Sicurezza marittima: introduzione accelerata delle petroliere a doppio scafo
1) OBIETTIVO
Accelerare la sostituzione delle petroliere monoscafo con navi a doppio scafo o di progettazione equivalente.
2) ATTO
Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 64 del del 07.03.2002]
Modificato da:
Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 [Gazzetta ufficiale L 249 dell'1.10.2003].
Regolamento (CE) n. 2172/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2004 [Gazzetta ufficiale L 371 del 18.12.2004].
3) SINTESI
Contesto
Il regolamento fa parte della comunicazione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi ( (ES) (DE) (EN) (FR))adottata dalla Commissione in seguito alla marea nera causata dal naufragio della petroliera "ERIKA" nel dicembre 1999 [cfr. COM (2000) 142 def.].
La maggior parte delle petroliere esistenti è attualmente del tipo "monoscafo". In queste navi il petrolio è separato dall'acqua del mare soltanto da una lamiera sul fondo e sul guscio laterale. Se tale lamiera venisse danneggiata a seguito di collisione o di incaglio, il contenuto delle cisterne di carico rischia di fuoriuscire in mare e causare grave inquinamento. Un mezzo efficace per evitare tale rischio consiste nell'applicare intorno alle cisterne di carico una seconda lamiera interna a sufficiente distanza dalla lamiera esterna. Questo « doppio scafo » protegge le cisterne di carico dalle avarie e riduce i rischi di inquinamento.
A seguito dell'incidente della "Exxon Valdez" nel 1989 gli Stati Uniti, ritenendo insufficienti le norme internazionali sulla prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, hanno adottato nel 1990 l'"Oil Pollution Act" (OPA 90). Con questa legge essi hanno imposto unilateralmente l'obbligo del doppio scafo tanto per le petroliere nuove quanto per quelle esistenti, dato che hanno introdotto limiti di età (a decorrere dal 2005 tra 23 e 30 anni) e fissando termini (2010 e 2015) per il disarmo delle petroliere monoscafo.
A seguito del provvedimento unilaterale americano, l'IMO (Organizzazione marittima internazionale) ha dovuto conformarsi e nel 1992 ha introdotto norme relative al doppio scafo nella Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL). La Convenzione impone che tutte le petroliere di portata lorda superiore o pari a 600 tonnellate, consegnate a partire dal luglio 1996, siano costruite con doppio scafo o tecnologia equivalente. Dopo questa data non sono dunque state più costruite petroliere monoscafo. Le petroliere monoscafo a partire da 20 000 tonnellate di portata lorda consegnate anteriormente al 6 luglio 1996 devono essere rese conformi alle norme doppio scafo al massimo all'età di 25 o 30 anni, secondo che siano o no provviste di cisterne di zavorra segregata.
L'obiettivo delle cisterne di zavorra segregata è quello di ridurre i rischi di inquinamento da versamenti operativi garantendo che l'acqua di zavorra non entri mai a contatto con gli idrocarburi. Inoltre, se usate a fini protettivi, sono collocate nei punti in cui l'impatto di un incaglio o di una collisione può essere particolarmente grave.
Di fatto, tenuto conto della quasi impossibilità di trasformare una petroliera monoscafo in nave a doppio scafo, nonché del fatto che le età limite specificate sono vicine alla fine della vita utile di una nave, tanto il sistema americano che la Convenzione MARPOL conducono al disarmo delle petroliere monoscafo. Le differenze tra il sistema americano e internazionale tuttavia faranno sì che a decorrere dal 2005 le petroliere a scafo singolo, bandite dalle acque americane per superamento del limite di età, cominceranno ad operare in altre regioni del mondo, ivi compresa l'UE, aumentando i rischi di inquinamento in tali zone.
La Commissione è preoccupata della situazione sopra delineata in quanto le statistiche indicano tassi di incidenti maggiori per le navi più vetuste. È necessaria una risposta comunitaria adeguata, che deve divenire efficace prima del 2005, importante data limite a partire dalla quale le petroliere monoscafo bandite dalle acque americane cominceranno ad essere utilizzate nelle acque europee.
A seguito del naufragio della petroliera PRESTIGE (novembre 2002), la Commissione ha accelerato la progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo che trasportano i prodotti petroliferi più pesanti nei porti, nei terminali e nelle aree di ancoraggio della Comunità.
Contenuto
L'obiettivo del presente regolamento è ridurre i rischi di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee grazie all'introduzione accelerata del doppio scafo.
Il regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate:
- che accedono a un porto o ad un terminale offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro indipendentemente dalla bandiera che battono, o
- che battono la bandiera di uno Stato membro.
Le categorie di idrocarburi pesanti considerate sono il gasolio pesante, il greggio pesante, gli oli usati, nonché il bitume e il catrame.
