IP/09/731
Bruxelles, 11 maggio 2009
Nel contesto di una situazione economica globale difficile Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: "Sono stati presi provvedimenti significativi per garantire la protezione dei cittadini che viaggiano in aereo. Questo ha fatto aumentare i costi della sicurezza per i passeggeri. Dobbiamo adottare misure che assicurino la fornitura dei servizi di sicurezza più efficace in rapporto ai costi."
Attualmente la copertura dei costi inerenti alla sicurezza dell'aviazione è regolamentata a livello nazionale. Le informazioni fornite ai passeggeri su tali costi possono tuttavia essere inadeguate e le compagnie aeree non sono consultate sistematicamente in tutti gli aeroporti dell'UE. Questa situazione impedisce che si crei un'autentica parità di condizioni tra gli aeroporti e le compagnie aeree, parità che è fondamentale nella situazione particolarmente critica in cui versa l'intero settore dell'aviazione.
In una recente relazione la Commissione conclude che, per garantire una concorrenza leale e non distorta fra compagnie aeree e fra aeroporti, è essenziale fissare diritti per le misure di sicurezza non discriminatori e strettamente aderenti ai costi[1]. Per questo la Commissione europea propone i seguenti principi comuni per la riscossione dei diritti connessi alle misure di sicurezza negli aeroporti della Comunità.
1. Non discriminazione: i diritti per le misure di sicurezza non devono creare discriminazioni fra i passeggeri del trasporto aereo o fra le compagnie aeree.
2. Consultazione: le compagnie aeree devono essere consultate sui diritti per le misure di sicurezza obbligatoriamente e periodicamente (almeno una volta all'anno). Prima di prendere una decisione gli aeroporti devono tener conto dei pareri delle compagnie aeree e, se non viene raggiunto un accordo, devono giustificare le loro decisioni.
3. Trasparenza: la trasparenza deve essere garantita a tre livelli distinti:
4. Aderenza ai costi: i diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza e devono tener conto degli aiuti e delle sovvenzioni erogati dalle autorità per garantire la sicurezza, del costo del finanziamento delle infrastrutture e dei costi delle installazioni e delle operazioni di sicurezza.
5. Autorità di vigilanza indipendente e risoluzione di controversie: in ciascuno Stato membro deve essere istituita un'autorità indipendente atta ad assicurare la corretta applicazione delle misure nonché una procedura per la risoluzione delle controversie fra gli aeroporti e gli utenti.
[1] Relazione della Commissione sul finanziamento della sicurezza dell'aviazione, COM(2009) 30 definitivo, 2.2.2009.