Navigation path
Left navigation
Additional tools
Il Tribunale riduce le ammende inflitte a varie società del gruppo ThyssenKrupp per la loro partecipazione all’intesa sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili Le ammende inflitte alle società dei gruppi Otis, Kone e Schindler sono confermate Con decisione 21 febbraio 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 992 milioni di euro a diverse società dei gruppi Otis, Kone, Schindler e ThyssenKrupp per aver partecipato a intese sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Le infrazioni accertate dalla Commissione consistevano principalmente nella ripartizione dei mercati tra concorrenti, mediante accordo o concertazione per l’assegnazione degli appalti e dei contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e alla modernizzazione di ascensori e scale mobili. Le imprese hanno adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle ammende. Per quanto riguarda le società del gruppo ThyssenKrupp, il Tribunale ricorda che la Commissione ha applicato una maggiorazione del 50% a titolo di recidiva all’importo delle ammende inflitte alla società controllante ThyssenKrupp AG, alla sua controllata, ThyssenKrupp Elevator AG, nonché a talune società da essa controllate in vari Stati membri. Nel 1998 la Commissione aveva infatti sanzionato talune società appartenenti al gruppo ThyssenKrupp per aver partecipato ad un’intesa sul mercato dell’extra di lega 2. Da un lato, il Tribunale rileva che la Commissione aveva constatato, nella decisione del 1998, un’infrazione commessa solo dalle società di detto gruppo, e non dalle società che le controllavano all’epoca dei fatti, delle quali la ThyssenKrupp AG sarebbe il successore economico e giuridico. La Commissione non aveva considerato, inoltre, in quella decisione che le controllate e le loro controllanti formavano un’entità economica. D’altro lato, il Tribunale rileva che dalla decisione impugnata non risulta che le controllate alle quali sono state inflitte ammende nell’ambito dell’intesa nel settore dell’extra di lega rientrino tra le imprese sanzionate nella decisione oggetto dei presenti ricorsi. Il Tribunale conclude quindi che, nella fattispecie, per le infrazioni constatate dalla Commissione non si configura una recidiva in capo alla stessa impresa o alle stesse imprese. 1 Decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 75, pag. 19). 2 Decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 [CA] (Caso IV/35.814 — Extra di lega) (GU L 100, pag. 55) e decisione C (2006) 6765 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 [CA] (caso COMP/F/39.234 – Extra di lega - riadozione). Di conseguenza, il Tribunale decide di ridurre le ammende inflitte alle società del gruppo ThyssenKrupp. Per quanto riguarda le società dei gruppi Otis, Kone e Schindler, il Tribunale respinge integralmente gli argomenti formulati e decide, quindi, di confermare le ammende che sono state loro inflitte.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis (+352) 4303 2582 |
Side Bar