiedente. Un progetto di documento d'indirizzo per la valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate e degli alimenti e mangimi è disponibile presso l’AESA.
(http://efsa.europa.eu/consultation/372/consultation_guidance_gmo_01_en1.pdf)
Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell’AESA e sulla base di tale parere, la Commissione redige una proposta di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione. La proposta deve essere approvata a maggioranza qualificata dai rappresentanti degli Stati membri che siedono nel Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.
Se il Comitato emette parere favorevole, la Commissione adotta la decisione. In caso contrario, il progetto di decisione è sottoposto al Consiglio dei ministri per adozione o rifiuto a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi, la Commissione può adottare la decisione.
I prodotti autorizzati devono essere iscritti in un registro pubblico degli alimenti e mangimi geneticamente modificati. Le autorizzazioni sono concesse per un periodo di 10 anni e sono eventualmente subordinate ad un programma di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Le autorizzazioni sono rinnovabili per periodi decennali.
Quanti OGM destinati a essere utilizzati in prodotti alimentari sono stati autorizzati?
Possono essere legalmente commercializzati nell’UE i prodotti derivati da 16 OGM (v. allegato 3):
Questi prodotti sono stati notificati come sostanzialmente equivalenti, conformemente al regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Attualmente sono in diverse fasi della procedura di autorizzazione nove prodotti alimentari derivati da OGM (tra cui mais, barbabietola da zucchero e soia geneticamente modificati). Sono indicati all'allegato 4.
Quali mangimi geneticamente modificati sono stati autorizzati?
Prima dell'entrata in vigore del regolamento sugli alimenti e sui mangimi geneticamente modificati, non esisteva una normativa comunitaria sull'uso specifico di materiale derivato da OGM nei prodotti per l'alimentazione degli animali. Otto OGM sono stati autorizzati conformemente alla direttiva 90/220/CEE per l’uso nell'alimentazione animale; quattro varietà di mais, tre di colza e una di soia.
Quali sono le norme in vigore sulle sementi geneticamente modificate?
La normativa comunitaria sulle sementi, in particolare la direttiva 98/95/CE, precisa che le autorità nazionali che hanno autorizzato l'uso di sementi sul loro territorio devono darne comunicazione alla Commissione. La Commissione esamina i dati forniti dallo Stato membro interessato e la loro conformità alla normativa comunitaria sulle sementi.
Se la conformità è accertata, la Commissione iscrive la varietà in questione nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" e le sementi possono essere commercializzate in tutta l'UE. La normativa sulle sementi prescrive che le varietà di sementi geneticamente modificate devono essere autorizzate conformemente alla direttiva 2001/18/CE prima dell’iscrizione nel catalogo comune e della loro commercializzazione nell'UE. Se le sementi sono destinate all'alimentazione umana, devono anche essere autorizzate conformemente al regolamento sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati.
Le varietà di sementi geneticamente modificate devono essere etichettate conformemente alla direttiva 98/95/CE del Consiglio. L'etichetta deve indicare chiaramente che si tratta di una varietà geneticamente modificata. Anche la normativa sulla commercializzazione del materiale di riproduzione forestale prescrive l'autorizzazione preventiva del materiale geneticamente modificato conformemente alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE. Sono state inoltre adottate norme comunitarie che disciplinano la commercializzazione del materiale viticolo conformemente alla direttiva 2001/18/CE.
Altre norme riguardanti le condizioni di coltura e altri requisiti di purezza relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi di varietà tradizionali, nonché norme dettagliate sull'etichettatura saranno proposte tra breve.
Etichettatura e tracciabilità degli OGM
Perché esistono norme comunitarie specifiche sulla tracciabilità degli OGM?
La tracciabilità consente di seguire il percorso dei prodotti contenenti od ottenuti da OGM nella catena di produzione e di distribuzione. L'obiettivo generale è di facilitare:
Quali sono le norme sulla tracciabilità degli OGM?