La convenzione MARPOL distingue tre categorie di petroliere:
- Categoria 1: petroliere di portata lorda uguale o superiore a 20 000 tonnellate che trasportano petrolio greggio, olio combustibile, diesel pesante e olio lubrificante, e petroliere di portata uguale o superiore a 30 000 tonnellate che trasportano idrocarburi diversi da quelli summenzionati, che non soddisfano i requisiti applicabili alle petroliere nuove e definiti all'allegato I di MARPOL;
- Categoria 2: petroliere di portata lorda uguale o superiore a 20 000 tonnellate che trasportano petrolio greggio, olio combustibile, diesel pesante e olio lubrificante, e petroliere di portata uguale o superiore a 30 000 tonnellate che trasportano idrocarburi diversi da quelli summenzionati, che soddisfano i requisiti applicabili alle petroliere nuove e definiti all'allegato I di MARPOL;
- Categoria 3: petroliere di portata lorda uguale o superiore a 5 000 tonnellate ma inferiore ai valori indicati nelle categorie 1 e 2.
Nessuna petroliera è autorizzata a battere bandiera di uno Stato membro e, qualunque bandiera batta, a entrare nei porti o nei terminal marittimi sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro dopo la data di anniversario della consegna della nave nel corso dell'anno indicato di seguito, tranne se si tratta di una petroliera a doppio scafo:
- Per le petroliere della categoria 1:
-2003 per le navi consegnate nel 1980 o precedentemente;
-2004 per le navi consegnate nel 1981;
-2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente.
- Per le petroliere della categoria 2 e 3:
-2003 per le navi consegnate nel 1975 o precedentemente;
-2004 per le navi consegnate nel 1976;
-2005 per le navi consegnate nel 1977;
-2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979;
-2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981;
-2008 per le navi consegnate nel 1982;
-2009 per le navi consegnate nel 1983;
-2010 per le navi consegnate nel 1984 o successivamente.
Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo. Ci sono tuttavia delle eccezioni:
- le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna;
- le petroliere di portata lorda inferiore a 5000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni del regolamento entro il 2008, data anniversario del varo della nave;
- fino al 21 ottobre 2005, uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave antighiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo antighiaccio, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.
La competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:
- una petroliera in difficoltà in cerca di un luogo di rifugio;
- una petroliera vuota in procinto di raggiungere un porto per essere riparata.
Alle petroliere di qualsiasi tipo che abbiano raggiunto i 15 anni di età nel 2005, sarà applicato il regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS, Condition Assessment Scheme). Il CAS è un regime supplementare d'ispezione rafforzata appositamente concepito per individuare le carenze strutturali delle petroliere a scafo singolo.
La Commissione è altresì consapevole del fatto che un'accelerazione del processo di progressiva eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo e di sostituzione con nuove petroliere a doppio scafo inciderà sul prezzo dei prodotti petroliferi. Da uno studio di valutazione sull'Oil Pollution Act (OPA 90) pubblicato nel 1998 dal National Research Council statunitense emerge che l'incidenza dell'OPA 90 sul costo dei prodotti petroliferi è di circa 10 centesimi di dollaro US per barile, ovvero pari a circa un decimo del costo del trasporto, che rappresenta dal 5 al 10% circa del costo complessivo del prodotto.
L'incidenza finale sul costo dei prodotti petroliferi è quindi inferiore all'1%. Rispetto ai costi di risanamento a seguito di gravi incidenti come quello dell'ERIKA o della PRESTIGE, tale aumento risulta, secondo la Commissione, più che compensato dal vantaggio di evitare il ripetersi di simili incidenti nelle acque comunitarie; se è questo il prezzo della prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi, è un prezzo del tutto ragionevole.
Nuove norme mondiali
L'IMO ha modificato la convenzione MARPOL allo scopo di applicare alla flotta mondiale delle petroliere un regime simile a quello dell'UE. Le nuove disposizioni internazionali che modificano l'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 prevedono:
- l'obbligo, a partire al più tardi dal 4 aprile 2005, di trasportare i prodotti petroliferi più pericolosi esclusivamente con petroliere a doppio scafo;
- un programma accelerato di ritiro progressivo delle petroliere monoscafo, che non potranno rimanere in servizio oltre il 2010;
- l'estensione e la messa in opera precoce del regime speciale d'ispezione delle condizioni delle navi monoscafo aventi più di 15 anni.
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri |
|---|---|---|
| Regolamento (CE) n° 417/2002 | 27.03.2002 | - |
| Regolamento (CE) n. 1726/2003 | 21.10.2003 | - |
| Regolamento (CE) n. 2172/2004 | 07.01.2005 | - |
5) ALTRI LAVORI
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige [COM(2002) 681 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].



