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Diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa

I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) possono contribuire significativamente ad un sistema di trasporto più pulito, più sicuro e più efficiente. Tale direttiva fornisce un quadro per l'attuazione coordinata di queste innovative tecnologie di trasporto in tutta l'Unione europea (UE). Essa mira a stabilire servizi ITS interoperabili ed efficienti, lasciando decidere autonomamente i paesi dell'UE su quali sistemi di investire.

ATTO

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

SINTESI

La presente direttiva riguarda le applicazioni e i servizi di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale dell'Unione europea (UE) e le interfacce con altri modi di trasporto. Gli ITS sono sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità.

I seguenti settori sono identificati come prioritari per lo sviluppo e l'utilizzo di specifiche e di norme:

  • uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
  • continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
  • applicazioni ITS per la sicurezza stradale;
  • collegamento del veicolo con l'infrastruttura di trasporto.

All'interno di questi settori prioritari, sono state identificate sei azioni prioritarie:

  • la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
  • la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
  • i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
  • la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
  • la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
  • la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

Per quanto concerne la diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS, i paesi dell'UE devono adottare le misure necessarie per garantire che le specifiche adottate dalla Commissione vengano applicate. I singoli paesi dell'UE, tuttavia, conservano il diritto di decidere sulla diffusione di tali applicazioni e servizi sul proprio territorio.

La Commissione adotta le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie di cui sopra. A seguito di ciò, la Commissione adotta le specifiche per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS per altre azioni nei settori prioritari. Le specifiche includeranno, se del caso, le condizioni alle quali i paesi dell'UE possono stabilire norme supplementari per la fornitura di servizi ITS in tutto o parte del loro territorio, purché tali norme non costituiscano un ostacolo per l'interoperabilità dei servizi. Oltre alle specifiche, la Commissione può adottare orientamenti e altre misure non vincolanti atte a facilitare la cooperazione dei paesi dell'UE in relazione ai settori prioritari.

Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni

I paesi dell'UE assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avvenga nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, e che siano rispettate le disposizioni relative al consenso. In particolare, i dati personali devono essere protetti contro utilizzi impropri, compresi l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la perdita. A tal fine, i dati personali devono essere trattati solo se necessario e, se del caso, l'utilizzo di dati anonimi dovrebbe essere incoraggiato nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

Atti delegati

Per quanto riguarda le specifiche, la Commissione può anche adottare atti delegati distinti per ciascuna delle azioni prioritarie. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il diritto di revocare tale delega o di muovere obiezioni ad un atto delegato. Se vi è un’obiezione a un atto delegato, l'atto non entrerà in vigore.

Gruppo consultivo europeo sugli ITS

La Commissione istituisce un gruppo consultivo europeo sugli ITS, con compiti di consulenza sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione e dell’utilizzo degli ITS nell’Unione. Il gruppo è composto di rappresentanti ad alto livello dei fornitori di servizi ITS, delle associazioni di utenti, degli operatori del trasporto e degli esercenti di impianti, delle imprese produttrici, delle parti sociali, delle associazioni professionali, delle autorità locali e di altri soggetti pertinenti.

RIFERIMENTI

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo di recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 2010/40/UE

26.8.2010

27.2.2012

GU L 207 del 6.8.2010

Ultima modifica: 07.01.2011
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