In base al regolamento n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura, gli operatori trasmettono e conservano informazioni sui prodotti contenenti o costituiti da OGM in ogni fase dell'immissione in commercio.
In particolare, le norme prevedono che:
La trasmissione e la conservazione di queste informazioni limiteranno la necessità di prelevare campioni dei prodotti e di analizzarli.
Come funziona in pratica la tracciabilità?
La tracciabilità può essere definita come la possibilità di seguire le tracce dei prodotti attraverso la catena di produzione e di distribuzione. Ad esempio, se all'origine della produzione vi è una semente geneticamente modificata, l'impresa che la commercializza dovrà informare ogni acquirente del fatto che si tratta di un prodotto geneticamente modificato e fornirgli informazioni più specifiche che permettano di identificare chiaramente l’OGM in questione. L'impresa ha anche l’obbligo di tenere un registro degli operatori che hanno acquistato la semente.
Analogamente, l'agricoltore dovrà informare ogni acquirente del suo raccolto del fatto che esso è stato ottenuto da sementi geneticamente modificate e tenere un registro degli operatori a cui ha venduto i suoi prodotti.
La regolamentazione si applica a tutti gli OGM la cui immissione in commercio è stata autorizzata dall'UE, cioè a tutti i prodotti, compresi alimenti e mangimi, contenenti o costituti da OGM, ad esempio alle sementi che sono state geneticamente modificate e alle grandi forniture di cereali geneticamente modificati, come la soia e il mais.
La regolamentazione riguarda anche gli alimenti e i mangimi derivati da OGM, ad esempio il concentrato di pomodoro e il ketchup prodotti con pomodori o fecola geneticamente modificati, l’olio o la farina prodotti con mais geneticamente modificato.
Quali sono le norme sull’etichettatura dei prodotti geneticamente modificati?
Il regolamento n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura prescrive che sulle etichette degli alimenti e dei mangimi contenenti o costituiti da OGM figuri un'informazione completa. Per tutti i prodotti alimentari, come gli oli di soia o di mais ottenuti da soia o mais geneticamente modificati, e per tutti gli ingredienti alimentari, come nel caso dei biscotti contenenti olio di mais ottenuto da mais geneticamente modificato, sull’etichetta deve figurare l’indicazione "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" o "Questo prodotto contiene [nome dell’organismo o degli organismi] geneticamente modificato[i)". Lo scopo è di informare i consumatori e gli allevatori della natura esatta e delle caratteristiche dell’alimento o del mangime, affinché possano fare le loro scelte con cognizione di causa.
Le stesse norme si applicano all'alimentazione animale, in particolare ai mangimi composti contenenti soia geneticamente modificata. Anche i mangimi al glutine di mais ottenuto da mais geneticamente modificato devono essere etichettati in modo da fornire agli allevatori informazioni precise sulla composizione e le proprietà dei mangimi.
Soglie d'etichettatura: tracce minime di OGM possono comparire in alimenti e mangimi di tipo tradizionale nel corso della coltura, del raccolto, del trasporto e della trasformazione. Piaccia o no, la realtà è ormai questa. È un fenomeno che non riguarda soltanto gli OGM. È praticamente impossibile produrre alimenti, mangimi o sementi puri al 100%.
Tenendo conto di questo, e per garantire la certezza giuridica, la normativa prevede soglie al di sopra delle quali gli alimenti e i mangimi di tipo tradizionale devono essere etichettati come prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM od ottenuti da OGM. La presenza di materiale geneticamente modificato in alimenti di tipo tradizionale non deve essere indicata sull'etichetta se è inferiore allo 0,9% e se può esserne dimostrato il carattere accidentale e tecnicamente inevitabile.
La carne o il latte di un animale nutrito con mangimi geneticamente modificati saranno etichettati come prodotti geneticamente modificati?
Conformemente alle norme comunitarie generali in materia d'etichettatura, il regolamento non prescrive che siano etichettati come prodotti geneticamente modificati la carne, il latte o le uova ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con prodotti medicinali geneticamente modificati.
