IP/07/933
Bruxelles, 27 giugno 2007
Il commissario per l’ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: “I cittadini europei si aspettano che l’Unione europea agisca a tutela dell’ambiente, ma essa non può svolgere efficacemente questo ruolo se gli Stati membri non rispettano i propri impegni. Il Belgio e l’Italia registrano più di due anni di ritardo nel recepimento di tale importante normativa. Li invito pertanto a procedere in questo senso senza alcun indugio ulteriore.”
La valutazione ambientale strategica nella regione belga delle Fiandre
La direttiva sulla valutazione ambientale strategica[1] ha l’obiettivo di garantire l’individuazione e la valutazione delle conseguenze ambientali di determinati piani e programmi pubblici che potrebbero avere un impatto significativo sull’ambiente, durante la preparazione e prima dell’approvazione di questi ultimi. I tipi di piani e programmi in questione comprendono, tra l’altro, quelli relativi ai settori dei trasporti, dell’agricoltura, dell’industria e del turismo. Coinvolgendo l’opinione pubblica e tenendo conto delle problematiche ambientali già nelle prime fasi, la direttiva contribuisce a rendere più trasparenti i processi di pianificazione.
A seguito di una procedura di infrazione[2] avviata dalla Commissione, nel dicembre 2006 la Corte di giustizia ha concluso che il Belgio era venuto meno ai propri obblighi, non avendo la regione delle Fiandre recepito la direttiva sulla valutazione ambientale strategica entro il termine previsto, fissato al 21 luglio 2004.
A seguito della sentenza della Corte di giustizia il governo fiammingo ha adottato misure finalizzate al recepimento della direttiva ma non ha ancora completato il processo.
Alla luce della persistente violazione del diritto comunitario, la Commissione ha inviato al Belgio nel marzo 2007 una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 228 e invia ora un parere motivato nel quale ribadisce che le Fiandre devono recepire integralmente la direttiva.
La direttiva quadro in materia di acque in Italia
La direttiva quadro in materia di acque[3] è la pietra angolare della politica UE in materia di protezione delle acque. Essa istituisce un quadro a livello europeo per la protezione di tutti i corpi idrici dell’Unione europea: fiumi, laghi, acque costiere, acque sotterranee e acque superficiali interne, con l’obiettivo di ottenere una buona qualità delle acque entro il 2015, riducendo l’inquinamento e favorendo la cooperazione nella gestione delle risorse idriche all’interno di ogni bacino idrografico.
A seguito di una procedura di infrazione[4] avviata dalla Commissione, il 12 gennaio 2006 la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per mancato recepimento della direttiva. entro il termine previsto, fissato al 22 dicembre 2003.
Nel maggio 2006 l’Italia ha inviato alla Commissione il testo del decreto legislativo che recepisce la direttiva quadro in materia di acque. La Commissione ritiene tuttavia che il decreto legge non consenta un pieno recepimento della stessa; in particolare sono state recepite solo in parte le disposizioni che stabiliscono le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare qualora intendano derogare agli obiettivi ambientali e al calendario previsti dalla direttiva.
Di conseguenza nel dicembre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 228. Poiché da allora la situazione non ha subito mutamenti, la Commissione si vede costretta a inviare un parere motivato.
Procedura giuridica
L’articolo 226 del trattato assegna alla Commissione il potere di avviare un’azione legale contro uno Stato membro che non rispetti i propri obblighi.
Se la Commissione è del parere che si configuri una violazione del diritto comunitario che giustifica l’apertura di un procedimento d’infrazione, invia una lettera di costituzione in mora (primo richiamo scritto) allo Stato membro in questione, sollecitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine prefissato, in genere di due mesi.
Alla luce della risposta o della mancata risposta dello Stato membro interessato, la Commissione può decidere di formulare un “parere motivato” (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia. Quando la Corte di giustizia riconosce che il trattato è stato violato, lo Stato membro di cui trattasi è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
L’articolo 228 del trattato riconosce alla Commissione il potere di
agire contro uno Stato membro che non si conforma ad una sentenza della Corte di
giustizia europea e le consente altresì di chiedere alla Corte di
infliggere a tale Stato membro una penalità.
Per le statistiche attuali
in materia di infrazioni, cfr.:
http://ec.europa.eu/environment/law/index.htm
[1] Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
[2] Causa C-2006/054.
[3] Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque
[4] Causa C-2005/085.