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Trasportatori su strada di merci o di passeggeri: norme operative

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada

Regolamento (UE) 2020/1055 che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009 per adeguarlo all’evoluzione del settore del trasporto su strada

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 1071/2009:

  • stabilisce norme per le aziende che intendono entrare e operare nel settore del trasporto su strada di merci e di passeggeri.
  • si applica a tutte le aziende con sede nell’Unione europea (Unione) che operano (o che intendono operare) nel settore del trasporto di merci o di passeggeri dietro corrispettivo.

Il regolamento di modifica (UE) 2020/1055 aggiorna le norme sull’accesso alla professione di trasportatore su strada al fine di contrastare il fenomeno delle società di comodo* e le distorsioni della concorrenza.

PUNTI CHIAVE

Le società attive nel settore del trasporto su strada devono:

  • essere effettivamente e stabilmente stabilite in un paese dell’Unione;
  • godere di buona reputazione;
  • disporre di un’adeguata idoneità finanziaria;
  • possedere l’idoneità professionale richiesta.

Gestore dei trasporti

Ogni azienda di trasporti su strada deve designare un gestore dei trasporti che si occupa di gestire in maniera effettiva e continuativa le sue attività di trasporto. Tale gestore deve risiedere nell’Unione e avere un vero e proprio legame con l’impresa, ad esempio come dipendente, amministratore o socio.

Come diventare un operatore di trasporto su strada

  • Una società che intende operare nel settore del trasporto su strada deve avere una sede in un paese dell’Unione con i locali in quel paese, dove conserva tutti i documenti (ad esempio i conti, i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo ecc.) necessari per la sua attività.
  • La società deve avere a sua disposizione almeno un veicolo immatricolato in quel paese dell’Unione a sua disposizione (una volta concessa l’autorizzazione) e avere una sede operativa situata in tale paese, con le attrezzature e strutture tecniche appropriate per il funzionamento dei veicoli.
  • Inoltre:
    • né la società né il gestore devono essere mai stati condannati per eventuali violazioni delle norme nazionali e dell’Unione in materia di trasporto su strada;
    • la società deve essere in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari;
    • il gestore deve aver superato un esame scritto obbligatorio che può essere integrato da un esame orale.

Autorizzazione e monitoraggio

  • I paesi dell’Unione devono designare una o più autorità competenti incaricate di:
    • esaminare le domande presentate dalle imprese;
    • autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada;
    • dichiarare una persona fisica idonea/inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa;
    • procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi tutti i relativi requisiti.
  • Le autorità competenti sono responsabili anche di seguire le domande di immatricolazione delle società entro tre mesi. Possono inoltre dichiarare una società inidonea a dirigere le attività di trasporto.

Semplificazione e cooperazione amministrativa

  • Ciascun paese dell’Unione deve tenere un registro elettronico nazionale delle imprese autorizzate a operare nel settore del trasporto su strada. Le autorità nazionali competenti sono responsabili della supervisione dei dati in tale registro.
  • I registri nazionali devono essere interconnessi fra loro consentendo alle autorità competenti di qualsiasi paese dell’Unione di consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi altro paese dell’Unione.

Regolamento di modifica (UE) 2020/1055

Le principali modifiche introdotte al regolamento (CE) n. 1071/2009 dal regolamento di modifica (UE) 2020/1055 comprendono quanto segue.

  • Sostituzione dell’articolo sulle condizioni relative al requisito di stabilimento di un’impresa di trasporti [articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009] al fine di contrastare il fenomeno delle società di comodo. In questo modo si rafforza il legame tra il luogo di stabilimento dell’operatore del trasporto e le sue attività.
  • Estensione delle regole ai furgoni utilizzati nel trasporto internazionale (veicoli commerciali leggeri aventi un peso superiore a 2,5 tonnellate).
  • Richiesta alla Commissione europea di adottare atti di esecuzione che stabiliscono una serie di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell’Unione.
  • Introduzione di nuove procedure amministrative in caso di infrazioni gravi della normativa dell’Unione da parte di un gestore dei trasporti o di una società di trasporti.
  • Introduzione di nuove disposizioni sulla onorabilità del trasportatore: i gestori dei trasporti che hanno perso la loro onorabilità possono essere riabilitati dopo non meno di un anno. I gestori che hanno perso l’onorabilità devono dimostrare di aver seguito una formazione minima o di avere superato un esame riguardante le materie elencate nella parte I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2009.
  • Revisione dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 che chiarisce quali sono le infrazioni più gravi.
  • Richiesta alle imprese di trasporto di dimostrare, sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, che per quell’esercizio l’impresa dispone di livelli di capitale specifici o di riserve disponibili.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 1071/2009 si applica dal 4 dicembre 2011.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2020/1055 si applica a partire dal 21 febbraio 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Società di comodo: società costituite al fine di trarre profitto da lacune normative, nella misura in cui non forniscono direttamente alcun servizio ai clienti, ma fungono da interfaccia per servizi forniti dai loro proprietari [COM(2013) 122 final].

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1071/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione, nel periodo dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada (Prima relazione della Commissione sull’attuazione da parte degli Stati membri di alcune disposizioni riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore su strada) [COM(2014) 592 final del 25.9.2014].

Ultimo aggiornamento: 09.10.2020

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