Perché la nuova regolamentazione autorizza la presenza di tracce di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione scientifica favorevole ma non è stato ancora ufficialmente autorizzato?
La presenza accidentale o involontaria di materiale geneticamente modificato in prodotti immessi in commercio nell'Unione europea è difficilmente evitabile e può prodursi nel corso della coltura, della manipolazione, dello stoccaggio e del trasporto. È una situazione che può verificarsi per i prodotti originari dell'UE come dei paesi terzi.
Il problema non riguarda esclusivamente gli OGM. È praticamente impossibile produrre alimenti, mangimi e sementi puri al 100 %.
Il regolamento tiene conto di questa realtà e definisce le condizioni specifiche in cui la presenza tecnicamente inevitabile di OMG non ancora ufficialmente autorizzati è tollerata.
Alcuni OGM sono stati oggetto di valutazione da parte dei comitati scientifici, che li hanno considerati privi di rischi per l'ambiente e per la salute, ma la loro autorizzazione definitiva resta in sospeso. Il regolamento autorizza la presenza di questi OGM, senza obblighi di tracciabilità ed etichettatura, in proporzione non superiore allo 0,5%. Oltre questa soglia, l'immissione in commercio del prodotto è vietata.
Il presupposto è che la presenza di questo materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile e che i comitati scientifici competenti o l’Autorità europea per la sicurezza alimentare abbiano proceduto ad una valutazione scientifica dei rischi e siano giunti alla conclusione che il materiale non presenta rischi per l'ambiente e la salute umana. Il regolamento limita l'applicazione di questa soglia a tre anni e prevede che sia messo a disposizione del pubblico un metodo di identificazione.
Questa deroga è destinata a risolvere il problema incontrato da operatori che hanno cercato di evitare gli OGM, ma constatano che il loro prodotto finale contiene una piccola percentuale di materiale geneticamente modificato a seguito di una contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.
Coesistenza
Quali sono le regole di coesistenza di pratiche agricole diverse?
Le colture geneticamente modificate avranno logicamente effetti sull'organizzazione delle produzioni agricole. La circolazione del polline tra campi vicini è un fenomeno naturale e vi sono passaggi di polline dalle colture geneticamente modificate alle colture tradizionali e viceversa. A causa degli obblighi di etichettatura per gli alimenti e mangimi geneticamente modificati, questo può avere conseguenze economiche per gli agricoltori che intendono coltivare prodotti destinati all’alimentazione umana o animale non qualificati come “geneticamente modificati”. La coesistenza deve permettere agli agricoltori di scegliere tra produzione tradizionale, biologica o geneticamente modificata, nel rispetto degli obblighi di legge in fatto di etichettatura e di purezza.
Il 5 marzo 2003 la Commissione ha deciso di affidare agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, il compito di elaborare e attuare misure di gestione della coesistenza. Il 23 luglio 2003 la Commissione ha adottato una raccomandazione (2003/556/CE) che fissa orientamenti per l'elaborazione di strategie e di migliori pratiche nazionali che garantiscano la coesistenza delle colture geneticamente modificate, tradizionali e biologiche.
Gli orientamenti sottolineano la necessità di definire una strategia di coesistenza in modo trasparente, sulla base di prove scientifiche e in cooperazione con tutte le parti interessate. Essi fanno riferimento all'esperienza acquisita con le pratiche di segregazione esistenti (ad esempio nella produzione di sementi certificate) e affermano l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra gli interessi degli agricoltori dei vari tipi di produzione.
Le misure destinate a garantire la coesistenza, secondo questi orientamenti, devono essere efficaci ed economicamente efficienti, senza andare oltre quanto è necessario per rispettare le soglie europee per l'etichettatura degli OGM e devono adeguarsi alla specificità dei diversi tipi di colture, dato che il rischio di commistione varia notevolmente da una coltura all'altra: per alcune colture il rischio è elevato (ad es. per la colza), per altre è piuttosto basso (ad es. per le patate). Inoltre, occorre tenere pienamente in considerazione gli aspetti regionali.
