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Responsabilità degli armatori in caso di incidente

I passeggeri coinvolti in un incidente via mare devono ottenere un risarcimento adeguato per qualsiasi perdita o danno da loro subito. Al fine di garantire ciò, gli armatori devono stipulare regimi assicurativi adeguati.

ATTO

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

SINTESI

I passeggeri coinvolti in un incidente via mare devono ottenere un risarcimento adeguato per qualsiasi perdita o danno da loro subito. Al fine di garantire ciò, gli armatori devono stipulare regimi assicurativi adeguati.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme armonizzate in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per le compagnie di navigazione che si occupano di trasporto di passeggeri via mare. Il regolamento introduce nella normativa europea le disposizioni della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e gli orientamenti dell’Organizzazione marittima internazionale.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa si applica a tutte le navi battenti bandiera di un paese dell’Unione europea (UE), il cui luogo di partenza o di destinazione sia un porto europeo, oppure con contratto di trasporto europeo (ossia un contratto fra il vettore e i passeggeri che definisce diritti, doveri e responsabilità).
  • La normativa attualmente si applica sia ai viaggi internazionali che ai viaggi nazionali, ad esclusione di quelli durante i quali la nave si trova a meno di cinque miglia dalla costa.
  • La responsabilità degli operatori riguarda i passeggeri, i loro bagagli e veicoli, nonché gli ausili alla mobilità per le persone a mobilità ridotta.
  • Per qualsiasi lesione o danno causato da un incidente marittimo (ossia naufragio, capovolgimento, collisione o incaglio, incendio o esplosione, oppure altri difetti della nave), le vittime non devono dimostrare la colpa del vettore per ottenere il risarcimento.
  • L’armatore è tenuto a versare un anticipo di pagamento per coprire le necessità economiche di un passeggero che sia morto o abbia subito lesioni in un incidente marittimo. Tale pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità da parte della compagnia di navigazione.
  • L’anticipo di pagamento minimo per la morte di un passeggero è di 21 000 euro.
  • Le compagnie di navigazione devono provvedere affinché i passeggeri dispongano di informazioni comprensibili sui loro diritti.
  • Tali informazioni devono essere disponibili in tutti i punti vendita, incluse la vendita via telefono e via Internet, e vanno fornite prima o, al più tardi, al momento della partenza.
  • Entro tre anni dall’entrata in vigore della normativa (31 dicembre 2012), la Commissione europea deve presentare una relazione sulla sua applicazione.
  • I governi dell’UE possono differire l’applicazione della normativa alle navi che effettuano esclusivamente viaggi nazionali ai sensi del regolamento. Per le navi che viaggiano a meno di 20 miglia da terra, il termine è al più tardi il 31 dicembre 2018, mentre per tutte le altre il termine è il 31 dicembre 2016.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 29 maggio 2009.

Per ulteriori informazioni, si veda la pagina sui diritti dei passeggeri sul sito Internet della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 392/2009

29.5.2009

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GU L 131 del 28.5.2009, pagg. 24-46

Ultimo aggiornamento: 30.09.2015

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