IP/07/1855
Bruxelles, 5 dicembre 2007
La commissaria responsabile per la concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: "È particolarmente scoraggiante constatare che l'industria della gomma non ha ancora imparato dall'esperienza passata a evitare i cartelli. Non riesco a capire come gli azionisti e i membri dei consigli di amministrazione possano tollerare tali pratiche illegali".
La gomma cloroprene è una gomma sintetica in grado di subire deformazioni sotto sollecitazione e di riprendere la forma originale senza alterazioni permanenti. Viene soprattutto utilizzata nell'industria della gomma per la produzione di tubi flessibili, cinghie di sezione trapezoidale, cinghie di trasmissione, come adesivo nell'industria delle calzature e dei mobili e come lattice per la produzione di attrezzature subacquee, preservativi e solette interne di calzature.
L'indagine della Commissione è cominciata nel marzo e luglio 2003 con ispezioni a sorpresa organizzate in seguito ad una richiesta di immunità presentata dalla Bayer ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (cfr. IP/02/247 e MEMO/02/23).
Il cartello
Almeno a partire dal 1993 e fino al 2002, i produttori di gomma cloroprene hanno costituito un cartello nel quadro del quale concordavano le rispettive quote di mercato e fissavano i prezzi. Le imprese si riunivano regolarmente per discutere dei prezzi, scambiare informazioni commerciali sensibili, discutere di specifici clienti e verificare l'attuazione dei loro accordi illegali.
Ammende
Tali pratiche rappresentano un'infrazione particolarmente grave delle norme antitrust contenute nel trattato CE. Nel fissare gli importi delle ammende, la Commissione ha tenuto conto dell'incidenza del cartello sulle vendite delle diverse società coinvolte, della quota di mercato complessiva, dell'estensione geografica del cartello e dell'effettiva attuazione degli accordi di cartello. La Commissione ha aumentato le ammende comminate a ENI e a Bayer, rispettivamente del 60% e del 50%, poiché erano già state multate più volte per attività di cartello nel quadro di precedenti decisioni della Commissione.
Conformemente al programma di trattamento favorevole della Commissione è stata ricompensata la collaborazione di tre gruppi. Bayer (anche se recidiva) ha ottenuto l'immunità completa, mentre a Tosoh e a DuPont/Dow è stata concessa una riduzione rispettivamente del 50% e del 25% dell'ammenda.
Nella fattispecie, le ammende sono state calcolate in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (cfr. IP/06/857 e MEMO/06/256) in vigore al momento della notifica della comunicazione degli addebiti.
Le ammende inflitte e le riduzioni concesse dalla Commissione conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole sono le seguenti:
|
Riduzione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole (in
percentuale)
|
Riduzione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole (in euro)
|
Ammenda* (in euro)
|
|
|
Bayer, Germania
|
100%
|
201 000 000
|
0
|
|
Tosoh, Giappone
|
50%
|
4 800 000
|
4 800 000
|
|
DuPont, Stati Uniti
del quale Dow, Stati Uniti
|
25%
25% |
19 750 000
16 225 000 |
59 250 000
44 250 000 |
|
Dow US
|
25%
|
|
4 425 000
|
|
ENI, Italia
|
0
|
0
|
132 160 000
|
|
Denka, Giappone
|
0
|
0
|
47 000 000
|
|
TOTALE
|
|
|
247 635 000
|
(*) Le persone giuridiche all'interno dell'impresa possono essere ritenute responsabili in solido della totalità o di una parte dell’ammenda comminata
Azioni di risarcimento del danno
Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel caso di specie possono adire i tribunali nazionali per richiedere il risarcimento dei danni subiti, presentando elementi della decisione pubblicata come prove del fatto che il comportamento ha avuto luogo ed era illegale. Benché la Commissione abbia multato le imprese in questione, gli eventuali risarcimenti non subiranno riduzioni per effetto dell'ammenda della Commissione. È stato pubblicato un Libro verde sull’applicazione del diritto da parte dei privati (cfr. IP/05/1634 e MEMO/05/489).
Per ulteriori informazioni sull’azione della Commissione nei confronti dei cartelli, vedasi MEMO/07/544.