Agli agricoltori va assicurata la libertà di scegliere il tipo di produzione che preferiscono, senza che venga loro imposta la necessità di alterare schemi produttivi già radicati nella loro area. In generale, durante la fase di introduzione di un nuovo tipo di produzione in una regione, agli agricoltori che introducono tale nuovo tipo spetta la responsabilità di attuare le misure necessarie per limitare la commistione.
Gli orientamenti indicano che per migliorare le misure nel tempo è fondamentale garantire costantemente il monitoraggio, la valutazione e la condivisione tempestiva delle migliori pratiche.
Va data priorità alle misure di gestione applicabili a livello di azienda agricola e alle misure destinate a stabilire una cooperazione tra aziende confinanti. Se è dimostrato che queste misure non sono in grado di garantire la coesistenza, possono essere prese in considerazione misure di carattere regionale (ad es. restrizione della coltura di un determinato tipo di OGM in una regione).
Misure del genere vanno applicate solo a specifiche colture che si rivelino incompatibili con la tutela della coesistenza e la loro scala geografica dovrebbe essere il più possibile ridotta. Le misure di portata regionale devono essere giustificate per ciascuna coltura e ciascun tipo di prodotto (ad es. separatamente per le sementi e per le colture).
Contesto internazionale
Le nuove norme sull'etichettatura sono conformi alle norme del commercio internazionale?
La nuova regolamentazione tiene conto degli impegni dell'UE in materia di scambi commerciali internazionali e dei requisiti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza per quanto riguarda gli obblighi degli importatori. Il sistema europeo di autorizzazione degli OGM è conforme alle regole dell'OMC: è chiaro, trasparente e non discriminatorio.
Quali sono le norme riguardanti gli scambi di OGM con i paesi terzi?
L'UE ha aderito al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, allegato alla convenzione sulla diversità biologica del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, entrato in vigore l'11 settembre 2003. L'obiettivo generale di questa convenzione è di stabilire norme comuni per i movimenti transfrontalieri di OGM per garantire, su scala mondiale, la tutela della biodiversità e della salute umana.
L'attuazione del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza nella normativa comunitaria si basa su tutta una serie di norme in materia di biotecnologia che si applicano all'uso degli OGM nell'Unione europea, comprese le importazioni. La direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati è al centro di questo quadro giuridico ed è completata dal regolamento relativo ai movimenti transfrontalieri degli OGM, adottato nel luglio 2003.
I principali elementi di tale regolamento sono i seguenti:
Annex 1
GMO PRODUCTS
APPROVED UNDER DIRECTIVE 90/220/EEC AS OF MARCH 2001
|
Product
|
Notifier
|
|
|
1. Vaccine against Aujeszky's disease
|
Vemie Veterinär Chemie GmbH
|
18.12.92
|
|
2. Vaccine against rabies
|
Rhône-Mêrieux
C/B/92/B28 & C/F/93/03-02 |
19.10.93
|
|
3. Tobacco tolerant to bromoxynil
|
SEITA
C/F/93/08-02 |
08.06.94
|
|
4. Vaccine against Aujeszky's disease (further
uses)[3]
|
Vemie Veterinär Chemie GmbH
C/D/92/I-1 |
18.07.94
|
|
5. Male sterile swede rape resistant to glufosinate ammonium (MS1,
RF1)
Uses : breeding activities |
Plant Genetic Systems
C/UK/94/M1/1 |
06.02.96
|
|
6. Soybeans tolerant to glyphosate
Uses : import and processing |
Monsanto
C/UK/94/M3/1 |
03.04.96
|
|
7. Male sterile chicory tolerant to glufosinate ammonium
Uses : breeding activities |
Bejo-Zaden BV
C/NL/94/25 |
20.05.96
|
|
8. Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium
(Bt-176) |
Ciba-Geigy
C/F/94/11-03 |
23.01.97
|
|
9. Male sterile swede rape
