IP/07/1532
Bruxelles, 17 ottobre 2007
“Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, ma anche per assicurare il rispetto della normativa in materia sociale e migliorare la sicurezza stradale, è essenziale recepire rapidamente e efficacemente questo importante pacchetto teso ad armonizzare i tempi di guida e di riposo per i conducenti. In un mercato molto competitivo come quello del trasporto su strada non possiamo accettare che gli Stati membri attuino la regolamentazione in questione in modo diverso”, ha dichiarato Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione responsabile dei trasporti.
La direttiva, che doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 1° aprile 2007, è stata adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo insieme alle nuove norme in materia sociale per i conducenti professionisti (sui tempi di guida e di riposo) nell’ambito del cosiddetto “pacchetto di disposizioni in materia sociale per il trasporto su strada”. L’obiettivo è assicurare l’attuazione corretta e uniforme della normativa sociale. La corretta applicazione delle regole, a lungo considerata un punto debole, è particolarmente importante in un settore caratterizzato da margini di profitto contenuti, concorrenza agguerrita e forti pressioni commerciali.
La direttiva stabilisce norme chiare per controllare il numero di ore di lavoro dei conducenti professionisti e prevede di triplicare gradualmente i controlli, passando dall’attuale 1% al 3% di tutti i giorni di lavoro nel 2010 e organizzando almeno sei operazioni di controllo concordate fra Stati membri. La direttiva promuove meccanismi di cooperazione fra le autorità degli Stati membri incaricati dell’applicazione della normativa che disciplina il trasporto su strada (nomina di un organo di collegamento intracomunitario, programmi congiunti di formazione, fornitura di attrezzature standard di controllo), impone agli Stati membri di adottare un sistema elettronico per lo scambio di informazioni e introduce sistemi di valutazione dei rischi.
[1] Come stabilito dal regolamento (CE) n. 561/2006.
[2] Regolamento (CEE) n. 3821/85.