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Sistemi telematici di prenotazione

Il presente regolamento mira a stabilire un codice di comportamento armonizzato relativo all'utilizzo di sistemi telematici di prenotazione per assicurare condizioni trasparenti di concorrenza e tutelare gli interessi dei consumatori.

ATTO

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.

SINTESI

Il presente regolamento mira a stabilire un codice di comportamento armonizzato relativo all'utilizzo di sistemi telematici di prenotazione che dovrà permettere di garantire il rispetto della concorrenza e dei diritti dei consumatori.

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

  • atutti i sistemi telematici di prenotazione (CRS) * utilizzati o proposti nella Comunità per servizi di trasporto aereo;
  • ai servizi di trasporto * ferroviarioutilizzati o proposti nella Comunità e che figurano accanto ai servizi di trasporto aereo nella visualizzazione primaria di un CRS.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I VENDITORI DI SISTEMI

Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto

Un venditore di sistema * non può:

  • imporre nei contratti stipulati con i vettori aderenti e i loro abbonati condizioni inique o discriminatorie;
  • impedire a un vettore aderente di utilizzare altri sistemi di prenotazione.

Funzioni di distribuzione

Ogni venditore di sistema deve applicare a tutti i vettori aderenti lo stesso trattamento per quanto riguarda la distribuzione dei loro servizi di trasporto e deve informarli delle modifiche delle sue funzioni di distribuzione o delle sue procedure di inserimento. Inoltre il venditore provvede affinché le sue funzioni di distribuzione * siano separatein modo chiaro dalla funzione amministrativa e di commercializzazione dei vettori aderenti.

Visualizzazioni

La presentazione dei dati relativi ai servizi di trasporto offerti non deve trarre in inganno il consumatore.

I voli operati da vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità , devono essere chiaramente e specificatamente identificati nella visualizzazione. Il venditore del sistema consentirà agli utenti di identificare chiaramente il vettore aereo effettivo.

I venditori di sistemi di paesi terzi hanno l'obbligo di applicare ai vettori comunitari un trattamento equivalente a quello che applicano ai vettori nazionali. In caso contrario, la Commissione garantisce che nei paesi terzi, i vettori aerei comunitari non siano trattati in modo discriminatorio dai venditori di sistemi. In questi casi, la Commissione potrebbe chiedere ai venditori di sistemi che operano nella Comunità di trattare i vettori aerei di paesi terzi nello stesso modo.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO

I vettori aderenti devono fornire dati precisi a un CRS in modo da poter rispettare le norme di visualizzazione.

Il vettore associato, fatta salva la reciprocità da parte sua, non discrimina i CRS concorrenti, ad esempio rifiutandosi di fornire loro informazioni sui propri servizi di trasporto identici a quelli che utilizzano per alimentare il loro CRS.

Un vettore associato non può promuovere, direttamente o indirettamente, il proprio CRS obbligando un abbonato ad utilizzare un particolare CRS per vendere i propri servizi di trasporto.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni venditore di sistema è responsabile del protezione dei dati di carattere personale . Questi dovrebbero essere trattati unicamente al fine di fare prenotazioni o emettere biglietti per servizi di trasporto.

REVISIONE CONTABILE

Ogni quattro anni o su richiesta della Commissione, i venditori di sistemi sono tenuti a presentare una relazione certificata in maniera indipendente.

INFRAZIONI E SANZIONI

La Commissione può, quando riscontra un'infrazione del presente regolamento, richiedere che le imprese o associazioni di imprese interessate pongano fine all'infrazione constatata e infliggere loro ammende fino al 10% del fatturato totale. La Commissione deve innanzitutto trasmettere una comunicazione degli addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate.

Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89.

Termini chiave dell'atto
  • Servizio di trasporto: il trasporto di passeggeri tra due aeroporti o due stazioni ferroviarie.
  • Sistema telematico di prenotazione o «CRS»: un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l’altro, orari, disponibilità di posti e tariffe di più vettori aerei, con o senza possibilità di effettuare prenotazioni o di emettere biglietti, nella misura in cui la totalità o parte di tali servizi sia messa a disposizione degli abbonati.
  • Venditore del sistema: l’impresa e le relative affiliate che provvedono alla gestione o alla commercializzazione di un CRS.
  • Funzioni di distribuzione: i mezzi messi a disposizione dal venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi di vettori aerei e operatori ferroviari, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso.

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 80/2009

29.3.2009

-

GU L 35 del 4.2.2009

Ultima modifica: 10.12.2009
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