tolerant to glufosinate ammonium (MS1, RF1)[4] Uses : import and processing |
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/A |
06.06.97
(not finally approved by F) |
|
Product
|
Notifier
|
|
|
10. Male sterile swede rape tolerant to glufosinate ammonium (MS1,
RF2)[7]
|
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/B |
06.06.97
(not finally approved by F) |
|
11. Test kit to detect antibiotic residues in milk
|
Valio Oy
C/F1/96-1NA |
14.07.97
|
|
12. Carnation lines with modified flower colour
|
Florigene
C/NL/96/14 |
01.12.97
(MS consent) |
|
13. Swede rape tolerant to glufosinate ammonium (Topas 19/2)
Uses : import and processing |
AgrEvo
C/UK/95/M5/1 |
22.04.98
|
|
14. Maize tolerant to glufosinate ammonium (T25)
|
AgrEvo
C/F/95/12/07 |
22.04.98
|
|
15. Maize expressing the Bt cryIA(b) gene (MON 810)
|
Monsanto
C/F/95/12-02 |
22.04.98
|
|
16. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt
cryIA(b) gene (Bt-11)
Uses : import and processing |
Novartis
(formerly Northrup King) C/UK/96/M4/1 |
22.04.98
|
|
17. Carnation lines with improved vase life
|
Florigene
C/NL/97/12 |
20.10.98
(MS consent)
|
|
18. Carnation lines with modified flower colour
|
Florigene
C/NL/97/13 |
20.10.98
(MS consent)
|
Annex 2
GMO PRODUCTS
NOTIFICATIONS RECEIVED BY THE
COMMISSION
UNDER DIRECTIVE 2001/18/EC
|
Product notification details
|
Company
|
Stage
|
|---|---|---|
|
1. Maize hybrid MON810 x NK603 (glyphosate-tolerant and containing Bt
toxin)
Received by UK under Dir 90/220/EC. (C/GB/02/M3/03) Received by the Commission under Dir 2001/18 : 15/01/03 Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation. |
Monsanto
|
Consideration of assessment report and notification by Member States (60
day period)
|
|
2. Oil seed rape – herbicide resistant GT 73
Received by the Netherlands (C/NL/98/11) under Dir 90/220/EC. Received by the Commission under Dir 2001/18 : 16/1/03 Uses: import and uses in feed and industrial processing, not for cultivation. |
Monsanto
|
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory
Committee.
|
|
3. Maize Roundup Ready NK603, tolerant to glyphosate
herbicide
Received by Spain (C/ES/00/01) under Dir 90/220 : 21/12/2000 Received by the Commission under Dir 2001/18 : 17/01/03 Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation. |
Monsanto
|
Draft Proposal with Council
|
|
4. Potato with altered starch composition
from Sweden (C/SE/96/3501) Received by the Commission under Dir 90/220: 20.05.98 Favourable opinion of EU Scientific Committee 18.07.02 Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 24/01/03 Uses: for cultivation and production of starch, not for use as human food. |
AMYLOGENE
HB |
Consideration of assessment report and notification by Member States (60
day period)
|
|
5. Oilseed rape (Ms8, Rf3)
from Belgium (C/BE/96/01) Received by the Commission: under Dir 90/220 16.01.97 Favourable opinion of EU Scientific Committee 19.05.98 Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03 Uses: import and cultivation in the EU, uses in feed and industrial processing. |
Bayer CropScience
|
Consideration of assessment report and notification by Member States (60
day period)
|
|
6. Soybeans Glufosinate tolerant (Events A 2704-12 & A
5547-127)
from Belgium (C/BE/98/01) Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03 Uses: import only, not for cultivation |
Bayer CropScience
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
7. Roundup Ready sugar beet (event T9100152), glyphosate
tolerant
from Belgium C/BE/99/01 Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03 Uses: for cultivation and use in animal feed, processing of sugar and other products. |
Monsanto/
Syngenta |
Withdrawn
|
|
8. Oilseed rape tolerant for glufosinate-ammonium
herbicides.
