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La Commissione ha approvato la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica della Bielorussia dall'altro. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle direttive di negoziato, il 5 ottobre 1992, le trattative con la Repubblica della Bielorussia si sono svolte nel corso del 1993 e 1994. Dopo tre serie di negoziati l'accordo è stato siglato il 22 dicembre 1994. Si tratta di un accordo misto riguardante settori di competenza comunitaria e nazionale concluso per un periodo iniziale di dieci anni. L'accordo apre un dialogo politico. Esso comporta disposizioni riguardanti gli scambi di merci, le condizioni inerenti all'occupazione, l'insediamento e l'attività delle società, la prestazione transfrontaliera di servizi, i pagamenti e i capitali, la concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché la cooperazione legislativa, economica, culturale e finanziaria. L'accordo contiene una clausola condizionale "diritti dell'uomo" che permette la sospensione dell'accordo, anche unilaterale, in caso di violazione degli elementi essenziali dell'accordo, ovvero il rispetto dei principi democratici, dei diritti dell'uomo e dei principi dell'economia di mercato. L'accordo crea una struttura istituzionale che comprende un consiglio di cooperazione, un comitato di cooperazione e una commissione parlamentare di cooperazione. L'accordo presuppone la futura creazione di una zona di libero scambio. Nel 1998 si esaminerà la situazione per valutare se potranno iniziare i relativi negoziati. Portate a termine le procedure relative alla conclusione dell'accordo, quest'ultimo potrà essere firmato e ratificato dalle parti (Stati membri, Comunità e Repubblica di Bielorussia) ed entrare in vigore. * * * |
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