IP/08/520
Bruxelles, 3 aprile 2008
La Grecia, l’Italia, il Lussemburgo e il Portogallo hanno omesso di comunicare i rispettivi provvedimenti nazionali che danno attuazione alla direttiva comunitaria[1] relativa all’attuazione della normativa sociale europea nell’ambito dei trasporti su strada. Il termine ultimo per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri scadeva il 1° aprile 2007.
Ai fini del suo corretto recepimento, la direttiva dispone che il numero dei controlli che ciascuno Stato membro organizza per garantire l’osservanza delle disposizioni in materia sociale (tempi di guida e periodi di riposo) debbano aumentare gradualmente dall’attuale 1% dei giorni di lavoro effettivo al 2% nel 2008 e al 3% nel 2010. Un ulteriore requisito prescritto dalla direttiva consiste nell’organizzazione, almeno sei volte l’anno, di controlli concertati da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato; la direttiva prescrive inoltre un coordinamento e una cooperazione migliori tra le autorità preposte ai controlli, l’organizzazione di programmi di formazione comuni, livelli standard di strumentazione e, inoltre, lo sviluppo di sistemi elettronici per lo scambio di informazioni.
[1] Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.