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Vie navigabili interne: servizi armonizzati d'informazione fluviale

L'Europa ha più di 30 000 km di canali e fiumi che collegano centinaia di città e aree nevralgiche di concentrazione industriale. In questo ambito, la Commissione europea riconosce l'enorme potenzialità della navigazione interna quale metodo di trasporto alternativo per il trasporto merci. L'uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sulle vie navigabili interne aumenta significativamente la sicurezza e l'efficienza del trasporto tramite navigazione interna.

ATTO

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva stabilisce un quadro dell'Unione europea (UE) per l'attuazione e l'uso dei servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) al fine di migliorare la sicurezza, l'efficienza e la compatibilità ambientale del trasporto per le vie navigabili interne e per assicurare la conformità e l'interoperabilità con altri modi di trasporto. La presente direttiva si applica a tutte le vie navigabili di classe IV o superiore nell'Unione europea.

I RIS comprendono servizi quali:

  • informazioni sui canali: i sistemi di informazione contengono dati geografici, idrologici ed amministrativi che vengono usati dai comandanti e dai gestori della flotta per pianificare, eseguire e monitorare un viaggio (ad esempio i livelli dell'acqua, i segnali del traffico, gli orari di apertura delle chiuse);
  • servizi di informazione sul traffico: consistono nelle informazioni tattiche sul traffico (visualizzazione delle caratteristiche e dei movimenti delle navi su una parte ristretta delle vie navigabili) e nelle informazioni strategiche sul traffico (visualizzazione delle navi e delle loro caratteristiche su un'area geografica più vasta, incluse previsioni ed analisi delle situazioni di traffico future);
  • gestione del traffico: ha lo scopo di ottimizzare l'uso dell'infrastruttura e di facilitare una navigazione sicura. Attualmente, i “centri VTS” (centri di servizi di assistenza al traffico marittimo) sono destinati a migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente;
  • servizi di prevenzione di incidenti: questi servizi sono responsabili della registrazione delle navi e dei loro dati di trasporto all'inizio di un viaggio e dell'aggiornamento dei dati durante il percorso con l'aiuto di un sistema di comunicazione. In caso di incidente, le autorità competenti sono in grado di fornire immediatamente i dati alle squadre di soccorso ed emergenza;
  • informazioni per la gestione del trasporto: queste informazioni includono gli orari stimati di arrivo forniti dai comandanti e dai gestori della flotta, basati sulle informazioni sui canali, rendendo possibile una pianificazione delle risorse per il porto e per i processi del terminale. Infine, le informazioni sul carico e sui gestori della flotta comprendono sostanzialmente due tipi di informazioni: sulle navi e la flotta, e dettagli sul carico trasportato;
  • statistiche e servizi doganali: i RIS miglioreranno e faciliteranno la raccolta di dati statistici delle vie navigabili interne nei paesi dell'Unione europea;
  • diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali: i dati di viaggio della nave possono essere utilizzati per calcolare automaticamente il costo ed iniziare la procedura di fatturazione.

I paesi dell'UE devono adottare le misure necessarie per applicare i RIS e i principi per il loro sviluppo. I paesi dell'UE devono pertanto:

  • fornire agli utenti RIS tutti i dati pertinenti riguardanti la navigazione nelle vie navigabili interne, di cui al paragrafo precedente;
  • assicurare che gli utenti RIS dispongano di carte nautiche elettroniche adeguate alla navigazione;
  • autorizzare le autorità competenti, laddove la normativa nazionale o internazionale esiga un sistema di segnalazione, a ricevere segnalazioni elettroniche del viaggio e dei dati sul carico delle navi;
  • provvedere affinché gli avvisi ai comandanti, comprese le informazioni sul livello dell'acqua e le condizioni di gelo per le vie navigabili interne, siano trasmessi sotto forma di messaggi normalizzati, codificati e scaricabili; ogni messaggio normalizzato deve contenere almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione;
  • istituire centri RIS secondo le necessità regionali;
  • mettere a disposizione i canali VHF per l'uso di sistemi automatici di identificazione come stabilito nell'accordo di Basilea;
  • incoraggiare i comandanti, gli operatori o gli agenti delle navi che percorrono le proprie vie navigabili nazionali, gli spedizionieri o i proprietari del carico trasportato a bordo di tali navi a fare pieno uso di questi nuovi servizi.

Per assicurare un'attuazione armonizzata ed interoperabile dei RIS, si devono stabilire orientamenti e specifiche tecniche. Gli orientamenti disciplineranno i principi e i requisiti tecnici necessari per la programmazione, l'attuazione e l'uso operativo dei RIS e dei relativi sistemi.

Le specifiche tecniche sono rivolte in particolare al sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno), al sistema di segnalazione navale elettronica, agli avvisi ai comandanti e ai sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi come il SAI (sistema automatico di identificazione per la navigazione interna).

RIFERIMENTI

Atto Entrata in vigore Termine ultimo di recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale

Direttiva 2005/44/CE

20.10.2005

20.10.2007

GU L 255 del 30.9.2005

Atto/i modificatore/i Entrata in vigore Termine ultimo di recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) 219/2009

20.4.2009

-

GU L 87 del 31.3.2009

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2005/44/CE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultima modifica: 29.07.2011
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