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Statistiche dei trasporti ferroviari

L’obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per le statistiche sui trasporti ferroviari dell’Unione europea (UE).

ATTO

Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia per garantire il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché per predisporre misure nel settore della sicurezza dei trasporti.

Il presente regolamento si applica a tutte le imprese ferroviarie dell’Unione europea (UE). Ciascun paese UE deve trasmettere le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. I paesi UE hanno facoltà di escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

  • le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell’ambito di impianti industriali e simili;
  • le imprese ferroviarie che forniscono servizi turistici locali.

Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati da A ad H del presente regolamento. Le tabelle principali che indicano le statistiche annuali sui trasporti di merci e di passeggeri sono riportate negli allegati da A a D, mentre le statistiche trimestrali sono riportate nell’allegato E. Gli allegati F e G riportano le statistiche regionali e le statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria, mentre l’allegato H riporta le statistiche sugli incidenti.

Per ciascun tipo di dati, l’allegato corrispondente specifica:

  • l’elenco delle variabili e le corrispondenti unità di misura;
  • il periodo di riferimento e la frequenza;
  • l’elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella;
  • le scadenze per la trasmissione dei dati;
  • il primo periodo di riferimento per cui devono essere trasmessi i dati;
  • ove necessario, altri commenti.

I paesi UE devono anche presentare un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato nell’allegato I. Le merci devono essere classificate a norma dell’allegato J e le merci pericolose devono essere ulteriormente classificate a norma dell’allegato K. La Commissione può rettificare il contenuto degli allegati.

Anche se le autorità nazionali (istituti di statistica nazionali) sono responsabili del coordinamento e del controllo di qualità sulle statistiche trasmesse all’Eurostat, i paesi UE possono designare un’organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati. Per ottenere le statistiche necessarie, è possibile utilizzare varie fonti (indagini, dati amministrativi, ecc.). Le statistiche sono trasmesse dai paesi UE all’Eurostat.

Il regolamento prevede la diffusione di tutti i dati di cui agli allegati da A ad H, a condizione che i dati siano già disponibili al pubblico dell’UE oppure sia stata fornita un'esplicita approvazione preventiva alla diffusione da parte delle imprese interessate. Le informazioni di cui all’allegato I non possono essere diffuse.

L’Eurostat svilupperà e pubblicherà raccomandazioni metodologiche (tenendo conto delle pratiche migliori del settore ferroviario), allo scopo di assistere i paesi UE nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore. La qualità dei dati statistici sarà valutata dall’Eurostat.

Trascorsi tre anni dall’inizio della raccolta, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla qualità e i costi delle statistiche, sui benefici derivanti dalla loro disponibilità e sull’onere per le imprese.

La Commissione sarà assistita dal comitato del programma statistico.

I paesi UE devono fornire i risultati per l’anno 2002 in base alla direttiva 80/1177/CEE. La direttiva 80/1177/CEE viene abrogata con effetto al 1° gennaio 2003.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 91/2003

10.2.2003

-

GU L 14 del 21.1.2003

Atto(i) modificatore(i)Data di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1192/2003

24.7.2003

-

GU L 167 del 4.7.2003

Regolamento (CE) n. 219/2009

20.4.2009

-

GU L 87 del 31.3.2009

Le modifiche e correzioni successive del regolamento (CE) n. 91/2003 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relative alle statistiche dei trasporti ferroviari [COM(2007)832 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione del 27 marzo 2007, relative alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari [Gazzetta ufficiale L 88 del 29.3.2007].

Ultima modifica: 18.08.2011
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