(FALCON GS40/90pHoe6/Ac) from Germany (C/DE/96/5) Received by the Commission under Dir 90/220: 25.11.96 Opinion of EU Scientific Committee 27.07.98 Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03 Uses: for import and cultivation |
Bayer CropScience
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
9. Oilseed rape tolerant for glufosinate (Liberator pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/98/6) Received by the Commission under Dir 90/220: 29.10.98 Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00 Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03 Uses: for import and cultivation |
Bayer CropScience
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
10. Roundup Ready Sugar Beet event H7-1 (tolerant to
glyphosate)
from Germany C/DE/00/8 Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03 Uses: for cultivation and use in processing of sugar and other processed products. |
KWS SAAT AG/Monsanto
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
11. Maize MON 863 X MON 810 (protection against certain insect
pests)
from Germany C/DE/02/9 (6788-01-09) Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03 Uses:, for import and use of grain and grain products, not for cultivation. |
Monsanto
|
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory
Committee.
|
|
12. Oilseed rape (event T45) tolerant for glufosinate-ammonium
herbicide
from UK C/GB/04/M5/4 (Replacing C/GB/99/M5/2 received by the Commission on 10/2/03 and withdrawn on 26/3/04). Received by the Commission under Dir 2001/18: 30/03/04 Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation. |
Bayer CropScience
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
13. Maize herbicide and insect resistant (line 1507 --
CRY1F)
Received by the Netherlands (C/NL/00/10) under Dir 90/220/EC. Received by the Commission under Dir 2001/18 : 12/02/03 Uses: import and processing, not for cultivation |
Pioneer/
Mycogen Seeds |
Submitted to EFSA for Opinion
|
|
14. Insect-protected Cotton expressing the Bt cryIA(c) gene
(line 531)
from Spain (C/ES/96/02) Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97 Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98 Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03 Uses: for import, processing and cultivation |
Monsanto
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
15. Roundup Ready Cotton tolerant to herbicide (line 1445)
from Spain (C/ES/97/01) Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97 Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98 Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03 Uses: for import, processing and cultivation |
Monsanto
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
16. Maize 1507 (or Bt Cry1F 1507)
Received by Spain (C/ES/01/01) 11/7/2001 under Dir 90/220/EC. Received by the Commission under Dir 2001/18: 13/2/03 Uses: Cultivation |
Pioneer/
Mycogen Seeds |
Consideration of assessment report and notification by Member States (45
day period)
|
|
17. Roundup Ready Fodder beet (line A5/15)
from Denmark (C/DK/97/01) Received by the Commission under Dir 90/220: 09.10.97 Favourable opinion of EU Scientific Committee 23.06.98 Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 26/02/03 Uses: for cultivation and animal feed. |
DLF-Trifolium, Monsanto and Danisco Seed
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
18. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt
cryIA(b) gene (Bt-11)
from France (C/F/96/05-10) Received by the Commission under Dir 90/220: 12.04.99 and 03.05.99 respectively Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00 Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 16.6.2003 Uses : for cultivation, feed and industrial processing |
Syngenta Seeds SAS
|
Submitted to EFSA for Opinion
|
|
19. Bromoxynil-tolerant cotton lines 10215 and 10222
from Spain (C/ES/99/01) Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 18.07.2003 Uses : for importation and processing to non-viable products |
Stoneville Pedigreed Seed Company
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
20. NK603 Roundup Ready® maize
from Spain (C/ES/03/01) Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 22/07/2003 Uses: Cultivation |
Monsanto
|
Application with lead competent authority (90 day period)
|
|
21. Rice tolerant to glufosinate-ammonium, event LLRICE62
from UK (C/GB/03/M5/3) Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 3/9/2003 Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation. |
Bayer CropScience Ltd.
