Interoperabilità del sistema ferroviario nell’UE
La presente direttiva mira ad accelerare l'integrazione della rete ferroviaria dell’Unione europea (UE) grazie ad una maggiore armonizzazione tecnica, garantendo al contempo un livello elevato di sicurezza.
ATTO
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
La presente direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per raggiungere l'interoperabilità * del sistema ferroviario dell’UE, in fase di progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovo, esercizio e manutenzione. Le sue disposizioni sono conformi alla direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per il personale.
La progressiva realizzazione dell'interoperabilità del sistema ferroviario passa attraverso l'armonizzazione delle norme tecniche. Pertanto, la presente direttiva si basa su:
- i requisiti essenziali relativi alla sicurezza, l'affidabilità, la salute delle persone, la protezione dell'ambiente, la compatibilità tecnica e l'esercizio del sistema (allegato III);
- le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), adottate per ogni sottosistema o parte di sottosistema conformemente alla presente direttiva;
- le specifiche europee corrispondenti.
La rete ferroviaria * si scompone in sottosistemi di natura strutturale (energia, controllo-comando e segnalamento, materiale rotabile) o funzionale (esercizio e gestione del traffico, manutenzione, applicazioni telematiche). I paesi dell’Unione europea (UE) possono richiedere delle deroghe alla Commissione, affinché decida di escludere talune misure dal campo di applicazione della direttiva, in ragione di casi specifici e per un periodo determinato *.
I progetti di STI sono elaborati dall’Agenzia ferroviaria europea a partire dall'esame dei sottosistemi in collaborazione con le associazioni e le parti sociali. Successivamente, i progetti sono sottoposti alla Commissione europea che li modifica e adotta rispettando il diritto di controllo del Parlamento.
I componenti d'interoperabilità * sono oggetto di specifiche europee (quali le norme europee). Sono soggetti alla procedura di dichiarazione di conformità «CE» o di idoneità all'impiego.
Le autorizzazioni di messa in servizio di veicoli sono concesse dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per ciascuna rete.
Contesto
La presente direttiva è una rifusione della direttiva 2001/16/CE applicabile al sistema ferroviario convenzionale e della direttiva 96/48/CE sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
Il perseguimento dell'armonizzazione tecnica mira a sviluppare i servizi di trasporto all'interno dell'UE e con i paesi terzi. Essa facilita l'integrazione del mercato delle apparecchiature e dei servizi di costruzione, rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema ferroviario.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2008/57/CE |
19.7.2008 |
19.7.2010 |
GU L 191 del 18.7.2008 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2008/57/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario [Gazzetta ufficiale L 57 del 2.3.2011].
Decisione 2009/107/CE della Commissione del 23 gennaio 2009 che modifica le decisioni 2006/861/CE e 2006/920/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2009) 38] (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 45 del 14.2.2009].



