Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
L’obiettivo del presente regolamento è istituire una disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare, al fine di migliorare il risarcimento dei danni causati ai passeggeri e accrescere la sicurezza dei trasporti marittimi.
Atto
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
Il presente regolamento istituisce una disciplina armonizzata in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare basata su:
- la Convenzione di Atene (EN) del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, quale modificata dal protocollo del 2002 sul trasporto di passeggeri; e
- gli orientamenti dell’IMO (Organizzazione marittima internazionale) (EN) per l’attuazione della Convenzione di Atene, adottati nel 2006.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a qualsiasi trasporto internazionale * e al trasporto via mare effettuato all’interno di un singolo Stato membro a bordo di navi appartenenti alle classi * A e B ai sensi della direttiva 98/18/CE, se:
- la nave batte bandiera di uno Stato membro o è registrata in uno Stato membro;
- il contratto di trasporto è stato concluso in uno Stato membro;
- il luogo di partenza o di destinazione, in base al contratto di trasporto, è situato in uno Stato membro. Gli Stati membri sono liberi di estendere il campo di applicazione del presente regolamento a ogni trasporto via mare nazionale..
Responsabilità e assicurazione
Secondo la nuova disciplina in materia di responsabilità, istituita dal regolamento e ripresa dalla Convenzione di Atene, la vittima potrà di pieno diritto beneficiare di un regime di responsabilità per i danni legati a incidenti via mare, ma dovrà dimostrare la colpa del vettore per poter ottenere un risarcimento di tipo ricettivo.
Il regolamento non modifica il diritto di limitazione della responsabilità, di cui il vettore può avvalersi a titolo della Convenzione di Atene e del protocollo del 2002, e lascia impregiudicate le limitazioni globali della responsabilità previste dall’attuazione della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come modificata dal protocollo del 1996.
Tutti i vettori dovranno sottoscrivere un’assicurazione e la vittima beneficerà di un diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
In caso di perdita o di danni ad ausili alla mobilità o ad altre apparecchiature specifiche utilizzate da un passeggero a mobilità ridotta, il vettore è responsabile se il danno è imputabile a sua colpa o negligenza.
Anticipo di pagamento
Quando la morte o le lesioni personali di un passeggero sono causate da un incidente marittimo, il vettore che ha effettuato per intero o in parte il trasporto, è tenuto a versare un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito. Tuttavia, un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità.
Informazione ai passeggeri
Il vettore o il vettore di fatto provvede affinché i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui loro diritti a norma del presente regolamento. Tali informazioni vanno fornite nel formato più opportuno:
- in tutti i punti vendita, incluse la vendita via telefono e via Internet, quando il contratto di trasporto è siglato in uno Stato membro;
- prima della partenza quando il luogo di partenza è situato in uno Stato membro;
- al momento della partenza in tutti gli altri casi.
Relazione
Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenterà una relazione sull’applicazione del presente regolamento che tenga conto anche degli sviluppi economici e dei progressi realizzati nelle sedi internazionali.
Procedura di comitato
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
Disposizione transitoria
In relazione al trasporto marittimo all’interno di un singolo Stato membro, gli Stati membri possono differire l’applicazione del presente regolamento:
- alle navi appartenenti alla classe A, fino a quattro anni dalla sua data di applicazione;
- alle navi appartenenti alla classe B, fino al 31 dicembre 2018.
Entrata in vigore
Il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Atene per la Comunità, e in ogni caso non più tardi del 31 dicembre 2012.
Contesto
Il presente regolamento si inserisce nel quadro della politica comune dei trasporti e nell’ambito della necessità di rafforzare la sicurezza del trasporto marittimo. Esso incorpora alcune disposizioni del protocollo del 2002 della Convenzione di Atene del 1974, cui la Comunità e gli Stati membri dovrebbero aderire.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Regolamento 392/2009 |
29.5.2009 |
- |
GU L 131 del 28.5.2009, |