|
Consideration of assessment report and notification by Member States (60
day period)
|
|
22. NK603 X MON 810 maize from Spain (C/ES/04/01)
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 12/1/2004 Uses: import and use in feed and industrial processing, and for cultivation. |
Monsanto
|
Application with lead competent authority (90 day period)
|
|
23. Cotton, insect resistant (281-24-236/3006-210-23) from the
Netherlands (C/NL/04/01)
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 18/2/2004 Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation |
Agrigenetics Inc.
d/b/a Mycogen Seeds, c/o Dow AgroSciences |
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
|
24. Cotton (LLCotton25) glufosinate tolerant from Spain
(C/ES/04/02)
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 26/3/2004 Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation |
Bayer CropScience
|
Application to be transformed into an application under Regulation
1829/2003 on GM Food and Feed
|
Annex 3
GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS AUTHORISED IN THE EUROPEAN
UNION
|
|
EVENT
|
CROP
|
APPLICANT
|
TRAIT
|
POTENTIAL FOOD USES
|
DATE
|
LEGAL BASIS
|
|
1
|
GTS 40/3/2
|
Soybean
|
Monsanto
|
Insect protection and herbicide tolerance
|
Soy foods. Soy foods include soy beverages, tofu, soy oil, soy flour, lecithin. |
03.04.1996
|
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
|
|
2
|
Bt 176
|
Maize
|
Ciba-Geigy
|
Insect protection and herbicide tolerance
|
Maize foods. Maize foods include kernels, oil, maize flour, sugar, syrup. |
23.01.1997
|
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
|
|
3
|
TOPAS 19/2
|
Oilseed rape
|
AgrEvo
|
Herbicide tolerance
|
|
24.06.1997
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
4
|
MS1 / RF2
|
Oilseed rape
|
Plant Genetic Systems
|
Herbicide tolerance
|
Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may |
24.06.1997
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
5
|
MS1 / RF1
|
Oilseed rape
|
Plant Genetic Systems
|
Herbicide tolerance
|
include fried foods, baked products and snack foods. |
24.06.1997
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
6
|
GT 73
|
Oilseed rape
|
Monsanto
|
Herbicide tolerance
|
|
21.11.1997
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
7
|
MON 810
|
Maize
|
Monsanto
|
Insect protection
|
|
06.02.1998
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
8
|
T 25
|
Maize
|
AgrEvo
|
Herbicide tolerance
|
Maize derivatives. These may include maize oil, maize flour, sugar and
syrup. Products made with maize
|
06.02.1998
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
9
|
Bt 11
|
Maize
|
Novartis
|
Insect protection
|
derivatives may include snack foods, baked foods, fried foods, confectionary and soft drinks. |
06.02.1998
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
10
|
MON 809
|
Maize
|
Pioneer
|
Insect protection
|
|
23.10.1998
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
11
|
Falcon GS 40/90
|
Oilseed rape
|
Hoechst / AgrEvo
|
Herbicide tolerance
|
|
08.11.1999
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
12
|
Liberator L62
|
Oilseed rape
|
Hoechst / AgrEvo
|
Herbicide tolerance
|
Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may include fried foods,
baked foods and snack foods.
|
08.11.1999
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
13
|
MS8/RF3
|
Oilseed rape
|
Plant Genetic Systems
|
Herbicide tolerance
|
|
26.04.2000
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
14
|
1445
|
Cotton
|
Monsanto
|
Herbicide tolerance
|
Cottonseed oil. Products made with cottonseed oil may |
19.12.2002
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
15
|
531
|
Cotton
|
Monsanto
|
Insect protection
|
include fried foods, baked foods and snack foods.
