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Bruxelles, 12 Dicembre 2007
Consumatori: nuove regole UE per reprimere
la pubblicità fuorviante e i sistemi di vendita
aggressivi
Proprio due settimane prima di Natale entra in
vigore (12 dicembre 2007) in tutta l'UE un insieme completo di nuove regole
volte a reprimere la pubblicità fuorviante e le pratiche di vendita
aggressive – compreso il divieto delle finte offerte "gratuite" e della
pubblicità su Internet che sobilla i bambini a non lasciare in pace i
genitori finché non comperano loro un determinato prodotto. Queste
restrizioni sono parte di una lunga lista nera di pratiche che la nuova
direttiva sulle pratiche commerciali sleali (PCS) interdisce a chiare lettere
– prendendo in particolare di mira una "sporca dozzina" costituita da
quelle che sono le pratiche maggiormente vessatorie, dalla pubblicità
propagandistica ai sistemi piramidali, dai pubbliredazionali alle false
affermazioni sulle proprietà curative usati a danno dei consumatori. La
direttiva PCS rafforza in modo sostanziale le vigenti norme UE in materia di
pubblicità fuorviante e stabilisce nuove regole europee contro le pratiche
commerciali aggressive – compresi aspetti quali le molestie, la
coercizione e l'influenza indebita. La direttiva intende accrescere la fiducia
dei consumatori e delle imprese nel mercato unico affinché questi possano
approfittare appieno della possibilità di fare transazioni
transfrontaliere. Attualmente soltanto 14 Stati membri hanno attuato la
direttiva. La Commissione ha avviato procedure contro gli Stati membri che non
hanno ancora adottato norme nazionali.
Il Commissario UE responsabile per i consumatori, Meglena Kuneva, ha
affermato: "Le pratiche sleali danneggiano i consumatori e distorcono la
competitività dei mercati. Nel mercato unico europeo non c'è spazio
per commercianti che manipolano, maltrattano o fuorviano i cittadini,
soprattutto a Natale, il periodo dell'anno in cui fervono maggiormente gli
acquisti. È per questo che l'Europa ha preso l'iniziativa: queste sono tra
le regole più rigorose che vi siano al mondo in materia di pratiche
commerciali fuorvianti e coercitive".
Le nuove regole
La nuova direttiva comporta quattro elementi chiave:
- una clausola generale: un'ampia clausola generale che definisce le pratiche
sleali e per ciò stesso proibite;
- le pratiche fuorvianti (azioni e omissioni) e le pratiche aggressive - le
due principali categorie di pratiche commerciali sleali - sono definite nei
dettagli;
- le salvaguardie per i consumatori vulnerabili: la direttiva contiene
disposizioni volte a evitare che ci si approfitti di consumatori
vulnerabili;
- la lista nera: una lunga lista nera di pratiche proibite in qualsiasi
circostanza.
La "Sporca dozzina" – La lista nera
Una lunga lista nera elenca più di 30 pratiche che, in ogni circostanza,
sono considerate sleali. Essa comprende una "sporca dozzina" di pratiche sleali
che, risaputamente, comportano un danno per i consumatori:
- 1. pubblicità propagandistica: si inducono i consumatori a
comperare un prodotto da un'azienda pubblicizzandolo a un prezzo estremamente
basso senza che si disponga di scorte ragionevoli del prodotto stesso;
- 2. finte offerte "gratuite": si crea falsamente l'impressione di fare
offerte gratuite descrivendo un prodotto quale "gratis", "senza pagare nulla",
"a costo zero" o formulazioni di tal genere nei casi in cui il consumatore non
debba pagare altro che il costo inevitabile legato al fatto di rispondere alla
pratica commerciale e di ritirare il prodotto o pagarne la consegna;
- 3. inviti diretti ai bambini ad acquistare i prodotti pubblicizzati
"Compera il libro adesso" o a convincere i genitori o altri adulti affinché
comprino loro il prodotto pubblicizzato. "Sono usciti un nuovo video Alice e il
libro magico di Fondi – Di' alla mamma di procurartelo dal più vicino
giornalaio." Gli inviti diretti ai bambini sono proibiti nelle trasmissioni
televisive, la lista nera estende tale divieto a tutti i media e, cosa che
più conta, alla pubblicità via Internet;
- 4. affermazioni false sugli effetti curativi – da allergia a
perdita di capelli a perdita di peso;
- 5. pubbliredazionali: il fatto di usare il contenuto editoriale nei
media per promuovere un prodotto laddove un commerciante abbia pagato per la
promozione senza che ciò risulti chiaro;
- 6. pratiche piramidali: una pratica promozionale a piramide grazie
alla quale si ricava un guadagno dovuto essenzialmente all'introduzione di altri
consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo dei
prodotti;
- 7. vincita di premi: il fatto di creare la falsa impressione che il
consumatore abbia vinto un premio laddove non vi sia nessun premio o qualora il
ritiro del premio sia assoggettato al pagamento di somme in denaro o sia legato
a determinati costi;
- 8. impressione fuorviante di quelli che sono i diritti dei consumatori:
presentare i diritti garantiti dalla legge ai consumatori come se fossero
una caratteristica distintiva del commerciante;
- 9. offerte limitate: affermare falsamente che un prodotto sarà
disponibile soltanto per un periodo di tempo estremamente limitato in modo da
privare i consumatori del tempo sufficiente per fare una scelta informata;
- 10. lingua dei servizi post vendita: il fatto di impegnarsi ad
assicurare un servizio post vendita ai consumatori e di renderlo poi disponibile
soltanto in un'altra lingua, senza che ciò fosse chiaramente indicato prima
che il consumatore si impegnasse nella transazione;
- 11. vendita inerziale: consiste nel chiedere un pagamento immediato o
differito per i prodotti forniti dal commerciante o per la loro restituzione o
custodia, senza però che tali prodotti siano stati richiesti dal
consumatore;
- 12. garanzie su scala europea: che danno la falsa impressione che il
servizio post vendita in relazione a un prodotto sia disponibile in uno Stato
membro diverso da quello in cui il prodotto è
venduto.
"Gratuito" deve proprio significare gratuito –
esempio di un caso reale
Nel settembre 2007 il sig. Folcini, in Italia, ha sottoscritto un nuovo
indirizzo e-mail. Sullo schermo del PC, in basso, ha visto un piccolo riquadro
in cui si annunciavano cinque testi gratuiti al giorno. Ha cliccato ed è
stato rinviato su un'altra pagina dove si pubblicizzava a caratteri cubitali
CINQUE TESTI GRATIS AL GIORNO. Seguendo le istruzioni il sig. Folcini ha visto
comparire un secondo testo in cui lo si informava che era registrato quale
utente e che il costo del servizio era di tre euro alla settimana. Il sig.
Folcini è risalito a ritroso e ha controllato il sito accorgendosi che su
questo era indicato in lettere minuscole che si trattava di un servizio a
pagamento.
Per ulteriori informazioni consultare:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf