IP/08/1434
Bruxelles, 1° ottobre 2008
Il Commissario responsabile per la Concorrenza, Neelie Kroes, ha commentato: "Probabilmente in Europa non vi è una sola famiglia o impresa che non abbia acquistato prodotti interessati dal cartello della "mafia della paraffina", con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di prodotti più cari, costi maggiori e danni economici. La Commissione non può né intende tollerare tali comportamenti illeciti: spero che il messaggio arrivi ai dirigenti e agli azionisti delle imprese".
Le cere di paraffina vengono utilizzate in un'ampia gamma di prodotti quali candele, carta cerata, piatti e bicchieri di carta, il rivestimento ceroso dei formaggi, prodotti chimici, pneumatici e componenti automobilistici, come pure nelle industrie della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e della gomma da masticare. Il valore del mercato è di circa 500 milioni di euro. I petrolati sono la materia prima necessaria per la fabbricazione delle cere di paraffina e vengono fabbricati nelle raffinerie come sottoprodotti della produzione delle basi lubrificanti dal petrolio greggio. Sono venduti anche a clienti finali, tra cui produttori di pannelli truciolari.
L'indagine della Commissione è iniziata nell'aprile 2005 con accertamenti compiuti a sorpresa, che hanno fatto seguito a una richiesta di immunità presentata da Shell a norma della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (vedi IP/02/247 e MEMO/02/23).
Una delle società ha sostenuto che gli ispettori dell'autorità nazionale di concorrenza che assistevano la Commissione avrebbero dovuto presentare anche un mandato di perquisizione, oltre alla decisione della Commissione di svolgere un accertamento. La decisione di oggi precisa, tuttavia, che la decisione di svolgere accertamenti è vincolante per una società, per cui il mandato di perquisizione è necessario solo se detta società si oppone all'accertamento e se si richiede l'assistenza delle autorità nazionali.
Il cartello
Tra il 1992 e il 2005 i produttori di cere di paraffina e di petrolati hanno costituito un cartello per la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina. Oltre a ciò, ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol, Shell e Total si sono ripartiti il mercato di questi prodotti, mentre ExxonMobil, Sasol, Shell, RWE e Total hanno proceduto alla fissazione dei prezzi anche dei petrolati venduti a clienti finali sul mercato tedesco. Le società tenevano riunioni periodiche per discutere dei prezzi, ripartire i mercati e/o i clienti e scambiarsi informazioni commerciali sensibili.
All'interno del gruppo Shell questo cartello era denominato “mafia della paraffina”, mentre nel gruppo Sasol veniva definito “Blauer Salon”, dal nome del bar di un hotel in Germania in cui si sono svolte le prime riunioni del cartello. Le riunioni successive hanno avuto luogo in diversi alberghi di lusso in varie città europee, tra cui Milano, Vienna, Budapest, Parigi, Monaco di Baviera e Strasburgo.
Ammende
Il cartello costituisce un'infrazione particolarmente grave alle norme antitrust contenute nel trattato CE. Nel fissare gli importi delle ammende, la Commissione ha tenuto conto dell'incidenza del cartello sulle vendite delle diverse società coinvolte, della quota di mercato complessiva, nonché dell'estensione geografica degli accordi di cartello. L'ammenda inflitta a Sasol è stata maggiorata del 50% in quanto la società ha svolto il ruolo di capofila, mentre le ammende comminate a Eni e Shell sono state maggiorate del 60% poiché erano già state multate per attività di cartello nel quadro di precedenti decisioni della Commissione. Tuttavia, poiché Shell è la stata la prima società a presentare informazioni relative al cartello nell'ambito della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2002, ha ricevuto la totale immunità dall'ammenda.
Conformemente al programma di trattamento favorevole della Commissione, è stata ricompensata la collaborazione offerta all'indagine da tre gruppi, Sasol, Repsol e ExxonMobil, i quali hanno ottenuto una riduzione dell'ammenda rispettivamente del 50%, 25% e 7%.
Nel presente caso le ammende sono state calcolate in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (vedi IP/06/857 e MEMO/06/256), in vigore al momento della notifica della comunicazione degli addebiti.
Le ammende inflitte e le riduzioni concesse dalla Commissione nel presente caso sono le seguenti:
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Riduzione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole (in
percentuale)
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Riduzione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole (in
euro)
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Ammenda* (in euro)
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Shell, Regno Unito/Paesi Bassi
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100
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96 000 000
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0
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Sasol, Sudafrica e Germania
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50
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318 200 000
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318 200 000
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Repsol, Spagna
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25
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6 600 000
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19 800 000
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ExxonMobil, Stati Uniti
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7
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6 291 600
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83 588 400
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ENI, Italia
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0
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0
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29 120 000
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Tudapetrol, Germania
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0
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0
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12 000 000
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Hansen & Rosenthal, Germania
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0
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0
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24 000 000
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MOL, Ungheria
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0
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0
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23 700 000
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RWE, Germania
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0
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0
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37 440 000
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Total, Francia
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0
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0
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128 163 000
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TOTALE
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676 011 400
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(*) Le persone giuridiche all'interno dell'impresa possono essere ritenute responsabili in solido della totalità o di una parte dell’ammenda comminata
Azioni di risarcimento del danno
Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri per richiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte che il regolamento 1/2003 del Consiglio ribadiscono che, nelle cause davanti ai tribunali nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Anche se la Commissione ha inflitto ammende alle imprese in questione, l'importo del risarcimento non deve necessariamente tenerne conto. La Commissione ha pubblicato un Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno da violazione delle norme antitrust comunitarie (vedi IP/08/515 e MEMO/08/216). Ulteriori informazioni, tra cui una sintesi per i cittadini del Libro bianco, sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html
Per ulteriori informazioni sull’azione della Commissione contro i cartelli, vedi MEMO/08/600.