Sicurezza stradale: attrezzature a pressione trasportabili
La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili per rafforzare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione europea (UE). Aggiorna inoltre la legislazione precedente, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, le valutazioni di conformità e le procedure di conformità in relazione alle attrezzature a pressione trasportabili.
ATTO
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
SINTESI
La presente direttiva aggiorna alcune disposizioni tecniche della direttiva 1999/36/CE onde evitare contraddizioni tra le norme. Stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili *per rafforzare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione europea (UE).
La presente direttiva si applica:
- alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
- alle attrezzature a pressione trasportabili che recano i marchi di conformità di cui alle suddette direttive, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
- alle attrezzature a pressione trasportabili che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
La presente direttiva non si applica:
- alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità;
- alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma della direttiva 2008/68/CE.
Obblighi degli operatori economici *
I fabbricanti devono garantire che, all’atto dell’immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. Qualora tale conformità sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti devono apporre il marchio Pi * all’attrezzatura. Tale marchio Pi deve essere apposto solo dal fabbricante oppure - nei casi di rivalutazione della conformità - dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.
Se i fabbricanti ritengono di aver immesso sul mercato attrezzature a pressione trasportabili non conformi ai requisiti, devono adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.
I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Il mandato deve specificare i compiti del rappresentante autorizzato e consente a quest’ultimo di eseguire almeno i seguenti compiti:
- mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica;
- fornire all’autorità nazionale competente, a seguito di una sua richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili;
- cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.
Gli importatori e i distributori possono immettere sul mercato dell’UE solo attrezzature a pressione trasportabili conformi alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva. Essi devono assicurare che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità. Se l’importatore o il distributore ritiene che le attrezzature non siano conformi, non deve immettere tali attrezzature sul mercato.
Gli importatori, i distributori e i proprietari devono:
- informare il fabbricante e l’autorità competente di qualsiasi rischio presentato dall’attrezzatura. In alternativa e se del caso, il distributore può informare l’importatore e il proprietario può informare il distributore o l’importatore di tale rischio;
- documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive;
- garantire che quando l’attrezzatura a pressione trasportabile è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai privati che intendono utilizzare l’attrezzatura per proprio uso personale, per proprie attività del tempo libero o sportive.
Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
Le attrezzature a pressione trasportabili devono soddisfare i requisiti pertinenti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie, nonché le specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate.
Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili
Nessun paese dell'UE può vietare, limitare od ostacolare nel proprio territorio la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'uso di attrezzature a pressione trasportabili conformi alla presente direttiva.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2010/35/UE |
20.7.2010 |
30.6.2011 |
GU L 165 del 30.6.2010 |