|
19.12.2002
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
|
|
16
|
pRF69/pRF93
|
Bacillus subtilis
|
F. Hoffmann - La Roche
|
Riboflavin
|
Vitamin B2
|
23.03.2000
|
Reg. (EC) 258/97 - Art. 5
|
Annex 4
GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS PENDING AUTHORISATION IN THE EUROPEAN UNION
|
|
EVENT
|
CROP
|
APPLICANT
|
TRAIT
|
FOOD USES
|
INITIAL ASSESSMENT
|
SCIENTIFIC OPINION
|
LEGAL BASIS /
Stage of procedure |
|
1
|
Bt 11
|
Maize
|
Syngenta
|
Insect resistance
|
Processed sweet maize.
|
NL – 27/04/2000
|
SCF – 13.03.2002
|
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Back to Commission on 4 May 2004, since no qualified majority was reached
in Council
|
|
2
|
GA 21
|
Maize
|
Monsanto
|
Herbicide tolerance
|
Maize and maize derivatives
|
NL – 21/12/1999
|
SCF – 02.02.1999
|
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
|
|
3
|
NK 603
|
Maize
|
Monsanto
|
Herbicide tolerance
|
Maize and maize derivatives
|
NL – 13/08/2002
|
EFSA – 04.12.2003
|
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Opinion by Member States on Commission proposal scheduled for the meeting
of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 30 April
2004
|
|
4
|
MON 863
|
Maize
|
Monsanto
|
Insect protection
|
Maize and maize derivatives
|
DE – 08/04/2003
|
EFSA – Opinion adopted on 2April 2004
|
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
|
|
5
|
MON 863 x
MON 810 |
Maize
|
Monsanto
|
Insect protection
|
Maize and maize derivatives
|
DE – 08/04/2003
|
EFSA - pending
|
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
|
|
6
|
1507
|
Maize
|
Pioneer
|
Insect protection
|
Maize and maize derivatives
|
NL – 04/11/2003
|
EFSA - pending
|
Reg. (EC) 258/97 – Art. 7
|
|
7
|
MaisGard/RoundupReady
|
Maize
|
Monsanto
|
Insect protection and herbicide tolerance
|
Maize and maize derivatives
|
NL – pending
|
|
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
|
|
8
|
RoundupReady Sugar Beet
|
Sugar Beet
|
Monsanto
|
Herbicide tolerance
|
Sugar Beet derivatives
|
NL – pending
|
|
Application withdrawn on 16 April 2004
|
|
9
|
Liberty Link Soybean
|
Soybean
|
AgrEvo
|
Herbicide tolerance
|
Soybean derivatives
|
B – pending
|
|
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
|
Annex 5
GMO PRODUCTS
INVOCATION OF ARTICLE 16 UNDER
DIRECTIVE 90/220/EEC
|
Member State and date of invocation
|
Product details and date of Scientific Opinion
|
|---|---|
|
1. France (20.11.98)
|
Male sterile swede rape resistant to glufosinate
MS1/RF1
Uses: Cultivation for breeding activities (seed production) Product approval: 1996 Scientific Committee Opinion: 18.05.99 |
|
2. Austria (14.02.97)
3. Luxembourg (17.03.97) 4. Germany (04.04.00) |
Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium (Bt-176)
Uses: All uses (cultivation, food and feed, processing) Product approval: 1997 Scientific Committee Opinion: 21.03.97 (2 and 3 opposite) 10.04.97 (2 and 3 opposite) 12.05.97 (2 and 3 opposite) 09.11.00 (4 opposite) |
|
5. Greece (03.11.98)
6. France (20.11.98) |
Swede rape tolerant to glufosinate (Topas 19/2)
Uses: Import, storage and processing (no cultivation) Product approval: 1998 Scientific Committee Opinion: 18.05.99 |
|
7. Austria (01.06.99
|
Maize expressing the Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Uses: All uses (cultivation, food and feed, processing) Product approval: 1998 Scientific Committee Opinion: 24.09.99 |
|
8. Austria (08.05.00)
9. United Kingdom (13.07.01) |
Maize tolerant to glufosinate (T25)
Uses: All uses (cultivation, food and feed, processing) Product approval: 1998 Scientific Committee Opinion: 30.11.00 (8 opposite) 08.11.01 (9 opposite) |