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Bruxelles, 12 giugno 2007
Alimenti biologici: un nuovo regolamento
promuoverà lo sviluppo del settore “bio” in
Europa
I ministri dell’agricoltura dell’Unione
europea hanno raggiunto oggi un accordo politico su un nuovo regolamento
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, che semplifica la materia sia per gli agricoltori che per i
consumatori. La nuova disciplina reca un insieme coerente di obiettivi, principi
e norme fondamentali sulla produzione biologica, compreso un nuovo regime
permanente d’importazione e un sistema di controllo più razionale.
L’uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può
essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un'apposita indicazione
informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. Potranno
avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che contengono almeno
il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non bio potranno indicare, nella
composizione, gli eventuali ingredienti biologici. Resta vietato l’uso di
organismi geneticamente modificati ed ora verrà indicato espressamente che
la presenza accidentale di OGM in misura non superiore allo 0,9% vale anche per
i prodotti bio. Rimane invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in
agricoltura biologica. La nuova normativa apre inoltre la possibilità di
aggiungere ulteriori disposizioni sull’acquacoltura, sulla
vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti bio. Nella seconda fase di questo
processo di revisione del quadro normativo, sulla base del nuovo regolamento, le
rigorose modalità di applicazione vigenti verranno trasposte dal
regolamento preesistente al nuovo regime.
La commissaria all’agricoltura e allo sviluppo rurale Mariann Fischer
Boel ha così commentato l’accordo: “Si tratta di un eccellente
accordo, che renderà i prodotti bio più facilmente riconoscibili
nell’UE e farà sì che i consumatori sappiano esattamente cosa
acquistano. L'alimentazione biologica rappresenta un mercato fiorente e in piena
espansione. Mi auguro che il nuovo quadro normativo assicuri continuità a
questa crescita, grazie al fruttuoso incontro tra domanda di mercato e spirito
imprenditoriale dei produttori europei.”
Il nuovo regolamento presenta le seguenti caratteristiche:
- esplicita gli obiettivi, i principi e le norme di produzione
dell’agricoltura biologica, lasciando allo stesso tempo una certa
flessibilità per tenere conto delle condizioni locali e dei vari stadi di
sviluppo;
- assicura che gli obiettivi e i principi si applichino ugualmente a tutte le
fasi della produzione biologica animale, vegetale, di acquacoltura e di mangimi,
nonché alla produzione di alimenti biologici trasformati;
- chiarifica la disciplina in materia di OGM, reiterando in particolare
l’assoluto divieto di utilizzare OGM nella produzione biologica e
precisando che il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di OGM
autorizzati si applica anche ai prodotti biologici;
- colma la lacuna legislativa per effetto della quale la presenza fortuita di
OGM in misura superiore allo 0,9% non impedisce attualmente la vendita di un
prodotto etichettato bio;
- rende obbligatorio il marchio UE per i prodotti biologici di origine
comunitaria, consentendo tuttavia l'uso complementare di marchi nazionali o
privati, al fine di promuovere il “concetto comune” di produzione
biologica;
- autorizza norme private più rigorose;
- garantisce che siano etichettati bio soltanto gli alimenti contenenti almeno
il 95% di ingredienti biologici;
- autorizza l’indicazione degli ingredienti biologici nella composizione
dei prodotti non biologici;
- non contempla il settore della ristorazione privata e collettiva, ma
autorizza gli Stati membri a regolamentare questo comparto, in attesa di un
riesame a livello UE nel 2011;
- potenzia l’approccio basato sul rischio e migliora il sistema di
controllo, allineandolo al sistema ufficiale di controllo vigente nell’UE
per la generalità delle derrate alimentari e dei mangimi, ma mantenendo
anche controlli specifici per la produzione biologica;
- istituisce un nuovo regime permanente d’importazione, in virtù
del quale i paesi terzi possono esportare sul mercato dell’UE a condizioni
identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori dell'UE;
- prescrive l’indicazione del luogo di provenienza dei prodotti, anche
per quelli importati che recano il marchio UE;
- apre la possibilità di aggiungere ulteriori disposizioni
sull’acquacoltura, sulla vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti
biologici;
- lascia invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura
biologica, prescrive la pubblicazione delle richieste di autorizzazione di nuove
sostanze e sottopone a un sistema centralizzato la concessione di
eccezioni;
- dà luogo alla trasposizione delle modalità di applicazione dal
regolamento precedente al nuovo, con particolare riguardo all’elenco delle
sostanze, alle norme in materia di controllo e ad altre disposizioni
applicative.
Nel 2005, circa 6 milioni di ettari sono stati
coltivati secondo il metodo biologico o riconvertiti alla produzione biologica
nell'UE a 25. Ciò rappresenta un aumento di oltre il 2% rispetto al 2004.
Nello stesso periodo il numero di produttori “bio” è cresciuto
di oltre il 6%.